CASS
Sentenza 3 novembre 2023
Sentenza 3 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/2023, n. 44334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44334 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da 1. AB SA, nato in [...] il [...] 2. PI CH, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/01/2023 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza in relazione ad entrambi i ricorrenti limitatamente L'omesso riconoscimento della attenuante di cui L'art. 62 n. 4 cod. pen. e, con riguardo alla PI, anche in relazione al beneficio di cui L'art. 175 cod. pen.; lette le conclusioni dei difensori, avv. Mauro Giangualano per AB e avv. Antonio LO per PI, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 44334 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 04/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, a seguito di gravame interposto dagli imputati IS AB e CH PI avverso la sentenza emessa il 23 novembre 2020 dal locale Tribunale, in parziale riforma della decisione, ha concesso alla PI la sospensione condizionale della pena, confermando la responsabilità dei predetti in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, così riqualificata l'originaria imputazione e la pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati con i rispettivi atti a mezzo dei difensori. 3. Nell'interesse di SA AB si deduce: 3.1. Con il primo motivo mancanza assoluta di motivazione in relazione alla presunte cessioni di stupefacente in favore di LE UT e GG IA con riferimento alla dedotta inesistenza di filmati che provassero l'assunto a riguardo e di dichiarazioni da parte dei presunti cessionari, essendo indimostrato l'assunto della diretta percezione visiva degli scambi da parte dell'appuntato TA, che non ha mai parlato di scambi di denaro e stupefacente, ma solo di aver visto "cedere qualcosa". 3.2. Con il secondo motivo mancanza assoluta della motivazione in relazione alla dedotta impossibilità di identificazione del presunto spacciatore attraverso i filmati prodotti L'udienza del 13/3/2017. 3.3. Con il terzo motivo violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione in relazione L'omesso riconoscimento della attenuante, legato ad una circostanza ipotetica e non verificabile, tenuto conto che non fu rinvenuta droga nella disponibilità dell'imputato. 3.4. Con il quarto motivo erronea qualificazione della somma confiscata quale profitto del reato e mancanza di motivazione a riguardo, essendo apoditticamente affermato lo scambio oneroso in favore dei cessionari. 4. Nell'interesse di CH PI si deduce: 4.1. Con il primo motivo violazione del principio di correlazione ex artt. 521 e 522 cod. proc. pen. in relazione alla condotta materiale di cedente contestata L'imputata ed a quella di concorrente morale per la quale è stata ritenuta responsabile. Alla correlata deduzione in appello la sentenza ha risposto affermando apoditticamente l'omogeneità delle due condotte. 2 4.2. Con il secondo motivo violazione degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90 e vizio cumulativo della motivazione in ordine al ritenuto concorso morale nonostante la mera inerte presenza della ricorrente documentata dalle videoriprese e dalla deposizione dell'ES. A tal riguardo la decisione fa ricorso a condotte processualmente indimostrate, travisando le prove assunte in dibattimento, a giustificazione del presunto apporto dato dalla ricorrente L'AB. 4.3. Con il terzo motivo mancanza assoluta della motivazione in ordine alla invocata concessione del beneficio di cui L'art. 175 cod. pen. 5. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il ricorso di Assim AB. 2.1. Il primo motivo sulla cessione a UT e IA è genericamente versato in fatto rispetto alla incensurabile valutazione espressa dalla sentenza impugnata che ha rigettato le deduzioni difensive sul rilievo che le prove a carico degli imputati non si rinvengono nei fotogrammi allegati dalla difesa ma dalle videoriprese a colori fatte in pieno giorno con lo zoom, in uno alle dichiarazioni dell'appuntato Napolítano in ordine alla diretta percezione di movimenti dei soggetti attenzionati oltreché dal rinvenimento in capo ai quattro cessionari segnalati dal TA dello stupefacente. 2.2. Il secondo motivo sulla identificazione del ricorrente è anch'esso genericamente versato in fatto rispetto alla incensurabile valutazione sulla base della quale la sentenza ha rigettato le deduzioni difensive a riguardo sulla base delle riprese video e delle dichiarazioni dell'ES e del Comitangelo che ha indicato l'imputato come l'AB soggetto da liii conosciuto. 2.3. Il terzo motivo sulla attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. è genericamente proposta rispetto alla adesione da parte del Giudice di appello al giudizio espresso dal primo giudice che ha escluso l'attenuante sul rilievo in fatto della molteplicità degli episodi in un contesto espressivo del noto ruolo di riferimento degli imputati nel traffico illecito svolto in quel luogo, in conformità al principio secondo il quale la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui 3 L'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile al reato continuato di cessione di sostanze stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale e ciascun episodio di cessione comporti un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità (Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017, Jaber, Rv. 270571) 2.4. Il quarto motivo sulla confisca del denaro è generica ed in fatto oltre che manifestamente infondata, rispetto L'ineccepibile valutazione della sentenza correlata alla onerosità degli scambi, non illogicamente desunti a partire da quello puntualmente documentato in capo L'ES (v. pg.
1.0 della sentenza impugnata). 3. Il ricorso PI. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato rispetto alla corretta esclusione da parte della sentenza impugnata della dedotta violazione sul rilievo della assenza di qualsiasi immutazione del fatto L'interno della contestata condotta concorsuale. 3.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto volto alla reinterpretazione del dato probatorio, valutato dal Giudice di appello senza incorrere in vizi logici e giuridici restituendo una efficace compresenza della ricorrente nel contesto della attività illecita materialmente realizzata dal correo. 3.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato rispetto alla generica deduzione in appello che si limitava ad evocare un errore materiale, considerando invece la diversa finalità dell'istituto previsto dL'art. 175 cod. pen. (Sez. 3, n. 51580 del 18/09/2018, M., Rv. 274106) e che, pertanto - secondo noto orientamento di legittimità -, non obbligava la Corte ad una risposta al riguardo, 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dalla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/10/2023.
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza in relazione ad entrambi i ricorrenti limitatamente L'omesso riconoscimento della attenuante di cui L'art. 62 n. 4 cod. pen. e, con riguardo alla PI, anche in relazione al beneficio di cui L'art. 175 cod. pen.; lette le conclusioni dei difensori, avv. Mauro Giangualano per AB e avv. Antonio LO per PI, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 44334 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 04/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, a seguito di gravame interposto dagli imputati IS AB e CH PI avverso la sentenza emessa il 23 novembre 2020 dal locale Tribunale, in parziale riforma della decisione, ha concesso alla PI la sospensione condizionale della pena, confermando la responsabilità dei predetti in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, così riqualificata l'originaria imputazione e la pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati con i rispettivi atti a mezzo dei difensori. 3. Nell'interesse di SA AB si deduce: 3.1. Con il primo motivo mancanza assoluta di motivazione in relazione alla presunte cessioni di stupefacente in favore di LE UT e GG IA con riferimento alla dedotta inesistenza di filmati che provassero l'assunto a riguardo e di dichiarazioni da parte dei presunti cessionari, essendo indimostrato l'assunto della diretta percezione visiva degli scambi da parte dell'appuntato TA, che non ha mai parlato di scambi di denaro e stupefacente, ma solo di aver visto "cedere qualcosa". 3.2. Con il secondo motivo mancanza assoluta della motivazione in relazione alla dedotta impossibilità di identificazione del presunto spacciatore attraverso i filmati prodotti L'udienza del 13/3/2017. 3.3. Con il terzo motivo violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione in relazione L'omesso riconoscimento della attenuante, legato ad una circostanza ipotetica e non verificabile, tenuto conto che non fu rinvenuta droga nella disponibilità dell'imputato. 3.4. Con il quarto motivo erronea qualificazione della somma confiscata quale profitto del reato e mancanza di motivazione a riguardo, essendo apoditticamente affermato lo scambio oneroso in favore dei cessionari. 4. Nell'interesse di CH PI si deduce: 4.1. Con il primo motivo violazione del principio di correlazione ex artt. 521 e 522 cod. proc. pen. in relazione alla condotta materiale di cedente contestata L'imputata ed a quella di concorrente morale per la quale è stata ritenuta responsabile. Alla correlata deduzione in appello la sentenza ha risposto affermando apoditticamente l'omogeneità delle due condotte. 2 4.2. Con il secondo motivo violazione degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90 e vizio cumulativo della motivazione in ordine al ritenuto concorso morale nonostante la mera inerte presenza della ricorrente documentata dalle videoriprese e dalla deposizione dell'ES. A tal riguardo la decisione fa ricorso a condotte processualmente indimostrate, travisando le prove assunte in dibattimento, a giustificazione del presunto apporto dato dalla ricorrente L'AB. 4.3. Con il terzo motivo mancanza assoluta della motivazione in ordine alla invocata concessione del beneficio di cui L'art. 175 cod. pen. 5. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il ricorso di Assim AB. 2.1. Il primo motivo sulla cessione a UT e IA è genericamente versato in fatto rispetto alla incensurabile valutazione espressa dalla sentenza impugnata che ha rigettato le deduzioni difensive sul rilievo che le prove a carico degli imputati non si rinvengono nei fotogrammi allegati dalla difesa ma dalle videoriprese a colori fatte in pieno giorno con lo zoom, in uno alle dichiarazioni dell'appuntato Napolítano in ordine alla diretta percezione di movimenti dei soggetti attenzionati oltreché dal rinvenimento in capo ai quattro cessionari segnalati dal TA dello stupefacente. 2.2. Il secondo motivo sulla identificazione del ricorrente è anch'esso genericamente versato in fatto rispetto alla incensurabile valutazione sulla base della quale la sentenza ha rigettato le deduzioni difensive a riguardo sulla base delle riprese video e delle dichiarazioni dell'ES e del Comitangelo che ha indicato l'imputato come l'AB soggetto da liii conosciuto. 2.3. Il terzo motivo sulla attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. è genericamente proposta rispetto alla adesione da parte del Giudice di appello al giudizio espresso dal primo giudice che ha escluso l'attenuante sul rilievo in fatto della molteplicità degli episodi in un contesto espressivo del noto ruolo di riferimento degli imputati nel traffico illecito svolto in quel luogo, in conformità al principio secondo il quale la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui 3 L'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile al reato continuato di cessione di sostanze stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale e ciascun episodio di cessione comporti un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità (Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017, Jaber, Rv. 270571) 2.4. Il quarto motivo sulla confisca del denaro è generica ed in fatto oltre che manifestamente infondata, rispetto L'ineccepibile valutazione della sentenza correlata alla onerosità degli scambi, non illogicamente desunti a partire da quello puntualmente documentato in capo L'ES (v. pg.
1.0 della sentenza impugnata). 3. Il ricorso PI. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato rispetto alla corretta esclusione da parte della sentenza impugnata della dedotta violazione sul rilievo della assenza di qualsiasi immutazione del fatto L'interno della contestata condotta concorsuale. 3.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto volto alla reinterpretazione del dato probatorio, valutato dal Giudice di appello senza incorrere in vizi logici e giuridici restituendo una efficace compresenza della ricorrente nel contesto della attività illecita materialmente realizzata dal correo. 3.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato rispetto alla generica deduzione in appello che si limitava ad evocare un errore materiale, considerando invece la diversa finalità dell'istituto previsto dL'art. 175 cod. pen. (Sez. 3, n. 51580 del 18/09/2018, M., Rv. 274106) e che, pertanto - secondo noto orientamento di legittimità -, non obbligava la Corte ad una risposta al riguardo, 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dalla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/10/2023.