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Sentenza 22 maggio 2026
Sentenza 22 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2026, n. 18587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18587 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PI UD nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabiola Furnari, che chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da UD PI avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Roma, che rigettava l’istanza di liberazione anticipata in relazione al semestre dal 12 dicembre 2022 al 12 giugno 2023. 2. Avverso tale provvedimento PI propone ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo violazione dell’art. 54 l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e vizio di motivazione. La difesa rileva che la liberazione anticipata in relazione al suddetto periodo è stata negata in ragione di un comportamento tenuto dal condannato di nessuna gravità e dovuto all’iniziativa di una volontaria che avrebbe abbracciato PI al termine di un colloquio tenuto con lo stesso. Lamenta che il Tribunale di sorveglianza ha confermato un rigetto del Magistrato di sorveglianza non contenente alcuna motivazione, se non il mero automatismo del diniego per l’esistenza di un’ammonizione, senza approfondire l’idoneità dell’infrazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 18587 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 10/03/2026 ad inficiare l’opera di rieducazione dell’intero semestre. Insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
1.1. Nella materia della liberazione anticipata è illegittimo qualunque automatismo, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 17 maggio 1995 n. 176 (si vedano, per tutte, Sez. 1, n. 4603 del 26/09/1995, [...], Rv. 202508, e Sez. 1, n. 5554 del 18/12/2018 – dep. 2019, Carbone, Rv. 275221, che rileva che in tema di liberazione anticipata, si configura un'ipotesi di motivazione apparente, censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., allorché il provvedimento di diniego si limiti ad una semplice elencazione descrittiva degli elementi di fatto, utilizzando frasi generiche o mere clausole di stile, senza alcuna valutazione critica e senza l'individuazione di specifici comportamenti del condannato che, in quanto sintomatici della sua mancata disponibilità al trattamento, ostino al riconoscimento del beneficio). Non è superfluo, invero, ribadire che la finalità principale dell'istituto risiede nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (Corte cost. n. 352 del 1991). Ed è solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sé sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l'accesso alle più incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990). La valutazione di meritevolezza del beneficio è ovviamente rimessa al giudice del merito, che è tenuto ad accertare se nel comportamento serbato dall'interessato siano rinvenibili sintomi dell'evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi. Ai fini di detto giudizio, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, [...], Rv. 277497).
1.2. Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata non fa corretta applicazione dei principi appena indicati. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, invero, dopo avere rilevato che il rigetto del beneficio era avvenuto per l’infrazione dell’inosservanza di ordini, posta in essere nel semestre di riferimento, sanzionata con ammonizione del Direttore dell’Istituto di restrizione, ritiene di condividere pienamente il rigetto, posto che «il reclamo è del tutto sfornito di fondamento essendo fondato sul convincimento per cui l’ammonizione non sia una sanzione 2 disciplinare» e osserva, peraltro, «come il reclamante abbia commesso altre infrazioni disciplinari durante la permanenza a Rebibbia, punite con sanzioni disciplinari più gravi». E’ di tutta evidenza che detto Tribunale opera un non consentito automatismo tra l’ammonizione e il rigetto della liberazione anticipata, senza approfondire in alcun modo l’entità dell’illecito disciplinare e la sua incidenza sul processo rieducativo del semestre di riferimento, anche alla luce della complessiva condotta posta in essere;
e fa, inoltre, leva sulla sussistenza di altre gravi infrazioni disciplinari, che neppure specifica. 2. Tali lacune e/o contraddizioni motivazionali impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata ed il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio nel rispetto dei principi sopra individuati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di sorveglianza di roma Così è deciso, 10/03/2026 Il Consigliere estensore 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabiola Furnari, che chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da UD PI avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Roma, che rigettava l’istanza di liberazione anticipata in relazione al semestre dal 12 dicembre 2022 al 12 giugno 2023. 2. Avverso tale provvedimento PI propone ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo violazione dell’art. 54 l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e vizio di motivazione. La difesa rileva che la liberazione anticipata in relazione al suddetto periodo è stata negata in ragione di un comportamento tenuto dal condannato di nessuna gravità e dovuto all’iniziativa di una volontaria che avrebbe abbracciato PI al termine di un colloquio tenuto con lo stesso. Lamenta che il Tribunale di sorveglianza ha confermato un rigetto del Magistrato di sorveglianza non contenente alcuna motivazione, se non il mero automatismo del diniego per l’esistenza di un’ammonizione, senza approfondire l’idoneità dell’infrazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 18587 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 10/03/2026 ad inficiare l’opera di rieducazione dell’intero semestre. Insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
1.1. Nella materia della liberazione anticipata è illegittimo qualunque automatismo, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 17 maggio 1995 n. 176 (si vedano, per tutte, Sez. 1, n. 4603 del 26/09/1995, [...], Rv. 202508, e Sez. 1, n. 5554 del 18/12/2018 – dep. 2019, Carbone, Rv. 275221, che rileva che in tema di liberazione anticipata, si configura un'ipotesi di motivazione apparente, censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., allorché il provvedimento di diniego si limiti ad una semplice elencazione descrittiva degli elementi di fatto, utilizzando frasi generiche o mere clausole di stile, senza alcuna valutazione critica e senza l'individuazione di specifici comportamenti del condannato che, in quanto sintomatici della sua mancata disponibilità al trattamento, ostino al riconoscimento del beneficio). Non è superfluo, invero, ribadire che la finalità principale dell'istituto risiede nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (Corte cost. n. 352 del 1991). Ed è solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sé sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l'accesso alle più incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990). La valutazione di meritevolezza del beneficio è ovviamente rimessa al giudice del merito, che è tenuto ad accertare se nel comportamento serbato dall'interessato siano rinvenibili sintomi dell'evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi. Ai fini di detto giudizio, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, [...], Rv. 277497).
1.2. Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata non fa corretta applicazione dei principi appena indicati. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, invero, dopo avere rilevato che il rigetto del beneficio era avvenuto per l’infrazione dell’inosservanza di ordini, posta in essere nel semestre di riferimento, sanzionata con ammonizione del Direttore dell’Istituto di restrizione, ritiene di condividere pienamente il rigetto, posto che «il reclamo è del tutto sfornito di fondamento essendo fondato sul convincimento per cui l’ammonizione non sia una sanzione 2 disciplinare» e osserva, peraltro, «come il reclamante abbia commesso altre infrazioni disciplinari durante la permanenza a Rebibbia, punite con sanzioni disciplinari più gravi». E’ di tutta evidenza che detto Tribunale opera un non consentito automatismo tra l’ammonizione e il rigetto della liberazione anticipata, senza approfondire in alcun modo l’entità dell’illecito disciplinare e la sua incidenza sul processo rieducativo del semestre di riferimento, anche alla luce della complessiva condotta posta in essere;
e fa, inoltre, leva sulla sussistenza di altre gravi infrazioni disciplinari, che neppure specifica. 2. Tali lacune e/o contraddizioni motivazionali impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata ed il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio nel rispetto dei principi sopra individuati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di sorveglianza di roma Così è deciso, 10/03/2026 Il Consigliere estensore 3