CASS
Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2023, n. 22012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22012 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ER TT, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza emessa il 27 settembre 2022 dalla Corte d'appello di Brescia;
visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
udita nell'udienza camerale del 19 aprile 2023 la relazione fatta dal Consigliere PI NA IA LL;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto di convertire il ricorso in opposizione all'esecuzione e di trasmettere gli atti al giudice dell'esecuzione competente;
letta la memoria inoltrata dall'Avvocatura dello Stato, che ha chiesto di rigettare il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata il 28 ottobre 2019, irrevocabile il 14 maggio 2021, la Corte d'appello di Brescia ha confermato il giudizio di penale Penale Sent. Sez. 6 Num. 22012 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 19/04/2023 residente responsabilità a carico di TT ER in ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 10 ter D.Lgs. n. 74/2000, commessi in concorso con RI Fogliata, nonché l'ordine di confisca della somma di euro 11.091.272,00, profitto dei citati reati, nella disponibilità di Immobiliare Arco s.r.l. e, in subordine e sino alla concorrenza di tale importo, di beni immobili, mobili, denaro o valori e titoli, intestati a una serie di soggetti tra cui il predetto TT ER. 2. La menzionata Corte d'appello, con ordinanza del 27 settembre 2022, ha rigettato l'istanza di restituzione dei beni mobili e immobili sequestrati a TT ER, elencati nel verbale di sequestro, nonché dei crediti oggetto di sequestro e dei conti correnti, eccetto la quota societaria detenuta da ER nella "Cinzia ER s.a.p.a.". 3. Avverso l'anzidetta ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il difensore del ricorrente, che ha dedotto la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, risultante dal confronto con la consulenza tecnica, allegata all'incidente di esecuzione, e con i verbali della Guardia di finanza, nonché la mancanza o, comunque, la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla mancata disposizione dell'audizione del consulente tecnico o di una perizia contabile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere convertito in opposizione all'esecuzione. 2. Il provvedimento impugnato è stato emesso ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., senza udienza camerale. In tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, anche se emesso irritualmente nelle forme dell'udienza camerale, è prevista solo la facoltà di proporre opposizione. 3. Ne discende che il ricorso per cassazione, presentato avverso il suddetto provvedimento, deve essere qualificato come opposizione all'esecuzione, nel rispetto del principio della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione quale opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Brrcia. Così deciso in Roma, udienza camerale del 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore 4
visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
udita nell'udienza camerale del 19 aprile 2023 la relazione fatta dal Consigliere PI NA IA LL;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto di convertire il ricorso in opposizione all'esecuzione e di trasmettere gli atti al giudice dell'esecuzione competente;
letta la memoria inoltrata dall'Avvocatura dello Stato, che ha chiesto di rigettare il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata il 28 ottobre 2019, irrevocabile il 14 maggio 2021, la Corte d'appello di Brescia ha confermato il giudizio di penale Penale Sent. Sez. 6 Num. 22012 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 19/04/2023 residente responsabilità a carico di TT ER in ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 10 ter D.Lgs. n. 74/2000, commessi in concorso con RI Fogliata, nonché l'ordine di confisca della somma di euro 11.091.272,00, profitto dei citati reati, nella disponibilità di Immobiliare Arco s.r.l. e, in subordine e sino alla concorrenza di tale importo, di beni immobili, mobili, denaro o valori e titoli, intestati a una serie di soggetti tra cui il predetto TT ER. 2. La menzionata Corte d'appello, con ordinanza del 27 settembre 2022, ha rigettato l'istanza di restituzione dei beni mobili e immobili sequestrati a TT ER, elencati nel verbale di sequestro, nonché dei crediti oggetto di sequestro e dei conti correnti, eccetto la quota societaria detenuta da ER nella "Cinzia ER s.a.p.a.". 3. Avverso l'anzidetta ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il difensore del ricorrente, che ha dedotto la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, risultante dal confronto con la consulenza tecnica, allegata all'incidente di esecuzione, e con i verbali della Guardia di finanza, nonché la mancanza o, comunque, la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla mancata disposizione dell'audizione del consulente tecnico o di una perizia contabile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere convertito in opposizione all'esecuzione. 2. Il provvedimento impugnato è stato emesso ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., senza udienza camerale. In tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, anche se emesso irritualmente nelle forme dell'udienza camerale, è prevista solo la facoltà di proporre opposizione. 3. Ne discende che il ricorso per cassazione, presentato avverso il suddetto provvedimento, deve essere qualificato come opposizione all'esecuzione, nel rispetto del principio della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione quale opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Brrcia. Così deciso in Roma, udienza camerale del 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore 4