Articolo 1153 del Codice civile
Articolo 1152Articolo 1120
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19 aprile 1942
Art. 1153.

(Effetti dell'acquisto del possesso).

Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne e' proprietario, ne acquista la proprieta' mediante il possesso, purche' sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprieta'.

La proprieta' si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi e' la buona fede dell'acquirente.

Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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