Sentenza 28 agosto 1999
Massime • 1
In sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore ( nella specie, opposizione di crediti in compensazione) che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso.
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Le sentenze di Chicxulub: il decreto ingiuntivo contro il consumatore dopo le sentenze della Corte di giustizia dell'U.E. di Franco De Stefano, Presidente di sezione della Corte di cassazione Si propone una panoramica sulle conseguenze delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea a partire dal 17 maggio 2022 in materia di effettività della tutela del consumatore; si tratta, infatti, di sentenze di grande portata, che investono istituti tradizionali del nostro processo: se non un vero e proprio terremoto per alcune tradizioni costituzionali nazionali finora reputate consustanziali al nostro ordinamento, quali il giudicato implicito e la ricostruzione quasi centenaria del …
Leggi di più… - 3. Le sentenze di Chicxulub: il decreto ingiuntivo contro il consumatore dopo le sentenze della Corte di giustizia dell’U.E. di Franco De StefanoFranco De Stefano · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 24 febbraio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/08/1999, n. 9061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9061 |
| Data del deposito : | 28 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PR EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 271, presso l'avvocato COSTANTINO TESSAROLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANTE DI FURIA, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
GA NA, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MELLINI 39, presso l'avvocato M. MARUCCHI, rappresentata e difesa dagli avvocati MANILIO FRANCHI, PASSANTI SCOTA ELENA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1406/96 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 29/07/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/99 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Nel corso del procedimento di separazione giudiziale, promosso da OR PA nei confronti di UG RI - nella cui fase presidenziale la figlia minore SI era stata affidata al padre - il Giudice istruttore, con una prima ordinanza del 23-24 aprile 1991, fermo restando l'affidamento della figlia al padre, dispose che la madre corrispondesse all'altro genitore, quale contributo al mantenimento della minore, la somma mensile, annualmente rivalutabile, di £.150.000; con successiva ordinanza del 10 settembre 1991, adottata su accordo delle parti, lo stesso Giudice affidò la figlia minore alla madre, disponendo che il padre corrispondesse a quest'ultima, quale contributo al mantenimento della figlia, l'importo mensile di £.150.000, da adeguare ogni anno, a far data dall'aprile del 1991, secondo gli indici ISTAT della provincia di Bologna.
1.2 Con atto di precetto del 16 luglio 1992, la PA notificò al RI il titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza del 10 settembre 1991 e - premesso che il marito, a fronte dell'obbligo nascente dal titolo stesso aveva versato una sola mensilità - gli intimò di pagare le mensilità arretrate ( ottobre 1991-luglio 1992 ), oltre le spese, per l'importo complessivo di £.
2.034.500. Con citazione del 27 luglio 1992, il RI convenne la PA dinanzi al Pretore circondariale di Bologna, opponendosi al precetto;
deducendo che la moglie, a fronte dell'obbligo sulla stessa gravante in forza dell'ordinanza dell'aprile 1991, aveva versato una sola mensilità; e chiedendo che il Giudice adito - "previa determinazione, in via riconvenzionale, della somma dovuta dalla PA al RI per lo stesso titolo, in forza dell'ordinanza emessa dal medesimo G.I. il 24.4.1991, ed operata la necessaria compensazione" - dichiarasse la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto opposto e determinasse l'esatta somma da lui dovuta al luglio 1992.
Costituitasi la PA - che instò per il rigetto dell'opposizione - il Pretore di Bologna, con sentenza n.410 del 19 aprile 1993, respinse l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali.
1.3 Avverso tale sentenza il RI interpose appello dinanzi al Tribunale di Bologna, riproponendo le domande formulate nell'atto introduttivo. In contraddittorio con la PA - che chiese la reiezione del gravame - il Tribunale adito, con sentenza n.1406 del 29 luglio 1996, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarò OR PA "tenuta nei confronti di RI UG - in forza del titolo di cui è causa - per la complessiva somma di £.450.000, oltre gli interessi legali maturati dalla domanda al saldo"; condannò il RI a rifondere alla PA le spese giudiziali di primo grado, dichiarandole parzialmente compensate per un terzo;
confermò nel resto la sentenza appellata;
e condannò, altresì, il RI a rifondere alla PA le spese giudiziali d'appello, dichiarandole parzialmente compensate per la metà. In particolare, il Tribunale - dopo aver rilevato l'esattezza degli importi chiesti in pagamento nell'atto di precetto - ha così argomentato la decisione: A)- "Quanto poi all'ipotizzata parziale compensazione fra le suddette somme ed i crediti ad esse 'contrappostì dal RI, nella fattispecie la non esperibilità dell'invocato meccanismo solutorio emerge sicura;
ne' l'esito muterebbe, sia che ritenessimo applicabile l'inderogabile disciplina dettata per gli 'alimenti' dall'art.447 co.2 c.civ. ( come affermato dal primo giudice ), sia che ci riferissimo viceversa al combinato disposto degli artt.1246 n.3) c.civ./ 545 co.1 c.p.c. ( come preferibilmente secondo il Collegio): invero, sotto la definizione del c.p.c. viene concordemente annoverato ogni genere di credito derivante da 'obblighi di mantenimento'...., mentre il carattere 'assistenzialè del suddetto assegno tra i coniugi ne implica la generale indisponibilità - e quindi la relativa 'sottrazione' ai creditori mediante il vincolo della impignorabilità....A parte ciò....visto che il credito di UG RI trovava origine ( od. G.I. del 23/4/1991 ) e 'si esauriva' in epoca anteriore al sorgere del titolo esecutivo azionato dalla moglie (od. G.I. del 10/9/1991), la sua concreta deducibili in compensazione restava comunque preclusa in questa sede: è noto, infatti, che lo strumento dell'art.615 c.p.c. può riguardare soltanto le circostanze 'estintivè sopravvenute, e non quelle 'preesistenti' all'emanazione del provvedimento giudiziale sottostante al precetto opposto....";
B)- Sulla base delle domande formulate dal RI ( cfr., supra, n.1.2 ), i Giudici d'appello hanno ritenuto di accoglierle "virtualmente" con una "pronuncia puramente dichiarativa e non....una sentenza di condanna", riconoscendo allo stesso il diritto alle tre mensilità richieste sulla base dell'ordinanza del Giudice istruttore del 23-24 aprile 1991; C)- Quanto alla regolazione delle spese, i Giudici d'appello hanno affermato che "la solo parziale soccombenza dell'odierno appellante....porta a riconoscere come equa una parziale compensazione delle stesse, pari ad 1/3 per quelle di primo grado ed alla metà per quelle dell'impugnazione....".
1.4 Avverso tale sentenza UG RI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura.
Resiste, con controricorso, OR PA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 Con il primo motivo ( con cui deduce: "Violazione o falsa applicazione degli artt.447 e 1241-1243 c.c., nonché degli artt.1246 n.3/5 c.c. e 545 co.1 c.p.c - art.360 n.3 c.p.c." ), il ricorrente censura la sentenza impugnata, sostenendo che l'assegno di mantenimento non avrebbe natura alimentare e sarebbe, quindi, opponibile in compensazione.
Con il secondo motivo ( con cui deduce: "Violazione o falsa applicazione degli artt.615 c.p.c. e 2909 c.c., nonché degli artt.1241-1243 e 1246 n.
5 - art.360 n.3 c.p.c." ), il ricorrente medesimo sostiene, sotto altro profilo, che l'opposizione in compensazione del credito alimentare non sarebbe preclusa dalla circostanza che la causa "estintiva" sarebbe sopravvenuta rispetto al titolo esecutivo azionato, in quanto tale argomentazione varrebbe soltanto in presenza di giudicato, mentre, nella specie, si tratterebbe di due provvedimenti giudiziali provvisori, aventi ad oggetto crediti di natura non alimentare;
sicché, la compensazione opererebbe, ai sensi degli artt.1242 e 1243 cod.civ., mese per mese, "al momento stesso del sorgere del credito a favore della PA, quello già sorto a favore del marito". Con il terzo motivo ( con cui deduce "violazione o falsa applicazione degli artt.91-92 c.p.c. - art.360 n.3 c.p.c." ), il ricorrente critica, come iniqua ed immotivata, la decisione di compensazione delle spese di primo e secondo grado adottata dal Tribunale di Bologna.
2.2 Il ricorso deve essere respinto.
Come emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata ( cfr., supra, n.
1.3 lett.A ), l'affermazione della non opponibilità in compensazione del credito del RI ( il cui titolo sta nell'ordinanza del Giudice istruttore del 23-24 aprile 1991: cfr., supra, n.1.1 ) nei confronti di quello azionato dalla PA in executivis si fonda su una duplice ratio, ciascuna delle quali autonomamente idonea a sostenerla: in primo luogo, perché si tratta di credito avente natura "alimentare"; in secondo luogo ("A parte ciò....": cfr., supra, n.
1.3 lett.A), perché il credito stesso - potenzialmente e parzialmente "estintivo" del suo debito - è fondato su titolo anteriore alla formazione di quello esecutivo azionato dalla PA ( ordinanza del Giudice istruttore del 10 settembre 1991 ). Benché siano state correttamente impugnate - sotto il profilo dell'ammissibilità del ricorso - ambedue le predette rationes decidendi, l'esame del motivo ( il secondo ) proposto contro la seconda di esse appare, evidentemente, preliminare, tenendo conto che la relativa questione - opponibilità in compensazione, in sede di opposizione all'esecuzione ex art.615 cod.proc.civ., dei fatti modificativi o estintivi anteriori alla formazione del titolo azionato in executivis - involgendo l'oggetto dei motivi deducibili nella sede medesima, incide sulla stessa "ammissibilità" dell'opposizione all'esecuzione, a prescindere dal "merito" di essa. Ciò posto, il secondo motivo di censura è palesemente infondato:
infatti - posto che costituisce costante orientamento di questa Corte ( cfr., e pluribus, sentt.nn. 2259 del 1978, in fattispecie analoga alla presente, nonché 2870 del 1997 ), condiviso dal Collegio, quello secondo cui con l'opposizione avverso esecuzione forzata, fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali, invece, sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinanto alla formazione del titolo medesimo - è incontroverso che il credito del RI, opposto in compensazione ( quale "fatto parzialmente estintivo" del suo debito nei confronti della PA ), è sorto in data anteriore ( aprile 1991 ) a quella di formazione del titolo esecutivo ( settembre 1991 ) azionato da quest'ultima. Sicché, in sostanza, può osservarsi che il RI avrebbe potuto e dovuto far valere il suo diritto di credito, nascente dall'ordinanza del Giudice istruttore del 23-24 aprile 1991, o con azione esecutiva ex art.189 disp.att.cod.proc.civ., ovvero in sede di modificazione di tale ordinanza, vale a dire nel sub-procedimento ( nell'ambito di quello di separazione giudiziale ) preordinato all'adozione dell'ordinanza del 10 settembre 1991. Nè a siffatto argomento può opporsi quello, secondo cui il richiamato orientamento giurisprudenziale varrebbe soltanto quando il titolo azionato in executivis è costituito da "giudicato", in quanto siffatta tesi contrasta manifestamente - oltreché con la giurisprudenza di questa Corte, che parla, correttamente, di titolo esecutivo di formazione giudiziale ( cfr., ad es., sent. n. 766 del 1988; per un'ipotesi di titolo costituito da decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, v., ad es., sent.n. 3007 del 1992 ) - con quanto previsto dall'art.474 comma 2 n.1 cod.proc.civ., secondo cui "sono titoli esecutivi le sentenze e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva", fra cui ( anche ) le ordinanze, presidenziali o del giudice istruttore, adottate in base all'art.708 cod.proc.civ., secondo quanto previsto dall'art.189 disp.att. cit.
Il primo motivo di ricorso deve, conseguentemente, esser dichiarato inammissibile per carenza di interesse: infatti - ove anche, per mera ipotesi, esso fosse ritenuto meritevole di accoglimento - la sentenza impugnata resterebbe pur sempre fondata sulla autonoma ratio decidendi, il motivo di censura relativo alla quale è stato dianzi respinto.
Infine, il terzo motivo appare anch'esso privo di fondamento:
infatti - posto che il Tribunale di Bologna ha ritenuto, in parziale riforma della sentenza pretorile impugnata, con autonoma statuizione non impugnata ( cfr., supra, n.
1.3 lett.B ), di potere e dovere "accertare", sulla base delle domande formulate dal RI nell'atto introduttivo del presente giudizio ( cfr., supra, n.1.2), il diritto e l'entità del credito dallo stesso fatto valere in sede di opposizione all'esecuzione - risulta corretta la espressa premessa di "soccombenza solo parziale" ( cfr., supra, n.
1.3 lett.C; rectius:
soccombenza reciproca ), che giustifica, nella specie, ai sensi dell'art.92 comma 2 cod.proc.civ., l'esercizio del potere discrezionale di compensazione parziale delle spese giudiziali di primo e secondo grado, insindacabile in sede di legittimità (cfr., e pluribus, Cass. n. 2124 del 1994).
3. La natura e l'oggetto del giudizio integrano giusti motivi per dichiarare compensate per intero, tra le parti, le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 20 aprile 1999.