CASS
Sentenza 9 aprile 2026
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 13040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13040 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. ES EN nato a [...] il [...] 2. TT AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/05/2025 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;
lette: la requisitoria del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione ET CA, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;
la memoria presentata dall'avvocato Alfredo Frezza che, nell'interesse di AL TT, che si è riportato a quanto esposto nel ricorso, segnatamente in ordine al dolo specifico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, e ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 maggio 2025 la Corte di appello di Napoli, all'esito del gravame interposto da EN ES e AL TT, ha confermato la pronuncia in data 17 maggio 2019 con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva affermato la responsabilità di entrambi per bancarotta fraudolenta documentale e Penale Sent. Sez. 5 Num. 13040 Anno 2026 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 11/12/2025 del EN anche per bancarotta fraudolenta patrimoniale (imputazione dalla quale il primo Giudice aveva assolto il TT, per non aver commesso il fatto), e li aveva condannati alle pene di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali, con le conseguenti statuizioni civili. 2. Avverso la sentenza di appello i difensori degli imputati hanno proposto ricorso per cassazione (per i motivi di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Nell'interesse di EN ES sono stati articolati tre motivi. 2.1.1. Con il primo motivo, relativo all'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale, è stato prospettato il vizio di motivazione, deducendo che la Corte di merito avrebbe fondato la prova del fatto sulla mancanza delle scritture al momento dell'accesso del curatore;
e ne avrebbe attribuito la responsabilità al ES per la sua qualifica di amministratore di fatto, anche successivamente alla cessione delle quote, rendendo tuttavia una motivazione apparente rispetto agli elementi da cui l'avrebbe tratta (non indicati neppure nella sentenza di primo grado). Il Giudice di appello non avrebbe argomentato (limitandosi a esprimere condivisione a quanto espresso dal Tribunale) su quanto dedotto dalla difesa sulla scorta del documento (prodotto all'udienza del 3 maggio 2019), non disconosciuto espressamente da coimputato (amministratore di diritto), che attesterebbe la consegna delle scritture al nuovo legale rappresentante (la cui capacità rappresentativa non è stata confutata, senza indicare neppure altri elementi dimostrativi della gestione di fatto in capo al ES anche dopo la vendita delle quote sociali); e non avrebbe argomentato su quanto rappresentato dal teste Gogliettino, commercialista della società (in ordine all'esistenza dei documenti contabili e alla preparazione da parte del ES di documentazione da consegnare al TT). 2.1.2. Con il secondo motivo, relativo all'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, si è dedotto il vizio di motivazione, assumendo che la responsabilità del ricorrente si fonderebbe sul mancato rinvenimento dei «veicoli di pertinenza della fallita» e del corrispettivo di quelli che sarebbero stati venduti (nonché sul mancato impiego di esso per le esigenze aziendali). Tale motivazione sarebbe apparente poiché non avrebbe disatteso le allegazioni difensive (fondate sulla documentazione, secondo quanto riferito dall'imputato all'udienza del giorno 8 marzo 2019, della vendita dei veicoli, di scarsissimo valore, molti anni prima del fallimento e sulla restituzione di «gran parte» dei veicoli in leasing;
nonché sulla mancata indicazione da parte del curatore, che pure ha dato conto del mancato rinvenimento di essi, di un comportamento doloso dell'imputato). 2.1.3. Con il terzo motivo è stato assunto il vizio di motivazione in ordine all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche «nella massima estensione» (fondata sul difetto di elementi passibili di favorevole apprezzamento, senza considerare l'«ottima personalità» e il «corretto contegno processuale» dell'imputato, in uno alla la modesta ef entità dei fatti) e alla commisurazione della pena anche ex art. 81, comma 2, cod. pen. (la cui motivazione sarebbe carente). 2.2. Nell'interesse di AL TT sono stati formulati due motivi. 2.2.1. Con il primo è stata denunciata la violazione della legge penale in quanto sarebbe stata affermata la responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale senza argomentare compiutamente (come già il primo Giudice) rispetto al prescritto dolo specifico, che non può trarsi ex se dalla sussistenza dell'elemento oggettivo, valorizzando nella specie elementi inidonei (la consistenza dell'esposizione debitoria, la fittizietà dell'amministratore di diritto e della sede sociale) in particolare nei confronti di chi, come il ricorrente, è stato assolto dall'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale (poiché i beni sociali sarebbero usciti dal compendio aziendale prima della sua nomina, seppur fittizia) e in difetto della prova che egli abbia ricevuto la contabilità (dato revocato in dubbio dai Giudici di merito che, difatti, hanno affermato la penale responsabilità del ES). 2.2.2. Con il secondo motivo si è censurata la sentenza per non aver disatteso il gravame nella parte in cui aveva chiesto di qualificare il fatto come bancarotta documentale semplice: fermo restando il difetto di prova della consegna al TT della contabilità, a quest'ultimo (che ha ammesso di avere accettato la carica sociale solo per ottenere una retribuzione) potrebbe ascriversi al più una condotta negligente;
ed anzi la sua condanna si sarebbe sostanziata nell'attribuzione di una responsabilità di posizione, prescindendo dall'elemento psicologico del reato. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. L'avvocato Alfredo Frezza, nell'interesse di AL TT ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. 4. Non deve tenersi conto della memoria presentata dall'avvocato Alfredo Plini, nell'interesse della parte civile SC Pappacena, in data 4 dicembre 2025, ossia quando era già spirato rispetto all'udienza del giorno 11 dicembre 2025 il termine posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem;
cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01), non contenendo l'atto difensivo alcuna replica (e, dunque, non operando rispetto ad esso il più breve termine di cinque giorni). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono nel complesso infondati e devono essere rigettati. 2. Il primo e il secondo motivo di ricorso di EN ES possono essere trattati congiuntamente. La Corte distrettuale ha espresso la ragioni per cui ha confermato la condanna del ricorrente per bancarotta fraudolenta sia documentale sia patrimoniale. Da una parte, difatti, ha dato conto non solo del mancato rinvenimento delle scritture (mai consegnate al curatore) ma anche delle ragioni per cui ha ritenuto non veridica la nota che, nella prospettazione difensiva, dimostrerebbe che esse erano state consegnate dal ES al coimputato TT (mero amministratore formale, dietro corrispettivo). In particolare, il Giudice di appello, come già il Tribunale, oltre alla mancata esibizione della nota al curatore, ne ha rimarcato la genericità, la mancanza di data certa e la mancata menzione di essa negli atti di trasferimento della società. Ancora, la sentenza impugnata ha sottolineato l'interesse diretto del ES a dissimulare lo stato dell'impresa (alla luce delle condizioni in cui essa versava) e la sua gestione, oltre al fatto che il successivo amministratore di diritto fosse solo una testa di legno (appositamente retribuita); nonché il mancato rinvenimento dei beni della fallita, in particolare dei veicoli venduti proprio nel periodo di crisi dell'impresa (e del corrispettivo di tale vendita), l'insussistenza di elementi a sostegno dell'asserito valore irrisorio di essi (ed anzi il fatto che uno dei mezzi in leasing sia stato rinvenuto, perfettamente funzionante, nella disponibilità del fratello dell'imputato). Si tratta di un iter immune dai vizi denunciati poiché ha disatteso in maniera congrua e logica il gravame;
e che qui non può essere sindacato a fortiori per il tramite delle allegazioni con cui il ricorso finisce per reiterare le doglianze già prospettate (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) e perorare una più favorevole valutazione del compendio probatorio, senza neppure dedurre il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) 3. Il terzo motivo di ricorso di EN ES è manifestamente infondato e versato in fatto. La Corte di appello ha escluso i presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, esponendo in maniera congrua e logica gli elementi, rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01): segnatamente, la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza di elementi passibili di favorevole, ha evidenziato che l'imputato ha creato uno schermo per sottrarsi alla propria responsabilità e che egli è gravato da percenti penali (per reati tributari). Tale piano argomentativo non può essere utilmente censurato per il tramite degli enunciati assertivi con cui il ricorso ha inteso prospettare un diverso apprezzamento. Il medesimo ordine di considerazioni vale per l'aumento per la continuazione fallimentare, contenuto in un mese di reclusione - rispetto a una pena base pari al minimo edittale (tre anni di reclusione) - che la Corte di appello ha considerato congruo dopo aver svolto le considerazioni già richiamate (cfr. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01, secondo cui il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena per continuazione è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, e che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene). 4. I motivi di ricorso di AL TT possono essere esaminati congiuntamente. La giurisprudenza di legittimità, proprio in tema di bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica - che ricorre, per quel che qui rileva, nel caso di sottrazione o di omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili - ed è punita a titolo di dolo specifico, da individuarsi nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori (cfr. Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175 - 01; Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650 - 01; Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904) - con riferimento a chi ricopre la carica amministrativa solo formalmente, ha chiarito che «è configurabile il concorso di persone nel reato a condizione che almeno uno dei concorrenti - non necessariamente l'esecutore materiale - agisca animato dal dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori e che gli altri concorrenti siano consapevoli di tale intenzione» (Sez. 5, n. 27688 del 14/05/2024, Monteleone, Rv. 286640 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 40446 del 14/11/2025, Caterisano, Rv. 289021 - 02). Fermo restando che «lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo» (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv. 284304 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022 - dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983 - 01). La sentenza impugnata ha dato conto dell'assunzione solo formale della carica (di amministratore e poi di liquidatore) da parte del TT (divenuto pure socio unico) dietro compenso (da parte del coimputato ES), quando la società era del tutto inattiva (e la sua sede era stata trasferita presso l'abitazione dello stesso imputato). Da ciò la Corte territoriale ha tratto la «piena consapevolezza» che l'omissione da parte sua del deposito delle scritture (e, comunque, il mancato ripristino di esse a fronte della mancata consegna di esse da parte del coimputato, effettivo amministratore) avrebbe recato pregiudizio ai creditori, agendo anzi con tale precipuo fine. Si tratta di un'argomentazione che indica, in maniera congrua, gli elementi di fatto su cui ha fondato la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al TT, se si considera che: la sentenza impugnata ha dato conto che l'effettivo amministratore dell'ente, ES, ha agito con dolo specifico;
e, alla luce di quanto poco sopra chiarito, perché ricorra l'elemento soggettivo del concorrente in un reato punito a titolo di dolo specifico, è sufficiente la consapevolezza del dolo specifico in capo al correo (come esposto, il ES). È, dunque, infondata la prospettazione difensiva nella parte in cui ha dedotto la violazione della legge penale e assunto il vizio di motivazione per la mancata derubricazione del fatto in bancarotta documentale semplice. Nel resto, l'impugnazione sollecita un diverso apprezzamento della prova, non consentito in questa sede, senza addurne il travisamento (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.). 5. Non deve disporsi la condanna degli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per la dirimente considerazione che, come già rilevato, questa ha presentato una memoria tardiva. Il che esime dal rimarcare che la genericità di essa - che non ha in alcun modo argomentato sui motivi di impugnazione - non avrebbe consentito la condanna alle spese (cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 - dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese della PC Così deciso il 11/12/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;
lette: la requisitoria del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione ET CA, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;
la memoria presentata dall'avvocato Alfredo Frezza che, nell'interesse di AL TT, che si è riportato a quanto esposto nel ricorso, segnatamente in ordine al dolo specifico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, e ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 maggio 2025 la Corte di appello di Napoli, all'esito del gravame interposto da EN ES e AL TT, ha confermato la pronuncia in data 17 maggio 2019 con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva affermato la responsabilità di entrambi per bancarotta fraudolenta documentale e Penale Sent. Sez. 5 Num. 13040 Anno 2026 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 11/12/2025 del EN anche per bancarotta fraudolenta patrimoniale (imputazione dalla quale il primo Giudice aveva assolto il TT, per non aver commesso il fatto), e li aveva condannati alle pene di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali, con le conseguenti statuizioni civili. 2. Avverso la sentenza di appello i difensori degli imputati hanno proposto ricorso per cassazione (per i motivi di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Nell'interesse di EN ES sono stati articolati tre motivi. 2.1.1. Con il primo motivo, relativo all'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale, è stato prospettato il vizio di motivazione, deducendo che la Corte di merito avrebbe fondato la prova del fatto sulla mancanza delle scritture al momento dell'accesso del curatore;
e ne avrebbe attribuito la responsabilità al ES per la sua qualifica di amministratore di fatto, anche successivamente alla cessione delle quote, rendendo tuttavia una motivazione apparente rispetto agli elementi da cui l'avrebbe tratta (non indicati neppure nella sentenza di primo grado). Il Giudice di appello non avrebbe argomentato (limitandosi a esprimere condivisione a quanto espresso dal Tribunale) su quanto dedotto dalla difesa sulla scorta del documento (prodotto all'udienza del 3 maggio 2019), non disconosciuto espressamente da coimputato (amministratore di diritto), che attesterebbe la consegna delle scritture al nuovo legale rappresentante (la cui capacità rappresentativa non è stata confutata, senza indicare neppure altri elementi dimostrativi della gestione di fatto in capo al ES anche dopo la vendita delle quote sociali); e non avrebbe argomentato su quanto rappresentato dal teste Gogliettino, commercialista della società (in ordine all'esistenza dei documenti contabili e alla preparazione da parte del ES di documentazione da consegnare al TT). 2.1.2. Con il secondo motivo, relativo all'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, si è dedotto il vizio di motivazione, assumendo che la responsabilità del ricorrente si fonderebbe sul mancato rinvenimento dei «veicoli di pertinenza della fallita» e del corrispettivo di quelli che sarebbero stati venduti (nonché sul mancato impiego di esso per le esigenze aziendali). Tale motivazione sarebbe apparente poiché non avrebbe disatteso le allegazioni difensive (fondate sulla documentazione, secondo quanto riferito dall'imputato all'udienza del giorno 8 marzo 2019, della vendita dei veicoli, di scarsissimo valore, molti anni prima del fallimento e sulla restituzione di «gran parte» dei veicoli in leasing;
nonché sulla mancata indicazione da parte del curatore, che pure ha dato conto del mancato rinvenimento di essi, di un comportamento doloso dell'imputato). 2.1.3. Con il terzo motivo è stato assunto il vizio di motivazione in ordine all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche «nella massima estensione» (fondata sul difetto di elementi passibili di favorevole apprezzamento, senza considerare l'«ottima personalità» e il «corretto contegno processuale» dell'imputato, in uno alla la modesta ef entità dei fatti) e alla commisurazione della pena anche ex art. 81, comma 2, cod. pen. (la cui motivazione sarebbe carente). 2.2. Nell'interesse di AL TT sono stati formulati due motivi. 2.2.1. Con il primo è stata denunciata la violazione della legge penale in quanto sarebbe stata affermata la responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale senza argomentare compiutamente (come già il primo Giudice) rispetto al prescritto dolo specifico, che non può trarsi ex se dalla sussistenza dell'elemento oggettivo, valorizzando nella specie elementi inidonei (la consistenza dell'esposizione debitoria, la fittizietà dell'amministratore di diritto e della sede sociale) in particolare nei confronti di chi, come il ricorrente, è stato assolto dall'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale (poiché i beni sociali sarebbero usciti dal compendio aziendale prima della sua nomina, seppur fittizia) e in difetto della prova che egli abbia ricevuto la contabilità (dato revocato in dubbio dai Giudici di merito che, difatti, hanno affermato la penale responsabilità del ES). 2.2.2. Con il secondo motivo si è censurata la sentenza per non aver disatteso il gravame nella parte in cui aveva chiesto di qualificare il fatto come bancarotta documentale semplice: fermo restando il difetto di prova della consegna al TT della contabilità, a quest'ultimo (che ha ammesso di avere accettato la carica sociale solo per ottenere una retribuzione) potrebbe ascriversi al più una condotta negligente;
ed anzi la sua condanna si sarebbe sostanziata nell'attribuzione di una responsabilità di posizione, prescindendo dall'elemento psicologico del reato. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. L'avvocato Alfredo Frezza, nell'interesse di AL TT ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. 4. Non deve tenersi conto della memoria presentata dall'avvocato Alfredo Plini, nell'interesse della parte civile SC Pappacena, in data 4 dicembre 2025, ossia quando era già spirato rispetto all'udienza del giorno 11 dicembre 2025 il termine posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem;
cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01), non contenendo l'atto difensivo alcuna replica (e, dunque, non operando rispetto ad esso il più breve termine di cinque giorni). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono nel complesso infondati e devono essere rigettati. 2. Il primo e il secondo motivo di ricorso di EN ES possono essere trattati congiuntamente. La Corte distrettuale ha espresso la ragioni per cui ha confermato la condanna del ricorrente per bancarotta fraudolenta sia documentale sia patrimoniale. Da una parte, difatti, ha dato conto non solo del mancato rinvenimento delle scritture (mai consegnate al curatore) ma anche delle ragioni per cui ha ritenuto non veridica la nota che, nella prospettazione difensiva, dimostrerebbe che esse erano state consegnate dal ES al coimputato TT (mero amministratore formale, dietro corrispettivo). In particolare, il Giudice di appello, come già il Tribunale, oltre alla mancata esibizione della nota al curatore, ne ha rimarcato la genericità, la mancanza di data certa e la mancata menzione di essa negli atti di trasferimento della società. Ancora, la sentenza impugnata ha sottolineato l'interesse diretto del ES a dissimulare lo stato dell'impresa (alla luce delle condizioni in cui essa versava) e la sua gestione, oltre al fatto che il successivo amministratore di diritto fosse solo una testa di legno (appositamente retribuita); nonché il mancato rinvenimento dei beni della fallita, in particolare dei veicoli venduti proprio nel periodo di crisi dell'impresa (e del corrispettivo di tale vendita), l'insussistenza di elementi a sostegno dell'asserito valore irrisorio di essi (ed anzi il fatto che uno dei mezzi in leasing sia stato rinvenuto, perfettamente funzionante, nella disponibilità del fratello dell'imputato). Si tratta di un iter immune dai vizi denunciati poiché ha disatteso in maniera congrua e logica il gravame;
e che qui non può essere sindacato a fortiori per il tramite delle allegazioni con cui il ricorso finisce per reiterare le doglianze già prospettate (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) e perorare una più favorevole valutazione del compendio probatorio, senza neppure dedurre il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) 3. Il terzo motivo di ricorso di EN ES è manifestamente infondato e versato in fatto. La Corte di appello ha escluso i presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, esponendo in maniera congrua e logica gli elementi, rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01): segnatamente, la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza di elementi passibili di favorevole, ha evidenziato che l'imputato ha creato uno schermo per sottrarsi alla propria responsabilità e che egli è gravato da percenti penali (per reati tributari). Tale piano argomentativo non può essere utilmente censurato per il tramite degli enunciati assertivi con cui il ricorso ha inteso prospettare un diverso apprezzamento. Il medesimo ordine di considerazioni vale per l'aumento per la continuazione fallimentare, contenuto in un mese di reclusione - rispetto a una pena base pari al minimo edittale (tre anni di reclusione) - che la Corte di appello ha considerato congruo dopo aver svolto le considerazioni già richiamate (cfr. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01, secondo cui il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena per continuazione è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, e che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene). 4. I motivi di ricorso di AL TT possono essere esaminati congiuntamente. La giurisprudenza di legittimità, proprio in tema di bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica - che ricorre, per quel che qui rileva, nel caso di sottrazione o di omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili - ed è punita a titolo di dolo specifico, da individuarsi nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori (cfr. Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175 - 01; Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650 - 01; Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904) - con riferimento a chi ricopre la carica amministrativa solo formalmente, ha chiarito che «è configurabile il concorso di persone nel reato a condizione che almeno uno dei concorrenti - non necessariamente l'esecutore materiale - agisca animato dal dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori e che gli altri concorrenti siano consapevoli di tale intenzione» (Sez. 5, n. 27688 del 14/05/2024, Monteleone, Rv. 286640 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 40446 del 14/11/2025, Caterisano, Rv. 289021 - 02). Fermo restando che «lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo» (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv. 284304 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022 - dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983 - 01). La sentenza impugnata ha dato conto dell'assunzione solo formale della carica (di amministratore e poi di liquidatore) da parte del TT (divenuto pure socio unico) dietro compenso (da parte del coimputato ES), quando la società era del tutto inattiva (e la sua sede era stata trasferita presso l'abitazione dello stesso imputato). Da ciò la Corte territoriale ha tratto la «piena consapevolezza» che l'omissione da parte sua del deposito delle scritture (e, comunque, il mancato ripristino di esse a fronte della mancata consegna di esse da parte del coimputato, effettivo amministratore) avrebbe recato pregiudizio ai creditori, agendo anzi con tale precipuo fine. Si tratta di un'argomentazione che indica, in maniera congrua, gli elementi di fatto su cui ha fondato la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al TT, se si considera che: la sentenza impugnata ha dato conto che l'effettivo amministratore dell'ente, ES, ha agito con dolo specifico;
e, alla luce di quanto poco sopra chiarito, perché ricorra l'elemento soggettivo del concorrente in un reato punito a titolo di dolo specifico, è sufficiente la consapevolezza del dolo specifico in capo al correo (come esposto, il ES). È, dunque, infondata la prospettazione difensiva nella parte in cui ha dedotto la violazione della legge penale e assunto il vizio di motivazione per la mancata derubricazione del fatto in bancarotta documentale semplice. Nel resto, l'impugnazione sollecita un diverso apprezzamento della prova, non consentito in questa sede, senza addurne il travisamento (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.). 5. Non deve disporsi la condanna degli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per la dirimente considerazione che, come già rilevato, questa ha presentato una memoria tardiva. Il che esime dal rimarcare che la genericità di essa - che non ha in alcun modo argomentato sui motivi di impugnazione - non avrebbe consentito la condanna alle spese (cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 - dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese della PC Così deciso il 11/12/2025.