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9 agosto 2025
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8 ottobre 2025
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Art. 255-bis. (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari) 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o ((per)) l'incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.
3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresi', la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o ((per)) l'incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.
3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresi', la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .
Commentari • 20
- 1. Prevenzione dei reati ambientali nel contesto aziendale: indicazioni della CassazioneClara Di Liberto · https://www.diritto.it/ · 13 novembre 2025 · 1
Clara Di Liberto, Socia AODV231, e Andrea Milani, Vice Presidente AODV231 Con la sentenza in commento (Cassazione Penale, Sez. III n° 33791/2025), la Corte di Cassazione conferma la declaratoria di responsabilità – pronunciata sia in primo grado che in appello – nei confronti dell'Ente incolpato dell'illecito dipendente dal reato di illegittima gestione di rifiuti pericolosi come se fossero non pericolosi (art. 256, comma 1, lettera a), del D. Lgs.152/2006). La pronuncia precisa come la semplice affermazione di avere procedure aziendali o personale qualificato non sia sufficiente a esimere l'ente da responsabilità. Per approfondire su questi temi, abbiamo organizzato il corso Criteri ESG …
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Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2025, n. 37187Provvedimento: sul ricorso proposto da: SENTENZA NO CA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/02/2025 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. Giuseppe Acquarone, che ha concluso richiamando i motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento e, in via subordinata, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non costituisce …Leggi di più...
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- art. 256 d.lgs 152/2006·
- art. 131-bis cod.pen.·
- reato di deposito incontrollato di rifiuti·
- rinnovazione istruttoria·
- violazione art. 533 cod.proc.pen.·
- d.l. 116/2025·
- diritto di difesa·
- abrogatio criminis·
- violazione art. 521 cod.proc.pen.