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20 febbraio 2020
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28 agosto 2022
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Art. 2197-sexies. (Concorso straordinario per il ruolo dei sergenti) 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 690, per gli anni dal 2021 al 2023 sono banditi concorsi straordinari per titoli ed esami per un numero complessivo di mille posti, per il reclutamento nei ruoli dei Sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare.
2. I concorsi di cui al comma 1 sono riservati ai ((graduati aiutanti e qualifiche)) corrispondenti, in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado;
b) non aver riportato nell'ultimo quadriennio una valutazione inferiore a «superiore alla media» o giudizio corrispondente;
c) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna.
3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione annuale dei posti per Forza armata.
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo dei sergenti con il grado di sergente e, con il medesimo grado, ove ritenuto indispensabile dalla Forza armata di appartenenza, sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di tre mesi.
2. I concorsi di cui al comma 1 sono riservati ai ((graduati aiutanti e qualifiche)) corrispondenti, in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado;
b) non aver riportato nell'ultimo quadriennio una valutazione inferiore a «superiore alla media» o giudizio corrispondente;
c) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna.
3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione annuale dei posti per Forza armata.
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo dei sergenti con il grado di sergente e, con il medesimo grado, ove ritenuto indispensabile dalla Forza armata di appartenenza, sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di tre mesi.
Giurisprudenza • 5
- 1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 14/10/2024, n. 17607Provvedimento: […] Espone in fatto di aver partecipato al Concorso interno straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento nel ruolo dei Sergenti della Marina Militare dell'anno 2021 e di essersi posizionato al -OMISSIS- posto nella graduatoria finale di merito. Tuttavia, in esito al procedimento comunicatogli con nota del 4.11.2022, con provvedimento del 5.12.2022 il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, decretava l' esclusione del ricorrente dal concorso de quo , ai sensi dell'art. 2197 sexies del Codice dell'Ordinamento Militare, e la sua decadenza dalla nomina a Sergente, con conseguenziale inserimento nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente con il grado precedentemente rivestito, a decorrere dal 16 ottobre 2021.Leggi di più...
- requisito partecipazione concorso·
- violazione art. 3 l. 241/1990·
- assoluzione con formula piena·
- esclusione concorso·
- principio di legittimità amministrativa·
- art. 2197 sexies Codice Ordinamento Militare·
- revoca in autotutela·
- giurisdizione amministrativa·
- eccesso di potere·
- decadenza nomina