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Sentenza 19 maggio 2023
Sentenza 19 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2023, n. 21658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21658 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RG AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/10/2022 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. ssa SABRINA PASSAFIUME, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 21658 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 31/01/2023 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 6 ottobre 2022, il Tribunale di Palermo-sezione del Riesame ha rigettato l'appello proposto da AN RG avverso l'ordinanza con cui il Gip del Tribunale rigettava a sua volta l'istanza di attenuazione della misura cautelare in carcere, con provvedimento del 8.09.2022, non ritenendo il decorso del tempo e l'osservanza delle misure imposte elementi idonei ad affievolire l'esigenza cautelare riscontrata, in origine, con l'ordinanza genetica del 18 febbraio 2022, in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 624 bis cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza citata in epigrafe, ha proposto ricorso per cassazione AN RG, per il tramite del difensore di fiducia, Avv. Elena Gallo, eccependo i motivi di seguito enunciati. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 272 e 274, lett c) del codice di rito, nonché vizio di motivazione, in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari. Ricorrendo a mere formule di stile, il Tribunale avrebbe omesso di motivare con idonee argomentazioni il diniego dell'applicazione di misure meno afflittive della custodia cautelare -segnatamente gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico- anche in vista della applicazione di tale misura al coimputato AZ, cui sono ascritti quattro reati a fronte dei due reati imputati al RG. Del tutto astratto sarebbe il giudizio espresso dal Tribunale circa la pericolosità sociale del RG e il rischio di recidiva, visto il decorso del tempo rispetto agli addebiti cautelari contestati, cui la Corte ha replicato in termini meramente apparenti. 2.2 Col secondo motivo, si deduce illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico. A tal proposito il ricorrente evidenzia sia il mancato riferimento, da parte del Tribunale, a specifiche e concrete esigenze cautelari sia la contraddittorietà dell'impugnato provvedimento rispetto alle valutazioni espresse nell'ordinanza genetica, in cui non si era esclusa la capacità dell'imputato di autolimitarsi. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. ssa Sabrina Passafiume, la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. In via di premessa, posto che il ricorrente denuncia anche vizi motivazionali, può ricordarsi che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). Nel caso di specie, questo Collegio non ravvisa le manifeste illogicità o incongruenze della motivazione dell'impugnato provvedimento dedotte dal ricorrente, né con riferimento alla questione del decorso del tempo dal commesso reato né in riferimento all'osservanza delle prescrizioni cui è tenuto il soggetto sottoposto a misura cautelare. Rispetto a tali profili, il Tribunale del riesame ha correttamente osservato come il mero decorso del tempo non sia, di per sé, elemento rilevante ai fini del giudizio circa le esigenze cautelari, dovendo quel profilo essere valutato non già atomisticamente, bensì nel complessivo quadro di altri elementi circostanziali eventualmente idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità (ex plur., cfr. Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02; Sez. 5, n. 16425 del 02/02/2010, Iurato, Rv. 246868 - 01). Invero, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, «in tema di misure cautelari applicate per un reato di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura, rispetto ai quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari. (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590 - 01). 2 In relazione a tali, ulteriori elementi, suscettibili di apportare significative modifiche delle esigenze cautelari, il Tribunale ha poi illustrato, con motivazione che si sottrae a ogni censura di illogicità o illegittimità, come essi non possano identificarsi né nella mera osservanza degli obblighi derivanti dalla sottoposizione a misura cautelare, né nella diversa valutazione, in melius, delle esigenze cautelari operata in relazione al coindagato AZ. A tal proposito, il ricorrente ha eluso il confronto con la motivazione, in cui è ricordato come quest'ultimo, a differenza del RG, non si fosse introdotto nell'abitazione oggetto del furto, stazionando bensì all'esterno con funzione di vedetta. In tal modo, il Tribunale ha reso esplicite le ragioni a fondamento della diversa pericolosità rappresentata dai due indagati, con conseguente esclusione di qualsivoglia disparità di trattamento tra gli stessi. Risulta, pertanto, immune da censure la motivazione dell'impugnato provvedimento, avendo il Tribunale valutato la scelta della misura più adeguata nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 275 del codice di rito in rapporto alle esigenze rilevate per ognuno degli indagati (conformemente, ad es., a Sez. 2, n. 39785 del 26/09/2007, Poropat, Rv. 238763 - 01: «il "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione della misura coercitiva con altra meno grave, deve essere costituito da elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari apprezzate all'inizio del trattamento cautelare con riferimento al singolo indagato (od imputato), risultando all'uopo inconferenti sia il mero decorso del tempo dall'inizio dell'applicazione della misura, che il "bilanciamento" con la valutazione ("in melius") delle esigenze cautelari operata in relazione a co- indagati (o coimputati) ». Sui "fatti nuovi", idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelati, v., ex plur., Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292 - 01). 2. Per ragioni non dissimili da quelle appena esposte, anche il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che il Tribunale, nel confermare il giudizio espresso nell'ordinanza del G.i.p. di Palermo 1'8.9.2022, non ha individuato fatti sopravvenuti tali da giustificare una valutazione di attenuazione delle esigenze cautelari. Di conseguenza, questo Collegio ritiene adempiuto il dovere motivazionale dell'impugnato provvedimento, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, anche rispetto all'invocata sostituzione dell'ordinaria misura cautelare con quella avente a oggetto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico («in tema di revoca o sostituzione di misure cautelari, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta, di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata dal giudice nel suo complesso, compito di quest'ultimo, ove non riconosca la novità o 3 Il Consigliere estensore Il Presidente la decisività dei suddetti elementi, è solo quello di dare atto delle ragioni giustificatrici di tale mancato riconoscimento, e non già quello di rinnovare l'intera motivazione riflettente l'esame di tutto il complesso delle risultanze di fatto già valutate in occasione di precedenti provvedimenti;
conf. n. 572 del 1994, Rv. 196827-01: così, Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, A. Rv. 282376 - 01) 3. Questo Collegio dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 31/01/2023
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. ssa SABRINA PASSAFIUME, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 21658 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 31/01/2023 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 6 ottobre 2022, il Tribunale di Palermo-sezione del Riesame ha rigettato l'appello proposto da AN RG avverso l'ordinanza con cui il Gip del Tribunale rigettava a sua volta l'istanza di attenuazione della misura cautelare in carcere, con provvedimento del 8.09.2022, non ritenendo il decorso del tempo e l'osservanza delle misure imposte elementi idonei ad affievolire l'esigenza cautelare riscontrata, in origine, con l'ordinanza genetica del 18 febbraio 2022, in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 624 bis cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza citata in epigrafe, ha proposto ricorso per cassazione AN RG, per il tramite del difensore di fiducia, Avv. Elena Gallo, eccependo i motivi di seguito enunciati. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 272 e 274, lett c) del codice di rito, nonché vizio di motivazione, in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari. Ricorrendo a mere formule di stile, il Tribunale avrebbe omesso di motivare con idonee argomentazioni il diniego dell'applicazione di misure meno afflittive della custodia cautelare -segnatamente gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico- anche in vista della applicazione di tale misura al coimputato AZ, cui sono ascritti quattro reati a fronte dei due reati imputati al RG. Del tutto astratto sarebbe il giudizio espresso dal Tribunale circa la pericolosità sociale del RG e il rischio di recidiva, visto il decorso del tempo rispetto agli addebiti cautelari contestati, cui la Corte ha replicato in termini meramente apparenti. 2.2 Col secondo motivo, si deduce illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico. A tal proposito il ricorrente evidenzia sia il mancato riferimento, da parte del Tribunale, a specifiche e concrete esigenze cautelari sia la contraddittorietà dell'impugnato provvedimento rispetto alle valutazioni espresse nell'ordinanza genetica, in cui non si era esclusa la capacità dell'imputato di autolimitarsi. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. ssa Sabrina Passafiume, la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. In via di premessa, posto che il ricorrente denuncia anche vizi motivazionali, può ricordarsi che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). Nel caso di specie, questo Collegio non ravvisa le manifeste illogicità o incongruenze della motivazione dell'impugnato provvedimento dedotte dal ricorrente, né con riferimento alla questione del decorso del tempo dal commesso reato né in riferimento all'osservanza delle prescrizioni cui è tenuto il soggetto sottoposto a misura cautelare. Rispetto a tali profili, il Tribunale del riesame ha correttamente osservato come il mero decorso del tempo non sia, di per sé, elemento rilevante ai fini del giudizio circa le esigenze cautelari, dovendo quel profilo essere valutato non già atomisticamente, bensì nel complessivo quadro di altri elementi circostanziali eventualmente idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità (ex plur., cfr. Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02; Sez. 5, n. 16425 del 02/02/2010, Iurato, Rv. 246868 - 01). Invero, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, «in tema di misure cautelari applicate per un reato di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura, rispetto ai quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari. (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590 - 01). 2 In relazione a tali, ulteriori elementi, suscettibili di apportare significative modifiche delle esigenze cautelari, il Tribunale ha poi illustrato, con motivazione che si sottrae a ogni censura di illogicità o illegittimità, come essi non possano identificarsi né nella mera osservanza degli obblighi derivanti dalla sottoposizione a misura cautelare, né nella diversa valutazione, in melius, delle esigenze cautelari operata in relazione al coindagato AZ. A tal proposito, il ricorrente ha eluso il confronto con la motivazione, in cui è ricordato come quest'ultimo, a differenza del RG, non si fosse introdotto nell'abitazione oggetto del furto, stazionando bensì all'esterno con funzione di vedetta. In tal modo, il Tribunale ha reso esplicite le ragioni a fondamento della diversa pericolosità rappresentata dai due indagati, con conseguente esclusione di qualsivoglia disparità di trattamento tra gli stessi. Risulta, pertanto, immune da censure la motivazione dell'impugnato provvedimento, avendo il Tribunale valutato la scelta della misura più adeguata nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 275 del codice di rito in rapporto alle esigenze rilevate per ognuno degli indagati (conformemente, ad es., a Sez. 2, n. 39785 del 26/09/2007, Poropat, Rv. 238763 - 01: «il "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione della misura coercitiva con altra meno grave, deve essere costituito da elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari apprezzate all'inizio del trattamento cautelare con riferimento al singolo indagato (od imputato), risultando all'uopo inconferenti sia il mero decorso del tempo dall'inizio dell'applicazione della misura, che il "bilanciamento" con la valutazione ("in melius") delle esigenze cautelari operata in relazione a co- indagati (o coimputati) ». Sui "fatti nuovi", idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelati, v., ex plur., Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292 - 01). 2. Per ragioni non dissimili da quelle appena esposte, anche il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che il Tribunale, nel confermare il giudizio espresso nell'ordinanza del G.i.p. di Palermo 1'8.9.2022, non ha individuato fatti sopravvenuti tali da giustificare una valutazione di attenuazione delle esigenze cautelari. Di conseguenza, questo Collegio ritiene adempiuto il dovere motivazionale dell'impugnato provvedimento, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, anche rispetto all'invocata sostituzione dell'ordinaria misura cautelare con quella avente a oggetto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico («in tema di revoca o sostituzione di misure cautelari, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta, di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata dal giudice nel suo complesso, compito di quest'ultimo, ove non riconosca la novità o 3 Il Consigliere estensore Il Presidente la decisività dei suddetti elementi, è solo quello di dare atto delle ragioni giustificatrici di tale mancato riconoscimento, e non già quello di rinnovare l'intera motivazione riflettente l'esame di tutto il complesso delle risultanze di fatto già valutate in occasione di precedenti provvedimenti;
conf. n. 572 del 1994, Rv. 196827-01: così, Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, A. Rv. 282376 - 01) 3. Questo Collegio dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 31/01/2023