Sentenza 7 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2003, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA_ IN NOME0 0 0 37 / 0 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G. n. 10377/1999 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron. 38 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Udienza 25 settembre 2002 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da:¨ IE GE, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Cerniglia, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma al Largo del Nazareno n. 8, giusta procura a margine del "ricorso";
- ricorrente -
contro
SANPAOLO IMI s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lucio V. Moscarini, presso il 忌 6 4 6 3 cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Sesto Rufo n. 23, giusta procura per notar Carlo Beggio in data 1° luglio 1999 n. repertorio 78464;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma-Sezione Lavoro n. 20844/98 del 24 novembre 1998 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 2838/1995). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 settembre 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito l'avv. Nicola Corbo (per delega dell'avv. Lucio Moscarini); Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al Pretore-Giudice del Lavoro di Roma GE LT conveniva in giudizio la Banca Nazionale della Comunicazione (incorporata successivamente dalla s.p.a. "Istituto Bancario San Paolo di Torino") esponendo di essere stata licenziata per superamento del periodo di comporto a decorrere dal 28 gennaio 1993 e di avere tempestivamente impugnato il RR licenziamento;
il ricorrente richiedeva quindi, all'adito Pretore la 2 revoca del provvedimento anche per poter beneficiare degli effetti della "circolare" del Ministero del Tesoro datata 23 dicembre 1992 che, in deroga alla normativa in materia di pensione, consentiva il prepensionamento per inabilità permanente ed assoluta. La convenuta si costituiva in giudizio impugnando integralmente la domanda attorea e chiedendone il rigetto con ogni relativa conseguenza. L'adito Giudice del Lavoro accoglieva parzialmente la domanda e dichiarava l'illegittimità del licenziamento, ordinando la reintegrazione della lavoratrice e condannando la Banca al risarcimento dei danni ex art. 18 della legge n. 300/1970, ma il Tribunale di Roma (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) - su impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio in riforma della - sentenza pretorile, rigettava la domanda originariamente proposta dalla LT e compensava tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. Per quello che rileva in questa sede il Giudice di Appello ha rimarcato che: *) l'eccezione formulata dalla LT in primo grado all'udienza del 31 marzo 1994, e con la quale si deduceva l'erroneo computo nei giorni di assenza ritenuti utili ai fini del superamento del periodo di comporto dei giorni di ferie maturati e non goduti, non risulta essere stata autorizzata nei termini prescritti dall'art. 3 420, primo comma, c.p.c.: dall'esame del verbale dell'udienza del 31 marzo 1994 non risulta infatti che il Pretore abbia esplicitamente autorizzato la modifica, nè alcuna valutazione viene effettuata in ordine alla sussistenza dei gravi motivi richiesti dalla norma>>; *) è sempre necessario che il lavoratore in malattia, pur al fine diverso di interrompere la decorrenza del periodo di comporto, chieda al datore di lavoro di poter fruire dei giorni di ferie maturati e non goduti>>; *) va esclusa, dunque, la automatica prorogabilità del periodo di comporto, a prescindere da qualsiasi richiesta, per il periodo di ferie maturate e non godute>>; *) nel caso in esame va posto in rilievo che non risulta agli atti che la sig.ra LT abbia fatto richiesta di beneficiare dei giorni di ferie non goduti e che dai prospetti riepilogativi depositati dalla Banca nel presente grado di giudizio (il cui contenuto è conforme a quanto risulta dalla documentazione già allegata in primo grado) risulta che nel computo dei giorni di assenza per malattia, utilizzati ai fini del calcolo del superamento del periodo di comporto, non sono stati calcolati i giorni di ferie maturati e legittimamente goduti>>; *) da detta documentazione si evince che i 598,5 giorni di assenza contestati alla LT erano al netto delle ferie richieste e che, anche a voler sottrarre i 12,5 giorni di ferie 4 maturati e non goduti (anche perchè mai richiesti) il periodo di comporto (di 540 in tre anni) risulta essere stato comunque superato>>. Per la cassazione di tale sentenza GE LT propone ricorso affidato a due motivi. L'intimata "SAN PAOLO IMI” s.p.a. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I -. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente, denunziando “vizi di motivazione sull'interpretazione dell'art. 420 primo comma c.p.c.", censura la statuizione del Tribunale di Roma - in merito alla tardività dell'eccezione formulata dalla LT in primo grado all'udienza del 31 marzo 1994 e con la quale si deduceva l'erroneo computo dei giorni di ferie maturati e non goduti>> -, poichè alla cennata eccezione non solo ci fu mancanza di opposizione della Banca, ma addirittura un'espressa e puntuale difesa sul punto, con conseguente piena ammissibilità di autorizzazione implicita del Pretore all'emendatio libelli>>. Con il secondo motivo la ricorrente - denunziando sempre "vizi di motivazione sul computo delle ferie non godute nel calcolo del periodo di comporto c.d. per sommatoria" - rileva che il Giudice di MR appello ha apoditticamente ritenuto che non esisterebbe nel nostro ordinamento un diritto del lavoratore a vedere prorogata la scadenza 5 del periodo di comporto, automaticamente a prescindere da una richiesta di ferie da parte del lavoratore in malattia, per il periodo di ferie maturate e non godute... [in errata adesione alla posizione della Banca che] al momento del licenziamento non aveva tenuto conto, ai fini del calcolo del periodo di comporto, delle ferie maturate dalla LT, le quali indubbiamente rivestivano efficacia interruttiva del periodo di comporto stesso>>. -II Il primo motivo di ricorso come dinanzi proposto si appalesa inammissibile. Infatti, la censura sollevata dalla ricorrente sull'asserita erroneità della decisione del Tribunale di Roma relativa alla tardività dell'eccezione circa l'inesatto computo dei giorni di ferie maturati e non goduti>> si connota per la mancanza di decisività sul punto in quanto il Giudice di appello, pur ritenendo la cennata eccezione della LT tardiva, ha proceduto ugualmente alla disamina "nel merito" di siffatta eccezione valutando la stessa ab imis infondata: per cui la questione concernente la tardività, o meno, di detta eccezione è restata processualmente superata nell'ambito della decisione del Tribunale di Roma da considerarsi nel suo complesso, cioè nella concreta valutazione "nel merito" dell'eccezione de qua a prescindere dal preliminare rilievo sulla sua tardività. R 6 Nella specie, pertanto, non esiste - ai fini della decisività del "punto" preliminare censurato dalla ricorrente - un rapporto di causalità logica tra la questione di cui alla cennata censura e la soluzione data dal giudice del merito alla controversia in quanto, comunque, una diversa decisione su tale "punto" preliminare non avrebbe comunque portato la controversia ad una soluzione diversa: sicché, in definitiva, resta confermata l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. III -. Anche il secondo motivo di ricorso appare inammissibile. Al riguardo si rileva che il "capo" della sentenza-con cui è stato statuito che dalla documentazione processualmente acquisita si evince che i 598,5 giorni di assenza contestati alla LT erano al netto delle ferie richieste e che, anche a voler sottrarre i 12,5 giorni di ferie maturati e non goduti (anche perchè mai richiesti) il periodo di comporto (di 540 giorni in tre anni) risulta essere stato comunque superato>> - non è stato specificamente impugnato dalla ricorrente, per cui su tale "capo" del tutto assorbente nei riguardi delle censure - addotte con il mezzo in esame concernente la compatibilità, o meno, dei giorni di ferie maturati e non goduti nell'ambito del periodo di comporto-si è formato un "giudicato" con tutte le conseguenze in ordine alla inammissibilità di censure che non tengano conto di siffatta situazione processualmente accertata in via definitiva. 7 Pervero, la Corte di cassazione può e deve rilevare - anche ex - la formazione della preclusione derivante da giudicato officio formatosi nello stesso processo, che vieta al giudice l'ulteriore esercizio del potere giurisprudenziale in ordine alle questioni già decise e non rimesse in discussione dai successivi atti di impulso processuale delle parti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 621/1993). E' da aggiungere che, in ogni caso, giusta quanto ritenuto da questa Corte con orientamento consolidato e che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario per giungere alla cassazione della pronunzia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione. Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano. E' sufficiente, pertanto, che sia respinta la censura relativa -come è avvenuto nella anche ad una sola di dette ragioni, ovvero specie una sola delle dette ragioni non formi oggetto di specifica censura (e, quindi, sul relativo "capo" della decisione si sia formato un 8 "giudicato"), perchè il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (così, di recente, Cass. n. 5149/2001). IV -In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto da GE LT deve essere dichiarato inammissibile. Ricorrono questi motivi ("differente esito del giudizio nei due gradi di merito") per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità. .
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese del presente giudizio. Così deciso, in Roma, il giorno 25 settembre 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore ciaretti Rm. Wall Pintere IL CANCELLIERECANCELLYERE هر Depositato in Cancelleria - 7 GEN. 2003 A M E oggi, R P IL CANCELLIERÉ U S E I R O C 9