Articolo 1456 del Codice civile
Articolo 1455Articolo 1457
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19 aprile 1942
Art. 1456.

(Clausola risolutiva espressa).

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalita' stabilite.

In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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