Cass. pen., sez. I, sentenza 15/03/2006, n. 23559
CASS
Sentenza 15 marzo 2006

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In tema di procedimento avente ad oggetto la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, la modifica della località di soggiorno obbligato non può essere qualificata come attività amministrativa ampiamente discrezionale, poiché, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 3 agosto 1988 n. 327, l'obbligo può essere imposto soltanto nel comune di residenza o dimora abituale, sicché le determinazioni in proposito sono vincolanti e impugnabili e devono essere adottate nel rispetto del contraddittorio e nella forma tipica del giudizio di prevenzione, la cui inosservanza determina una nullità assoluta per omessa citazione dell'interessato e mancanza dell'obbligatoria presenza della difesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/03/2006, n. 23559
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23559
    Data del deposito : 15 marzo 2006

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