Sentenza 15 marzo 2006
Massime • 1
In tema di procedimento avente ad oggetto la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, la modifica della località di soggiorno obbligato non può essere qualificata come attività amministrativa ampiamente discrezionale, poiché, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 3 agosto 1988 n. 327, l'obbligo può essere imposto soltanto nel comune di residenza o dimora abituale, sicché le determinazioni in proposito sono vincolanti e impugnabili e devono essere adottate nel rispetto del contraddittorio e nella forma tipica del giudizio di prevenzione, la cui inosservanza determina una nullità assoluta per omessa citazione dell'interessato e mancanza dell'obbligatoria presenza della difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/03/2006, n. 23559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23559 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 15/03/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 953
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 033094/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAMPANELLA ITALO, N. IL 17/07/1972;
avverso ORDINANZA del 29/06/2005 CORTE APPELLO di L'AQUILA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GIALANELLA Antonio (conformi). OSSERVA
Con il provvedimento in epigrafe la Corte d'Appello dell'Aquila, in pendenza di gravame sul decreto impositivo della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno emesso dal Tribunale di Teramo a carico di CAMPANELLA Italo, ha revocato precedenti decisioni che modificavano il luogo di obbligata dimora. Ricorre per cassazione la difesa, deducendo l'illegittimità della revoca anche per violazione del contraddittorio.
Il gravame è, per quest'ultimo ed assorbente motivo, fondato. Infatti i provvedimenti concernenti il luogo di soggiorno - ed in particolare quello qui impugnato - sono stati adottati "de plano" su istanza di parte. Ora, la modifica della località di obbligato soggiorno non può più essere qualificata attività amministrativa ampiamente discrezionale - come era ritenuta prima della L. 3 agosto 1988, n. 327, quando il luogo veniva liberamente individuato in funzione delle esigenze di prevenzione - poiché attualmente l'obbligo può essere imposto soltanto nel comune di residenza o dimora abituale, sicché le determinazioni in proposito sono vincolate ed impugnabili, e devono essere adottate nel rispetto del contraddittorio e nella forma camerale tipica del giudizio di prevenzione, la cui inosservanza determina nullità assoluta per omessa citazione dell'interessato e mancanza dell'obbligatoria presenza della difesa. Il provvedimento impugnato va perciò annullato, con rinvio alla Corte territoriale per il corso ulteriore della procedura.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla il decreto impugnato e rinvia per il corso ulteriore alla Corte d'Appello dell'Aquila.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2006