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Sentenza 24 marzo 2023
Sentenza 24 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2023, n. 12519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12519 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA ES nata il [...] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore presso la Corte di Cassazione, AN DI LE che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza resa in data 22 marzo 2018 all'esito di rito abbreviato, il G.U.P. del Tribunale di Palermo condannava l'odierna ricorrente unitamente ad altri 14 imputati alle pene di giustizia per i reati a ciascuno rispettivamente ascritti. La vicenda oggetto d'indagine era incentrata sull'attività di un'organizzazione criminale costituita per favorire l'immigrazione clandestina verso il Nord Europa di cittadini africani (per lo più provenienti da Eritrea ed Etiopia): le condotte favoreggiatrici si sostanziavano, in particolare, nell'aiuto logistico fornito ai migranti all'atto del loro sbarco in Italia e per i successivi trasferimenti, nella gestione dei loro pagamenti anche tramite il metodo cd. "hawala" e nella organizzazione di falsi ricongiungimenti familiari e/o matrimoni al fine di ottenere fraudolenti nulla osta e/o visti di ingresso per l'Italia. Tali condotte delittuose avevano dato luogo alla contestazione, al capo 1), del reato di associazione per delinquere aggravato dall'art. 4 legge 16 marzo 2006 n. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 12519 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 25/01/2023 146 (ora art. 61bis cod. pen.), e a numerosi reati-fine di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di falso materiale commesso da privato, di esercizio abusivo di attività di intermediazione finanziaria e di traffico di stupefacenti. L'affermazione di responsabilità degli imputati era fondatEi sulle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia AB UR TT, considerato uno dei capi e promotori del sodalizio criminale investigato, siccome riscontrate dagli esiti di attività di intercettazione di conversazioni e dalle risultanze dei servizi di osservazione, nonché dai documenti acquisiti al processo. Il primo Giudice escludeva per tutti i capi d'imputazione l'aggravante di cui all'art. 4 legge n. 146/2006, riconoscendo al solo ATTA le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 12, comma 3-quinquies, d. Igs, 25 luglio 1998, n. 286. 2. Con sentenza del 14 gennaio 2020, la Corte di Assise di Appello di Palermo, in parziale riforma della prima decisione, impugnata da tutti gli imputati, e con riguardo all' odierna ricorrente concedeva a EK MA le circostanze attenuanti generiche con prevalenza sulle contestate aggravanti e, per l'effetto: riduceva la pena inflitta a tre anni e due mesi di reclusione e 12.000,00 euro di multa. Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione la ricorrente ed altri sette imputati sviluppando una serie di motivi tra i quali (il secondo) la violazione dei canoni ermeneutici fissati dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e dall'art. 12, comma 3-ter, lett. b), d. Igs. n. 286/98 quanto all'attendibilità del collaborante TT e alla sussistenza di riscontri in relazione alla sussistenza dell'aggravante del fine di profitto. 3.La prima sezione di questa Corte, con sentenza del 21 aprile 2021 annullava la pronunzia impugnata limitatamente alla circostanza aggravante del fine di profitto contestata in relazione al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (del cittadino eritreo SH TEKIE TEKLE) di cui al capo 34). Nella sentenza di annullamento si evidenziava come la Corte distrettuale avesse ritenuto che la doppia pratica di ricongiungimento familiare fittizia costituiva elemento di riscontro esterno individualizzante delle dichiarazioni accusatorie del collaborante TT (sulla ricezione di euro 40.000,00) non solo rispetto al reato di falso (capo 35), ma anche della circostanza della percezione del denaro da parte dell'imputata. Tuttavia, con tale affermazione, la Corte medesima aveva compiuto un'operazione logicamente incongrua, poiché attribuiva a un dato dimostrativo di una porzione dell'elemento materiale del reato (la falsità del certificato) attitudine probatoria decisiva "traslata" rispetto a un fatto del tutto diverso (ricezione del denaro). La rilevata incongruenza motivazionale imponeva l'annullamento della 2 impugnata sentenza, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Palermo. 4.A seguito dell'annullamento con rinvio la Corte di assise di appello di Palermo con sentenza del 29 novembre 2021 escludeva la contestata aggravante ritenendo non riscontrata la chiamata di correo e rideterminava la pena in anni due, mesi quattro e giorni 20 di reclusione ed euro 7334 di multa. 5. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso la TE attraverso il difensore di fiducia articolando il seguente motivo. 5.1. Con l'unico motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in tema di trattamento sanzionatorio avuto riguardo alla sentenza della Corte costituzionale n.63/2022. Sostiene la difesa che a seguito della sentenza della Corte c:ostituzionale dell'8 febbraio 2022 (dep. in data 10 marzo 2022) è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 12 terzo comma lettera d) del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 limitatamente alle parole "utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti." Si tratta di una aggravante contestata alla ricorrente e che comporta l'aumento pari a un quintuplo del limite edittale indicato nel comma primo del medesimo articolo. Per effetto di tale ablazione i fatti di aiuto alla immigrazione clandestina commessi utilizzando documenti contraffatti o alterati ricadranno entro la previsione normativa di cui al comma primo soggiacendo alla cornice sanzionatoria prevista, salvo che non siano applicabili altre aggravanti previste sempre dall'art. 12 e fermo restando il concorso con altri reati di falso. Nel caso di specie l'aggravante di cui alla sentenza della Consulta è quella che ha determinato ai fini del trattamento sanzionatorio l'aumento di un quintuplo del minimo edittale di anni uno e quindi di cinque anni di reclusione. Esiste dunque un interesse della ricorrente ad una nuova valutazione della propria posizione quanto alla dosimetria della pena potendosi ritenere questa una ipotesi di pena illegale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.L'unico motivo dedotto risulta manifestamente infondato in ragione di due diverse circostanze. 1.1. In primo luogo, va rilevato che quanto alla sussistenza dell'aggravante contestata, sotto il profilo della sopravvenuta sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale, il giudicato si era formato con la sentenza della Prima sezione della Corte di Cassazione n. 28593/21 dalla quale è scaturito il nuovo giudizio in virtù del principio della formazione progressiva del giudicato (Sez.1, n. 36331 del 3 30/06/2015, Rv. 264528), non essendo la circostanza aggravante (nella parte relativa alla dichiarazione di incostituzionalità) stata oggetto del giudizio di rinvio. Conseguentemente le eventuali doglianze legate alla sopravvenuta incostituzionalità di parte della norma sono proponibili dinanzi al giudice dell'esecuzione. 1.2. Il motivo risulta altresì manifestamente infondato dal momento che l'art. 12 terzo comma del d.lgs. 286/98, lettera D) prevedeva, nella formulazione anteriore alla pronunzia di incostituzionalità richiamata, tre distinte circostanze fattuali integranti alternativamente l'aggravante. Precisamente la lettera d) richiamava alternativamente: -il fatto commesso da tre o più persone in concorso tra loro;
-utilizzando servizi internazionali di trasporto;
- utilizzando documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente detenuti. Solo la seconda e la terza delle tre distinte circostanze fattuali è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, laddove nel caso di specie è contestata anche la richiamata aggravante in relazione al fatto commesso in concorso da tre o più persone. La sussistenza di siffatta ulteriore circostanza fattuale giustifica l'aumento del quintuplo della pena base senza che la intervenuta dichiarazione di incostituzionalità abba inciso sul trattamento sanzionatorio nella parte specificamente censurata dalla ricorrente. Appare, dunque, da escludersi la sussistenza di una pena illegale. 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2023 4
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore presso la Corte di Cassazione, AN DI LE che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza resa in data 22 marzo 2018 all'esito di rito abbreviato, il G.U.P. del Tribunale di Palermo condannava l'odierna ricorrente unitamente ad altri 14 imputati alle pene di giustizia per i reati a ciascuno rispettivamente ascritti. La vicenda oggetto d'indagine era incentrata sull'attività di un'organizzazione criminale costituita per favorire l'immigrazione clandestina verso il Nord Europa di cittadini africani (per lo più provenienti da Eritrea ed Etiopia): le condotte favoreggiatrici si sostanziavano, in particolare, nell'aiuto logistico fornito ai migranti all'atto del loro sbarco in Italia e per i successivi trasferimenti, nella gestione dei loro pagamenti anche tramite il metodo cd. "hawala" e nella organizzazione di falsi ricongiungimenti familiari e/o matrimoni al fine di ottenere fraudolenti nulla osta e/o visti di ingresso per l'Italia. Tali condotte delittuose avevano dato luogo alla contestazione, al capo 1), del reato di associazione per delinquere aggravato dall'art. 4 legge 16 marzo 2006 n. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 12519 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 25/01/2023 146 (ora art. 61bis cod. pen.), e a numerosi reati-fine di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di falso materiale commesso da privato, di esercizio abusivo di attività di intermediazione finanziaria e di traffico di stupefacenti. L'affermazione di responsabilità degli imputati era fondatEi sulle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia AB UR TT, considerato uno dei capi e promotori del sodalizio criminale investigato, siccome riscontrate dagli esiti di attività di intercettazione di conversazioni e dalle risultanze dei servizi di osservazione, nonché dai documenti acquisiti al processo. Il primo Giudice escludeva per tutti i capi d'imputazione l'aggravante di cui all'art. 4 legge n. 146/2006, riconoscendo al solo ATTA le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 12, comma 3-quinquies, d. Igs, 25 luglio 1998, n. 286. 2. Con sentenza del 14 gennaio 2020, la Corte di Assise di Appello di Palermo, in parziale riforma della prima decisione, impugnata da tutti gli imputati, e con riguardo all' odierna ricorrente concedeva a EK MA le circostanze attenuanti generiche con prevalenza sulle contestate aggravanti e, per l'effetto: riduceva la pena inflitta a tre anni e due mesi di reclusione e 12.000,00 euro di multa. Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione la ricorrente ed altri sette imputati sviluppando una serie di motivi tra i quali (il secondo) la violazione dei canoni ermeneutici fissati dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e dall'art. 12, comma 3-ter, lett. b), d. Igs. n. 286/98 quanto all'attendibilità del collaborante TT e alla sussistenza di riscontri in relazione alla sussistenza dell'aggravante del fine di profitto. 3.La prima sezione di questa Corte, con sentenza del 21 aprile 2021 annullava la pronunzia impugnata limitatamente alla circostanza aggravante del fine di profitto contestata in relazione al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (del cittadino eritreo SH TEKIE TEKLE) di cui al capo 34). Nella sentenza di annullamento si evidenziava come la Corte distrettuale avesse ritenuto che la doppia pratica di ricongiungimento familiare fittizia costituiva elemento di riscontro esterno individualizzante delle dichiarazioni accusatorie del collaborante TT (sulla ricezione di euro 40.000,00) non solo rispetto al reato di falso (capo 35), ma anche della circostanza della percezione del denaro da parte dell'imputata. Tuttavia, con tale affermazione, la Corte medesima aveva compiuto un'operazione logicamente incongrua, poiché attribuiva a un dato dimostrativo di una porzione dell'elemento materiale del reato (la falsità del certificato) attitudine probatoria decisiva "traslata" rispetto a un fatto del tutto diverso (ricezione del denaro). La rilevata incongruenza motivazionale imponeva l'annullamento della 2 impugnata sentenza, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Palermo. 4.A seguito dell'annullamento con rinvio la Corte di assise di appello di Palermo con sentenza del 29 novembre 2021 escludeva la contestata aggravante ritenendo non riscontrata la chiamata di correo e rideterminava la pena in anni due, mesi quattro e giorni 20 di reclusione ed euro 7334 di multa. 5. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso la TE attraverso il difensore di fiducia articolando il seguente motivo. 5.1. Con l'unico motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in tema di trattamento sanzionatorio avuto riguardo alla sentenza della Corte costituzionale n.63/2022. Sostiene la difesa che a seguito della sentenza della Corte c:ostituzionale dell'8 febbraio 2022 (dep. in data 10 marzo 2022) è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 12 terzo comma lettera d) del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 limitatamente alle parole "utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti." Si tratta di una aggravante contestata alla ricorrente e che comporta l'aumento pari a un quintuplo del limite edittale indicato nel comma primo del medesimo articolo. Per effetto di tale ablazione i fatti di aiuto alla immigrazione clandestina commessi utilizzando documenti contraffatti o alterati ricadranno entro la previsione normativa di cui al comma primo soggiacendo alla cornice sanzionatoria prevista, salvo che non siano applicabili altre aggravanti previste sempre dall'art. 12 e fermo restando il concorso con altri reati di falso. Nel caso di specie l'aggravante di cui alla sentenza della Consulta è quella che ha determinato ai fini del trattamento sanzionatorio l'aumento di un quintuplo del minimo edittale di anni uno e quindi di cinque anni di reclusione. Esiste dunque un interesse della ricorrente ad una nuova valutazione della propria posizione quanto alla dosimetria della pena potendosi ritenere questa una ipotesi di pena illegale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.L'unico motivo dedotto risulta manifestamente infondato in ragione di due diverse circostanze. 1.1. In primo luogo, va rilevato che quanto alla sussistenza dell'aggravante contestata, sotto il profilo della sopravvenuta sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale, il giudicato si era formato con la sentenza della Prima sezione della Corte di Cassazione n. 28593/21 dalla quale è scaturito il nuovo giudizio in virtù del principio della formazione progressiva del giudicato (Sez.1, n. 36331 del 3 30/06/2015, Rv. 264528), non essendo la circostanza aggravante (nella parte relativa alla dichiarazione di incostituzionalità) stata oggetto del giudizio di rinvio. Conseguentemente le eventuali doglianze legate alla sopravvenuta incostituzionalità di parte della norma sono proponibili dinanzi al giudice dell'esecuzione. 1.2. Il motivo risulta altresì manifestamente infondato dal momento che l'art. 12 terzo comma del d.lgs. 286/98, lettera D) prevedeva, nella formulazione anteriore alla pronunzia di incostituzionalità richiamata, tre distinte circostanze fattuali integranti alternativamente l'aggravante. Precisamente la lettera d) richiamava alternativamente: -il fatto commesso da tre o più persone in concorso tra loro;
-utilizzando servizi internazionali di trasporto;
- utilizzando documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente detenuti. Solo la seconda e la terza delle tre distinte circostanze fattuali è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, laddove nel caso di specie è contestata anche la richiamata aggravante in relazione al fatto commesso in concorso da tre o più persone. La sussistenza di siffatta ulteriore circostanza fattuale giustifica l'aumento del quintuplo della pena base senza che la intervenuta dichiarazione di incostituzionalità abba inciso sul trattamento sanzionatorio nella parte specificamente censurata dalla ricorrente. Appare, dunque, da escludersi la sussistenza di una pena illegale. 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2023 4