Articolo 1227 del Codice civile
Articolo 1226Articolo 1228
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19 aprile 1942
Art. 1227.

(Concorso del fatto colposo del creditore).

Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento e' diminuito secondo la gravita' della colpa e l'entita' delle conseguenze che ne sono derivate.

Il risarcimento non e' dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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