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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/12/2025, n. 5340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5340 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1718/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, nato a [...] il [...], C.F. , con l'avvocato Manuela Parte_1 C.F._1
Busso
e
C.F. e P.I , con l'avvocato Manuela Busso Controparte_1 P.IVA_1 ricorrenti nei confronti di
, Controparte_2 Controparte_3 resistente avverso l'ordinanza n. 43 emessa il 22.1.2025 dal Controparte_4
e notificata il 22.1.2025 e il 31.1.2025 con cui i ricorrenti sono stati condannati a pagare
[...] la sanzione di 3.000 euro per l'illecito previsto dall'articolo 80 comma 1 Legge n. 238/2016 sulle conclusioni
a. di parte ricorrente: “nel merito: accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata n. 43/2025 -
Prot. Uscita N. 0028434 del 22.1.2025 e ogni atto ad essa presupposto, connesso o collegato e con ogni conseguente pronuncia anche in capo alla obbligata solidale Controparte_1 mandandola assolta da ogni avversa pretesa. In via di denegato subordine ridurre la sanzione applicando il minimo edittale. Con ogni consequenziale declaratoria e vittoria di spese”
b. di parte resistente: rigettare il ricorso ha pronunciato la seguente sentenza
1 di 4 In via preliminare va evidenziato che il processo è stato definito secondo le modalità descritte nei decreti del 26.2.2025 e del 23.7.2025 senza opposizione delle parti.
Il giudizio può essere definito sulla base delle questioni di diritto presentate nel ricorso senza l'assunzione delle testimonianze indicate da parte ricorrente confermando l'ordinanza del 25.9.2025.
Passando al merito del ricorso, parte ricorrente:
− ha lamentato la mancanza di descrizione del fatto e di indicazione delle norme violate nel verbale
2020/974 e nel provvedimento impugnato (“Nel predetto verbale si evidenzia genericamente il mancato rispetto delle percentuali di campionamento per la scheda imbottigliatore IMB4 … sia nel verbale 2020/974, sia nell'ordinanza impugnata, si indica la circolare prot. N. 11105 datata
8.9.2015, emessa dall'Ufficio Pref II, cui l'Amministrazione attribuisce valenza probatoria, avendo con essa, si desume dal tenore letterale, fornito chiarimenti proprio in merito al raggiungimento delle percentuali minime degli operatori del settore vitivinicolo da sottoporre a controllo, come determinate dal DM 2 agosto 2018 n. 7552, Allegato 2 punto e)… Né il richiamo ai report effettuato nell'ordinanza può ritenersi idoneo ad assolvere l'onere CP_5 probatorio gravante sull'Amministrazione, nella sua qualità di attrice in senso sostanziale, neppure quale esaustivo richiamo ob relationem, capace di sanare la dedotta nullità”);
− ha negato che i fatti siano connotati da colpa ( e il dott. abbiano in Controparte_1 Parte_1 essere quanto era possibile, mediante l'adozione delle procedure sopra citate e predisponendo modifiche, dopo aver compiuto una completa analisi dei rischi, per assicurare il rispetto della normativa in tema di controlli dei vini a DO o IG”);
− ha evidenziato l'assenza dell'elemento soggettivo (“anche per le denominazioni oggetto dell'ordinanza ingiunzione, ha inviato i propri incaricati presso gli operatori sorteggiati per eseguire il controllo analitico (in aggiunta a quello ispettivo), ma questo non poteva essere eseguito per la oggettiva mancanza di prodotto”);
− ha affermato che l'errore in cui sarebbe incorsa è stato determinato dalla condotta di parte resistente ( ben avesse presente che vi erano difficoltà, specie per le piccole CP_1 denominazioni/indicazioni geografiche, a raggiungere le percentuali di controllo analitico indicate nel Decreto, e aveva previsto di eseguire i prelievi di campioni (ovvero il controllo analitico) pescando nel bacino più ampio di tutti soggetti presso cui eseguire i controlli ispettivi
e non soltanto sul 5% o 2% preventivamente sorteggiato”).
Riguardando profili “formali” del provvedimento impugnato va esaminato in via prioritaria il primo motivo presentato da parte ricorrente.
2 di 4 Dal provvedimento impugnato (pagina 2) la condotta contestata ai destinatari è così descritta “le sedi operative non avevano rispettato e realizzato per l'anno 2019 l'entità del controllo del Parte_2
5% per la categoria imbottigliatori per la per la e del 2% per l' Parte_3 Parte_4 [...]
”; segue una tabella in cui sono state indicate le date di “report”, la “giacenza vino Parte_5 imbottigliato senza etichetta hl” e la “giacenza vino imbottigliato con etichetta hl”.
Si tratta di indicazioni che, delineando la condotta imputata tramite riferimenti quantitativi e soggettivi, consentono ai destinatari del provvedimento di difendersi sia nel procedimento amministrativo sia nel processo – come in effetti è avvenuto.
La condotta è, altresì, descritta negli atti richiamati nel provvedimento impugnato, tra i quali le comunicazioni del 12.12.2019 e del 17.1.2020 provenienti da parte ricorrente in merito al mancato raggiungimento degli obiettivi indicati sopra. Tale ultima circostanza conferma che parte ricorrente aveva compreso in modo autonomo la violazione in seguito oggetto di contestazione e sanzione.
In occasione dell'accertamento del 4.2.2020 sono state indicate la normativa violata e la sua interpretazione amministrativa delineata nella circolare citata nel relativo verbale. Tali indicazioni sono state ribadite nel provvedimento impugnato. Per economia espositiva è sufficiente fare riferimento a tali atti senza operare ulteriori trascrizioni.
Il primo motivo del ricorso è, dunque, infondato.
Con gli altri motivi del ricorso – trascritti sopra nelle loro parti maggiormente rilevanti – parte ricorrente non ha contestato la ricostruzione dei fatti ma la loro qualificazione da parte dell'amministrazione resistente.
In sintesi, secondo parte ricorrente:
− era stata effettuata una modifica del suo piano di controllo al fine di porre rimedio all'eventuale carenza di campioni da controllare;
− mancava il materiale per le verifiche;
− l'amministrazione resistente pur a conoscenza delle difficoltà di parte ricorrente (comunicazione del 12.12.2019) era rimasta inerte.
Non è contestato da parte ricorrente che dalla consultazione di report di ” pubblicati CP_5 con cadenza quindicinale dal sulla base di dati statistici estratti dal Registro telematico per Pt_6 il settore vinicolo risultava che nel periodo interessato dal controllo ispettivo erano state eseguite operazioni di imbottigliamento ed erano giacenti in stabilimenti inseriti nel circuito di imbottigliamento quantitativi di vino imbottigliato con o senza etichetta (si vedano le pagine 2 e 3 del verbale di contestazione del 4.2.2020 – doc. 3 fasc. ric.).
3 di 4 Ciò sta a significare che parte ricorrente, utilizzando informazioni ufficiali, facilmente e tempestivamente reperibili da un operato qualificato dal settore, avrebbe potuto assumere piena contezza della situazione oggetto dei suoi controlli e, previa l'eventuale modifica del suo piano, eseguire le attività di verifica necessarie al suo adeguamento ai doveri previsti dalla normativa e non contestati dalla stessa parte ricorrente.
La modifica del piano di controllo e l'esecuzione di controlli sono rimedi alle difficoltà operative di minima onerosità per una società, come quella ricorrente, che si è assunta un compito certificativo di rilievo pubblicistico. A conferma di tale conclusione si noti come sia pacifico che con le visite ispettive del 17 e 18 dicembre 2019 la società sia riuscita a eseguire ulteriori controlli: tale circostanza contrasta l'oggettiva impossibilità di controlli per assenza di materiale affermata da parte ricorrente.
Alcun ragionevole affidamento avrebbe potuto essere riposto sulla mancata risposta dell'autorità alla comunicazione del 19.12.2019: come correttamente evidenziato da parte resistente “il periodo oggetto del controllo si concludeva nell'anno solare 2019, alla fine dello stesso mese in cui è stata effettuata la predetta comunicazione e, pertanto, alcuna indicazione utile, in tempi così ristretti, poteva essere fornita dall'ICQRF per evitare la consumazione della violazione in argomento dipendente dal difetto di pianificazione dell'attività di controllo da parte dell'Ente”.
In conclusione, la condotta contestata a parte ricorrente – non oggetto di contestazione – è stata correttamente qualificata dall'amministrazione resistente che ha irrogato la sanzione minima prevista dall'articolo 80 comma 1 Legge 238/1016 a ciascuno dei responsabili in solido.
Il ricorso non merita accoglimento.
Nulla va disposto sulle spese processuali in quanto l'amministrazione resistente si è costituita tramite suo funzionario.
Per questi motivi
1. Rigetta il ricorso.
2. Conferma l'ordinanza n. 43 emessa il 22.1.2025 dal Controparte_4
.
[...]
3. Nulla sulle spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, 4.12.2025
Il giudice
IA OL
4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, nato a [...] il [...], C.F. , con l'avvocato Manuela Parte_1 C.F._1
Busso
e
C.F. e P.I , con l'avvocato Manuela Busso Controparte_1 P.IVA_1 ricorrenti nei confronti di
, Controparte_2 Controparte_3 resistente avverso l'ordinanza n. 43 emessa il 22.1.2025 dal Controparte_4
e notificata il 22.1.2025 e il 31.1.2025 con cui i ricorrenti sono stati condannati a pagare
[...] la sanzione di 3.000 euro per l'illecito previsto dall'articolo 80 comma 1 Legge n. 238/2016 sulle conclusioni
a. di parte ricorrente: “nel merito: accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata n. 43/2025 -
Prot. Uscita N. 0028434 del 22.1.2025 e ogni atto ad essa presupposto, connesso o collegato e con ogni conseguente pronuncia anche in capo alla obbligata solidale Controparte_1 mandandola assolta da ogni avversa pretesa. In via di denegato subordine ridurre la sanzione applicando il minimo edittale. Con ogni consequenziale declaratoria e vittoria di spese”
b. di parte resistente: rigettare il ricorso ha pronunciato la seguente sentenza
1 di 4 In via preliminare va evidenziato che il processo è stato definito secondo le modalità descritte nei decreti del 26.2.2025 e del 23.7.2025 senza opposizione delle parti.
Il giudizio può essere definito sulla base delle questioni di diritto presentate nel ricorso senza l'assunzione delle testimonianze indicate da parte ricorrente confermando l'ordinanza del 25.9.2025.
Passando al merito del ricorso, parte ricorrente:
− ha lamentato la mancanza di descrizione del fatto e di indicazione delle norme violate nel verbale
2020/974 e nel provvedimento impugnato (“Nel predetto verbale si evidenzia genericamente il mancato rispetto delle percentuali di campionamento per la scheda imbottigliatore IMB4 … sia nel verbale 2020/974, sia nell'ordinanza impugnata, si indica la circolare prot. N. 11105 datata
8.9.2015, emessa dall'Ufficio Pref II, cui l'Amministrazione attribuisce valenza probatoria, avendo con essa, si desume dal tenore letterale, fornito chiarimenti proprio in merito al raggiungimento delle percentuali minime degli operatori del settore vitivinicolo da sottoporre a controllo, come determinate dal DM 2 agosto 2018 n. 7552, Allegato 2 punto e)… Né il richiamo ai report effettuato nell'ordinanza può ritenersi idoneo ad assolvere l'onere CP_5 probatorio gravante sull'Amministrazione, nella sua qualità di attrice in senso sostanziale, neppure quale esaustivo richiamo ob relationem, capace di sanare la dedotta nullità”);
− ha negato che i fatti siano connotati da colpa ( e il dott. abbiano in Controparte_1 Parte_1 essere quanto era possibile, mediante l'adozione delle procedure sopra citate e predisponendo modifiche, dopo aver compiuto una completa analisi dei rischi, per assicurare il rispetto della normativa in tema di controlli dei vini a DO o IG”);
− ha evidenziato l'assenza dell'elemento soggettivo (“anche per le denominazioni oggetto dell'ordinanza ingiunzione, ha inviato i propri incaricati presso gli operatori sorteggiati per eseguire il controllo analitico (in aggiunta a quello ispettivo), ma questo non poteva essere eseguito per la oggettiva mancanza di prodotto”);
− ha affermato che l'errore in cui sarebbe incorsa è stato determinato dalla condotta di parte resistente ( ben avesse presente che vi erano difficoltà, specie per le piccole CP_1 denominazioni/indicazioni geografiche, a raggiungere le percentuali di controllo analitico indicate nel Decreto, e aveva previsto di eseguire i prelievi di campioni (ovvero il controllo analitico) pescando nel bacino più ampio di tutti soggetti presso cui eseguire i controlli ispettivi
e non soltanto sul 5% o 2% preventivamente sorteggiato”).
Riguardando profili “formali” del provvedimento impugnato va esaminato in via prioritaria il primo motivo presentato da parte ricorrente.
2 di 4 Dal provvedimento impugnato (pagina 2) la condotta contestata ai destinatari è così descritta “le sedi operative non avevano rispettato e realizzato per l'anno 2019 l'entità del controllo del Parte_2
5% per la categoria imbottigliatori per la per la e del 2% per l' Parte_3 Parte_4 [...]
”; segue una tabella in cui sono state indicate le date di “report”, la “giacenza vino Parte_5 imbottigliato senza etichetta hl” e la “giacenza vino imbottigliato con etichetta hl”.
Si tratta di indicazioni che, delineando la condotta imputata tramite riferimenti quantitativi e soggettivi, consentono ai destinatari del provvedimento di difendersi sia nel procedimento amministrativo sia nel processo – come in effetti è avvenuto.
La condotta è, altresì, descritta negli atti richiamati nel provvedimento impugnato, tra i quali le comunicazioni del 12.12.2019 e del 17.1.2020 provenienti da parte ricorrente in merito al mancato raggiungimento degli obiettivi indicati sopra. Tale ultima circostanza conferma che parte ricorrente aveva compreso in modo autonomo la violazione in seguito oggetto di contestazione e sanzione.
In occasione dell'accertamento del 4.2.2020 sono state indicate la normativa violata e la sua interpretazione amministrativa delineata nella circolare citata nel relativo verbale. Tali indicazioni sono state ribadite nel provvedimento impugnato. Per economia espositiva è sufficiente fare riferimento a tali atti senza operare ulteriori trascrizioni.
Il primo motivo del ricorso è, dunque, infondato.
Con gli altri motivi del ricorso – trascritti sopra nelle loro parti maggiormente rilevanti – parte ricorrente non ha contestato la ricostruzione dei fatti ma la loro qualificazione da parte dell'amministrazione resistente.
In sintesi, secondo parte ricorrente:
− era stata effettuata una modifica del suo piano di controllo al fine di porre rimedio all'eventuale carenza di campioni da controllare;
− mancava il materiale per le verifiche;
− l'amministrazione resistente pur a conoscenza delle difficoltà di parte ricorrente (comunicazione del 12.12.2019) era rimasta inerte.
Non è contestato da parte ricorrente che dalla consultazione di report di ” pubblicati CP_5 con cadenza quindicinale dal sulla base di dati statistici estratti dal Registro telematico per Pt_6 il settore vinicolo risultava che nel periodo interessato dal controllo ispettivo erano state eseguite operazioni di imbottigliamento ed erano giacenti in stabilimenti inseriti nel circuito di imbottigliamento quantitativi di vino imbottigliato con o senza etichetta (si vedano le pagine 2 e 3 del verbale di contestazione del 4.2.2020 – doc. 3 fasc. ric.).
3 di 4 Ciò sta a significare che parte ricorrente, utilizzando informazioni ufficiali, facilmente e tempestivamente reperibili da un operato qualificato dal settore, avrebbe potuto assumere piena contezza della situazione oggetto dei suoi controlli e, previa l'eventuale modifica del suo piano, eseguire le attività di verifica necessarie al suo adeguamento ai doveri previsti dalla normativa e non contestati dalla stessa parte ricorrente.
La modifica del piano di controllo e l'esecuzione di controlli sono rimedi alle difficoltà operative di minima onerosità per una società, come quella ricorrente, che si è assunta un compito certificativo di rilievo pubblicistico. A conferma di tale conclusione si noti come sia pacifico che con le visite ispettive del 17 e 18 dicembre 2019 la società sia riuscita a eseguire ulteriori controlli: tale circostanza contrasta l'oggettiva impossibilità di controlli per assenza di materiale affermata da parte ricorrente.
Alcun ragionevole affidamento avrebbe potuto essere riposto sulla mancata risposta dell'autorità alla comunicazione del 19.12.2019: come correttamente evidenziato da parte resistente “il periodo oggetto del controllo si concludeva nell'anno solare 2019, alla fine dello stesso mese in cui è stata effettuata la predetta comunicazione e, pertanto, alcuna indicazione utile, in tempi così ristretti, poteva essere fornita dall'ICQRF per evitare la consumazione della violazione in argomento dipendente dal difetto di pianificazione dell'attività di controllo da parte dell'Ente”.
In conclusione, la condotta contestata a parte ricorrente – non oggetto di contestazione – è stata correttamente qualificata dall'amministrazione resistente che ha irrogato la sanzione minima prevista dall'articolo 80 comma 1 Legge 238/1016 a ciascuno dei responsabili in solido.
Il ricorso non merita accoglimento.
Nulla va disposto sulle spese processuali in quanto l'amministrazione resistente si è costituita tramite suo funzionario.
Per questi motivi
1. Rigetta il ricorso.
2. Conferma l'ordinanza n. 43 emessa il 22.1.2025 dal Controparte_4
.
[...]
3. Nulla sulle spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, 4.12.2025
Il giudice
IA OL
4 di 4