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Sentenza 10 giugno 2026
Sentenza 10 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2026, n. 21287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21287 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO IA nato a [...] l’[...] avverso la sentenza n. 24425 del 20/05/2025 della Corte Di Cassazione Sentita la relazione svolta dal Consigliere DA LL;
sentito il Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, che si è riportato alla me- moria già depositata, concludendo per il rigetto del ricorso;
sentito l'Avv. Cristina Alfieri, del foro di Gela, in difesa di NO IA, che, dopo aver illustrato i motivi di doglianza, ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21287 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 02/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza, emessa in data 20 maggio 2025, la Corte di cassazione, Terza Sezione penale, ha dichiarato, per quel che qui rileva, inammissibile il ricorso proposto da IA NO avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta in data 1 luglio 2024, che, nel giudizio di rinvio a seguito di una precedente sentenza di annullamento della Corte di cassazione, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale locale, che, all’esito di giudizio abbreviato, lo aveva condannato alla pena di anni 16, mesi 4 di reclusione per i reati di cui agli artt. 74, esclusa l’aggravante di cui al comma 3, e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aveva riconosciuto la sussistenza dell’ag- gravante precedentemente esclusa e confermato la pena inflitta in primo grado. 2. Avverso la sentenza di questa Corte, IA NO ha proposto, tra- mite il difensore di fiducia, ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., affidandolo a un unico motivo, con cui deduce l’errore percettivo in cui sa- rebbe incorsa la Corte nel respingere le doglianze difensive relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche, assumendo che il diverso trattamento riservato al coimputato OR IO BI era giustificato dalla definizione del pro- cedimento mediante concordato, sicché il diverso modulo definitorio non consen- tiva raffronti in sede di legittimità. Si osserva che tale dato non corrisponde alla realtà processuale, in quanto dagli atti e dalle sentenze di merito emerge che OR IO BI, al pari del coimputato OR ZI IU, avevano già beneficiato del rico- noscimento delle circostanze attenuanti generiche in primo grado, all’esito di giu- dizio ordinario celebrato innanzi al Tribunale di Gela, sicché il concordato si era limitato a recepire un beneficio già acquisito, senza costituirne il titolo causale. Si fa rilevare, altresì, che dalla stessa sentenza oggetto di ricorso risultava che anche il NO aveva avanzato formale proposta di concordato, ex art. 599 bis cod. proc. pen., con il consenso del Procuratore generale, rigettata dalla Corte di ap- pello. Si afferma, inoltre, che la Corte sarebbe incorsa in altro errore percettivo, laddove aveva attribuito rilievo ostativo, ai fini del riconoscimento delle invocate attenuanti, al ruolo direttivo del ricorrente, utilizzandolo quale elemento di discri- mine giustificativo della disparità di trattamento sanzionatorio. Si sostiene che tale affermazione è smentita dall’esito del giudizio ordinario, celebrato innanzi al Tri- bunale di Gela, che aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, senza alcuna differenziazione dei ruoli e della rilevanza dei compiti svolti, a tutti i parte- cipi dell’associazione, tra cui OR IO BI, descritto come uomo di fiducia del NO. 3 Si rileva che l’errore in cui è incorsa la Corte ha certamente condizionato la decisione adottata, in quanto il rigetto delle doglianze difensive è stato basato su una inesatta rappresentazione della realtà processuale, che, di contro, evidenziava la disparità di trattamento sanzionatorio subito dal NO, l’unico a non aver beneficiato delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la parità di ruolo e di contesto, il comportamento processuale collaborativo e la confessione resa in sede di giudizio di rinvio. 3. In data 11 marzo 2026 il P.G. di questa Corte ha depositato memoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. 4. In data 17 marzo 2026 la difesa del ricorrente ha depositato motivi ag- giunti, con cui ha ulteriormente argomentato sulle doglianze già proposte, chie- dendo l’accoglimento del ricorso. 5. In data 23 marzo 2026 la difesa di IA NO ha depositato me- moria, con cui, in replica alle conclusioni della Procura generale, ha insistito sulla natura percettiva dell’errore in cui è incorsa la Corte e sulla decisività dello stesso, che ha condizionato lo sviluppo logico della decisione, escludendo dal ragiona- mento la circostanza che a un coimputato di pari spessore fosse stato concesso un trattamento più mite, falsando conseguentemente la valenza riconosciuta agli ele- menti negativi, cui è stato attribuito un peso specifico assoluto e dirimente, che, altrimenti, non avrebbero potuto avere. Si deduce, altresì, che il riferimento alla circostanza che la condotta fosse stata commessa durante la sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari è fuorviante, trattandosi di misura cautelare dispo- sta per altro procedimento penale, conclusosi con l’assoluzione dell’imputato dai più gravi reati associativi, e che il riferimento alla mancata contestazione della recidiva (valorizzata dalla Corte attraverso il rinvio alla pag. 9 della sentenza im- pugnata) è frutto di una falsa rappresentazione della realtà, atteso che la mancata contestazione non era conseguenza di una scelta discrezionale dell’accusa, bensì della posizione processuale di IA NO, sostanzialmente incensurato. 6. All’udienza camerale, svolta con trattazione orale, su richiesta della difesa del ricorrente, le parti hanno concluso nei termini indicati in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per i motivi che seguono. 4 2. Risulta utile, in premessa, fare riferimento alla nozione di errore di fatto che legittima la proposizione del ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. Si tratta di una nozione delineata dalle Sezioni Unite in più occasioni. Si è affermato che tale vizio consiste «in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una de- cisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 – 01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 – 01; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, [...], Rv. 221280 - 01; nello stesso senso, fra le tante, Sez. 2, n. 28513 del 18/06/2019, [...], Rv. 276925 – 01; Sez. 4, n. 17178 del 8/4/2015, [...], Rv. 263443 - 01). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: a) deve essere esclusa ogni possibilità di dedurre, attraverso l'art. 625 bis cod. proc. pen., errori valutativi o di giudizio;
b) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di in- terpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione a esse di una inesatta portata, anche se dovuti a ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere − anche se risoltisi in travisamento del fatto − soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;
c) l'operatività del ricorso straordinario non può es- sere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risul- tando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma, atteso che l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale;
d) l'errore di fatto, censurabile secondo il dettato dell'art. 625 bis cod. proc. pen., deve consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al giu- dizio di cassazione;
e) l'errore di fatto deve rivestire «inderogabile carattere deci- sivo»; f) l'errore di fatto può consistere anche nell'omissione dell'esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, sempre che risulti dipeso «da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percet- tivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura», ov- verossia che l'omesso esplicito esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo «un rapporto di derivazione causale necessaria», una decisione che può ritenersi incontrovertibil- mente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo;
g) il disposto dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., se- condo cui «nella sentenza della Corte di cassazione i motivi di ricorso sono enun- ziati nei limiti strettamente indispensabili per la motivazione», non consente di 5 presupporre che ogni argomento prospettato a sostegno delle censure e non ana- liticamente riprodotto in sentenza sia stato non letto, anziché implicitamente rite- nuto non rilevante. 2.1. Giova ricordare, a questo punto, per chiarezza espositiva, i punti salienti della vicenda processuale sottoposta al vaglio della Terza Sezione Penale di questa Corte con il ricorso deciso dal provvedimento impugnato, circoscrivendo il discorso alla posizione di IA NO. 2.2. La vicenda riguarda un procedimento penale che vedeva imputato l’at- tuale ricorrente (unitamente ad altri soggetti) dei reati di cui ai capi a) (art. 74, commi 1, 2 e 3 d.P.R. n. 309 del 1990, con il ruolo di promotore), b), d), f), h) e i) (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), definito in primo grado, per il NO, nelle forme del rito abbreviato, con sentenza, emessa dal Giudice dell’udienza prelimi- nare del Tribunale di Caltanissetta, confermata in sede di appello, di condanna, per tutti i reati ascrittigli, esclusa l’aggravante di cui all’art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, riconosciuto il vincolo della continuazione, alla pena di anni 16 e mesi 4 di reclusione. A seguito di ricorso proposto (tra gli altri) dal NO, la Quarta Sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza del 7 giugno 2023, annullava la sentenza della Corte nissena, limitatamente all’aggravante di cui all’art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990 (e all’applicazione delle sanzioni ac- cessorie per altro ricorrente), rinviando ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo giudizio sul punto e per la complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di appello di Caltanissetta, in sede di rinvio, riteneva sussistente, per tutti gli imputati, l’aggravante di cui all’art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990 e confermava il trattamento sanzionatorio inflitto al Ger- bino. Avverso tale sentenza IA NO ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si lamentava, in particolare, secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato, oltre al travisamento delle indicazioni contenute nella sentenza rescindente, la illogicità della motivazione, laddove la Corte di appello aveva richiamato, ai fini dell’aggravante di cui all’art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, la posizione del BI, senza poi consi- derare che al predetto erano state concesse le circostanze attenuanti generiche in sede di concordato. Si lamentava, altresì, il mancato apprezzamento della dichia- razione confessoria resa, in quanto ritenuta tardiva, nonostante l’aggravante del numero delle persone fosse ancora oggetto del giudizio. Con memoria successiva- mente trasmessa si argomentava ulteriormente sul motivo di ricorso, sottoli- neando il buon comportamento successivo ai fatti e la disparità di trattamento rispetto ai coimputati giudicati con rito ordinario. 6 Nel dichiarare inammissibile per aspecificità il ricorso proposto dal NO, la Corte di legittimità, dopo aver fatto rinvio alle argomentazioni già svolte per il coimputato NN (per la sovrapponibilità delle censure), laddove si era sottoli- neata l’assenza di un confronto critico con le ragioni poste alla base del provvedi- mento impugnato, imperniate sulla l’irrilevanza della mancata commissione di suc- cessive condotte illecite, sull’inconsistenza del riferimento al comportamento pro- cessuale (risoltosi nella scelta del rito abbreviato), sul ruolo direttivo del ricorrente, sulla irrilevanza della intervenuta concessione delle attenuanti generiche ad altro sodale che aveva definito la propria posizione con il concordato, trattandosi di modulo definitorio le cui finalità deflattive possono incidere nella modulazione del trattamento punitivo, ha attribuito particolare rilievo alla circostanza, richiamata dai giudici di appello alla pag. 9, in quanto indicativa dell’insofferenza dell’imputato alle prescrizioni stabilite dall’autorità giudiziaria, che le condotte ascritte erano state commesse dal ricorrente quando era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. 2.3. Ciò precisato, il ricorso risulta manifestamente infondato. La Corte di legittimità ha diffusamente spiegato, alla pag. 8, le ragioni per le quali ha ritenuto inammissibili le censure formulate dal ricorrente in ordine al di- niego delle circostanze attenuanti generiche, in quanto prive di adeguato confronto con le ragioni poste sul punto alla base della decisione impugnata. Nello specifico, si è ritenuto dirimente, all’esito di una valutazione immune dal denunciato errore percettivo, − non sindacabile, quindi, con il rimedio esperito −, l’argomentazione spesa dalla Corte di appello alla pag. 9, con cui si evidenziava che il NO aveva commesso le condotte contestate mentre era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con tutte le implicazioni sulla sua negativa personalità, sulla cui valenza non era stato formulato alcun rilievo critico, di fatto avanzato solo nella memoria di replica depositata nel presente giudizio, ma mai sottoposto all’attenzione della Corte nel precedente ricorso. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non rav- visandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecuniaria, determi- nata equitativamente nella misura indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende. 7
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso, il 2 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente DA LL OR VE
sentito il Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, che si è riportato alla me- moria già depositata, concludendo per il rigetto del ricorso;
sentito l'Avv. Cristina Alfieri, del foro di Gela, in difesa di NO IA, che, dopo aver illustrato i motivi di doglianza, ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21287 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 02/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza, emessa in data 20 maggio 2025, la Corte di cassazione, Terza Sezione penale, ha dichiarato, per quel che qui rileva, inammissibile il ricorso proposto da IA NO avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta in data 1 luglio 2024, che, nel giudizio di rinvio a seguito di una precedente sentenza di annullamento della Corte di cassazione, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale locale, che, all’esito di giudizio abbreviato, lo aveva condannato alla pena di anni 16, mesi 4 di reclusione per i reati di cui agli artt. 74, esclusa l’aggravante di cui al comma 3, e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aveva riconosciuto la sussistenza dell’ag- gravante precedentemente esclusa e confermato la pena inflitta in primo grado. 2. Avverso la sentenza di questa Corte, IA NO ha proposto, tra- mite il difensore di fiducia, ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., affidandolo a un unico motivo, con cui deduce l’errore percettivo in cui sa- rebbe incorsa la Corte nel respingere le doglianze difensive relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche, assumendo che il diverso trattamento riservato al coimputato OR IO BI era giustificato dalla definizione del pro- cedimento mediante concordato, sicché il diverso modulo definitorio non consen- tiva raffronti in sede di legittimità. Si osserva che tale dato non corrisponde alla realtà processuale, in quanto dagli atti e dalle sentenze di merito emerge che OR IO BI, al pari del coimputato OR ZI IU, avevano già beneficiato del rico- noscimento delle circostanze attenuanti generiche in primo grado, all’esito di giu- dizio ordinario celebrato innanzi al Tribunale di Gela, sicché il concordato si era limitato a recepire un beneficio già acquisito, senza costituirne il titolo causale. Si fa rilevare, altresì, che dalla stessa sentenza oggetto di ricorso risultava che anche il NO aveva avanzato formale proposta di concordato, ex art. 599 bis cod. proc. pen., con il consenso del Procuratore generale, rigettata dalla Corte di ap- pello. Si afferma, inoltre, che la Corte sarebbe incorsa in altro errore percettivo, laddove aveva attribuito rilievo ostativo, ai fini del riconoscimento delle invocate attenuanti, al ruolo direttivo del ricorrente, utilizzandolo quale elemento di discri- mine giustificativo della disparità di trattamento sanzionatorio. Si sostiene che tale affermazione è smentita dall’esito del giudizio ordinario, celebrato innanzi al Tri- bunale di Gela, che aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, senza alcuna differenziazione dei ruoli e della rilevanza dei compiti svolti, a tutti i parte- cipi dell’associazione, tra cui OR IO BI, descritto come uomo di fiducia del NO. 3 Si rileva che l’errore in cui è incorsa la Corte ha certamente condizionato la decisione adottata, in quanto il rigetto delle doglianze difensive è stato basato su una inesatta rappresentazione della realtà processuale, che, di contro, evidenziava la disparità di trattamento sanzionatorio subito dal NO, l’unico a non aver beneficiato delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la parità di ruolo e di contesto, il comportamento processuale collaborativo e la confessione resa in sede di giudizio di rinvio. 3. In data 11 marzo 2026 il P.G. di questa Corte ha depositato memoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. 4. In data 17 marzo 2026 la difesa del ricorrente ha depositato motivi ag- giunti, con cui ha ulteriormente argomentato sulle doglianze già proposte, chie- dendo l’accoglimento del ricorso. 5. In data 23 marzo 2026 la difesa di IA NO ha depositato me- moria, con cui, in replica alle conclusioni della Procura generale, ha insistito sulla natura percettiva dell’errore in cui è incorsa la Corte e sulla decisività dello stesso, che ha condizionato lo sviluppo logico della decisione, escludendo dal ragiona- mento la circostanza che a un coimputato di pari spessore fosse stato concesso un trattamento più mite, falsando conseguentemente la valenza riconosciuta agli ele- menti negativi, cui è stato attribuito un peso specifico assoluto e dirimente, che, altrimenti, non avrebbero potuto avere. Si deduce, altresì, che il riferimento alla circostanza che la condotta fosse stata commessa durante la sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari è fuorviante, trattandosi di misura cautelare dispo- sta per altro procedimento penale, conclusosi con l’assoluzione dell’imputato dai più gravi reati associativi, e che il riferimento alla mancata contestazione della recidiva (valorizzata dalla Corte attraverso il rinvio alla pag. 9 della sentenza im- pugnata) è frutto di una falsa rappresentazione della realtà, atteso che la mancata contestazione non era conseguenza di una scelta discrezionale dell’accusa, bensì della posizione processuale di IA NO, sostanzialmente incensurato. 6. All’udienza camerale, svolta con trattazione orale, su richiesta della difesa del ricorrente, le parti hanno concluso nei termini indicati in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per i motivi che seguono. 4 2. Risulta utile, in premessa, fare riferimento alla nozione di errore di fatto che legittima la proposizione del ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. Si tratta di una nozione delineata dalle Sezioni Unite in più occasioni. Si è affermato che tale vizio consiste «in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una de- cisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 – 01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 – 01; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, [...], Rv. 221280 - 01; nello stesso senso, fra le tante, Sez. 2, n. 28513 del 18/06/2019, [...], Rv. 276925 – 01; Sez. 4, n. 17178 del 8/4/2015, [...], Rv. 263443 - 01). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: a) deve essere esclusa ogni possibilità di dedurre, attraverso l'art. 625 bis cod. proc. pen., errori valutativi o di giudizio;
b) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di in- terpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione a esse di una inesatta portata, anche se dovuti a ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere − anche se risoltisi in travisamento del fatto − soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;
c) l'operatività del ricorso straordinario non può es- sere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risul- tando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma, atteso che l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale;
d) l'errore di fatto, censurabile secondo il dettato dell'art. 625 bis cod. proc. pen., deve consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al giu- dizio di cassazione;
e) l'errore di fatto deve rivestire «inderogabile carattere deci- sivo»; f) l'errore di fatto può consistere anche nell'omissione dell'esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, sempre che risulti dipeso «da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percet- tivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura», ov- verossia che l'omesso esplicito esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo «un rapporto di derivazione causale necessaria», una decisione che può ritenersi incontrovertibil- mente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo;
g) il disposto dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., se- condo cui «nella sentenza della Corte di cassazione i motivi di ricorso sono enun- ziati nei limiti strettamente indispensabili per la motivazione», non consente di 5 presupporre che ogni argomento prospettato a sostegno delle censure e non ana- liticamente riprodotto in sentenza sia stato non letto, anziché implicitamente rite- nuto non rilevante. 2.1. Giova ricordare, a questo punto, per chiarezza espositiva, i punti salienti della vicenda processuale sottoposta al vaglio della Terza Sezione Penale di questa Corte con il ricorso deciso dal provvedimento impugnato, circoscrivendo il discorso alla posizione di IA NO. 2.2. La vicenda riguarda un procedimento penale che vedeva imputato l’at- tuale ricorrente (unitamente ad altri soggetti) dei reati di cui ai capi a) (art. 74, commi 1, 2 e 3 d.P.R. n. 309 del 1990, con il ruolo di promotore), b), d), f), h) e i) (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), definito in primo grado, per il NO, nelle forme del rito abbreviato, con sentenza, emessa dal Giudice dell’udienza prelimi- nare del Tribunale di Caltanissetta, confermata in sede di appello, di condanna, per tutti i reati ascrittigli, esclusa l’aggravante di cui all’art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, riconosciuto il vincolo della continuazione, alla pena di anni 16 e mesi 4 di reclusione. A seguito di ricorso proposto (tra gli altri) dal NO, la Quarta Sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza del 7 giugno 2023, annullava la sentenza della Corte nissena, limitatamente all’aggravante di cui all’art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990 (e all’applicazione delle sanzioni ac- cessorie per altro ricorrente), rinviando ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo giudizio sul punto e per la complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di appello di Caltanissetta, in sede di rinvio, riteneva sussistente, per tutti gli imputati, l’aggravante di cui all’art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990 e confermava il trattamento sanzionatorio inflitto al Ger- bino. Avverso tale sentenza IA NO ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si lamentava, in particolare, secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato, oltre al travisamento delle indicazioni contenute nella sentenza rescindente, la illogicità della motivazione, laddove la Corte di appello aveva richiamato, ai fini dell’aggravante di cui all’art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, la posizione del BI, senza poi consi- derare che al predetto erano state concesse le circostanze attenuanti generiche in sede di concordato. Si lamentava, altresì, il mancato apprezzamento della dichia- razione confessoria resa, in quanto ritenuta tardiva, nonostante l’aggravante del numero delle persone fosse ancora oggetto del giudizio. Con memoria successiva- mente trasmessa si argomentava ulteriormente sul motivo di ricorso, sottoli- neando il buon comportamento successivo ai fatti e la disparità di trattamento rispetto ai coimputati giudicati con rito ordinario. 6 Nel dichiarare inammissibile per aspecificità il ricorso proposto dal NO, la Corte di legittimità, dopo aver fatto rinvio alle argomentazioni già svolte per il coimputato NN (per la sovrapponibilità delle censure), laddove si era sottoli- neata l’assenza di un confronto critico con le ragioni poste alla base del provvedi- mento impugnato, imperniate sulla l’irrilevanza della mancata commissione di suc- cessive condotte illecite, sull’inconsistenza del riferimento al comportamento pro- cessuale (risoltosi nella scelta del rito abbreviato), sul ruolo direttivo del ricorrente, sulla irrilevanza della intervenuta concessione delle attenuanti generiche ad altro sodale che aveva definito la propria posizione con il concordato, trattandosi di modulo definitorio le cui finalità deflattive possono incidere nella modulazione del trattamento punitivo, ha attribuito particolare rilievo alla circostanza, richiamata dai giudici di appello alla pag. 9, in quanto indicativa dell’insofferenza dell’imputato alle prescrizioni stabilite dall’autorità giudiziaria, che le condotte ascritte erano state commesse dal ricorrente quando era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. 2.3. Ciò precisato, il ricorso risulta manifestamente infondato. La Corte di legittimità ha diffusamente spiegato, alla pag. 8, le ragioni per le quali ha ritenuto inammissibili le censure formulate dal ricorrente in ordine al di- niego delle circostanze attenuanti generiche, in quanto prive di adeguato confronto con le ragioni poste sul punto alla base della decisione impugnata. Nello specifico, si è ritenuto dirimente, all’esito di una valutazione immune dal denunciato errore percettivo, − non sindacabile, quindi, con il rimedio esperito −, l’argomentazione spesa dalla Corte di appello alla pag. 9, con cui si evidenziava che il NO aveva commesso le condotte contestate mentre era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con tutte le implicazioni sulla sua negativa personalità, sulla cui valenza non era stato formulato alcun rilievo critico, di fatto avanzato solo nella memoria di replica depositata nel presente giudizio, ma mai sottoposto all’attenzione della Corte nel precedente ricorso. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non rav- visandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecuniaria, determi- nata equitativamente nella misura indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende. 7
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso, il 2 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente DA LL OR VE