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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/11/2025, n. 3787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3787 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 430/2020 R.G.A.C.
R E A I T A L I A N A Pt_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa ID D'NO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 1496 /2020 R.G. avente ad oggetto: avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 853/2020 emessa dal Giudice di Pace di
Piedimonte Matese, assegnata in decisione all'udienza del 25.08.2025 con la fissazione dei termini previsti dall' art. 190 c.p.c., vertente
TRA
c.f.: , rappresentato e difeso, giusta procura Parte_2 C.F._1 in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv. Ilenia Ruizzo (c.f.:
) e dall'Avv. Alessandro Martucci (c.f.: ), C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata dei predetti – PEC:
e Email_1 Email_2
APPELLANTE
E
(p.i.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Dragoni (CE) alla Via San Ferdinando snc
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, il procuratore dell'appellante ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto ed in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della CP_1
in persona del l.r.p.t., al pagamento a favore di parte attrice della somma di €5.000,00
[...] a titolo di risarcimento di danni patiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ivi compreso il rimborso delle spese mediche documentate per un totale di €164,17, ovvero a quella diversa ritenuta di giustizia.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
-1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'appellante, ha proposto Parte_2 appello avverso la sentenza n. 853/2019, depositata in data 19.08.2019, emessa dal
Giudice di Pace di Piedimonte Matese, con la quale il Giudice adito aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta, volta all'accertamento della responsabilità di CP_1 ed alla condanna della stessa e della anche in solido tra
[...] Controparte_2 loro, al pagamento della somma ritenuta di giustizia, atta al ristoro dei danni derivanti dal sinistro occorso in data 14.8.2018, alle ore 16.00, presso il parco acquatico ” CP_1 sito in Dragoni.
L'attore deduceva che, in dette circostanze di luogo e di tempo, allorquando terminava la discesa in piscina mediante l'utilizzo di uno scivolo acquatico, batteva violentemente i piedi sul fondale della piscina, riportando gravi lesioni personali consistite in un “trauma contusivo calcagno dx e calcagno sin derita lacerocontusa dx saturata con quattro punti di sutura”, con prognosi di 10 giorni, come diagnosticato dal personale sanitario del
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Piedimonte Matese ove veniva trasportato immediatamente dopo l'evento dannoso.
L'attore, pertanto, ribadendo la sussistenza della responsabilità esclusiva del sinistro in capo alla la citava in giudizio, unitamente all' Controparte_1 Controparte_2 innanzi al Giudice di Pace di Piedimonte Matese al fine di ottenere il risarcimento dei sopra richiamati danni, per un ristoro pari alla somma ritenuta di giustizia, compresa comunque nel limite di €5.000,00.
Si costituiva la che eccepiva, in via preliminare, Controparte_2
l'inammissibilità improponibilità ed improcedibilità della domanda e, nel merito,
l'infondatezza della stessa.
Malgrado la rituale notifica, restava invece contumace la CP_1
Istruita poi la causa mediante acquisizione di prove documentali ed escussione dei testi di parte attrice, il Giudice di Pace adito pronunciava la sentenza impugnata con la quale dichiarava inammissibile la domanda proposta nei confronti della Controparte_2
rigettava la domanda proposta nei confronti della e dichiarava
[...] Controparte_1 compensate le competenze di giudizio. -2. Con l'appello proposto ha dedotto la carenza di motivazione e Parte_2 violazione di legge della decisione impugnata;
in particolare l'appellante ha contestato l'erronea applicazione dei principi regolatori della ripartizione dell'onere probatorio in materia di responsabilità oggettiva, nonché la valutazione operata sul materiale istruttorio acquisito dal quale, a suo dire, risulterebbe provato il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia e non, al converso, il ricorrere del caso fortuito.
Ha pertanto concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, previa declaratoria di responsabilità dell'appellata, di condannarla al pagamento, a titolo di risarcimento danni derivanti dall'evento dannoso di cui sopra, della somma pari ad
€5.000,00, comprensivo del rimborso delle spese mediche d'ammontare pari ad €164,17, ovvero quella diversa ritenuta di giustizia, anche determinata a seguito di CTU.
Malgrado la rituale notifica dell'appello, l'appellata restava contumace.
Acquisito il fascicolo di primo grado, il giudice istruttore, all'udienza del 28.8.2025, riservava la causa in decisione previa concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
-3. In limine litis, va dichiarata la contumacia della parte appellata non Controparte_1 costituitasi malgrado la regolare notifica dell'atto di appello.
-4. Tanto premesso, passando al merito e tenuto conto delle parti della sentenza censurate,
i temi decisionali da affrontare nel loro ordine logico sono quelli concernenti la disciplina applicabile al caso di specie e, sulla scorta della stessa, la fondatezza della pretesa risarcitoria, anche con riferimento all'onus probandi.
-5. Orbene, con riferimento al primo profilo, va anzitutto osservato come sia ormai ius receptum che, nell'esercizio del suo potere di interpretazione e qualificazione della domanda ex art. 112 c.p.c., il giudice non è condizionato né dalla formula adottata dalla parte, né dalla forma che abbia il relativo procedimento, né dalla formulazione di apposita istanza.
A conforto di quanto osservato, milita quella consolidata giurisprudenza secondo cui, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 13602 del 2019). Precisamente, in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Cassazione civile sez. II, 08/08/2025, n.22918).
Ciò posto, ritiene questo Giudicante che la qualificazione operata dal primo giudice non sia condivisibile, avendo erroneamente ricondotto la fattispecie alla responsabilità da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. Al contrario, la vicenda in esame deve essere correttamente inquadrata nell'ambito della disciplina di cui all'art. 2050 c.c.
Risulta ben noto che, per orientamento unanime della giurisprudenza, costituiscono attività pericolose, ai sensi dell'art. 2050 c.c., non solo quelle qualificate come tali dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle attività che, per loro stessa natura o per caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino la rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva (cfr. tra le molteplici,
Cass. civ., sez. III, n.5341/1998; Cass. n.15288/2002; Cass. n.1954/2003; Cass.
n.7916/2004; Cass. n.10300/2007; Cass. n.22822/2010; Cass. n.919/2013; Cass.
n.10131/2015; Cass. n. 6737/2019).
In particolare, costituiscono attività pericolose quelle che comportano una rilevante probabilità (con riferimento ad un criterio statistico) del verificarsi del danno, per la loro stessa natura o per le caratteristiche degli strumenti utilizzati (Cass. civ. sez. III,
30/08/2019, n.21864), non solo nel caso di danno come conseguenza di un'azione, ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele.
Un'attività va considerata “pericolosa” quando è in tal modo qualificata da una specifica normativa destinata a prevenire sinistri ed a tutelare l'incolumità pubblica ovvero si tratta di un'attività per cui la pericolosità è intrinseca e trova riscontro nella natura delle cose, nelle caratteristiche dei mezzi adoperati o nella sua spiccata potenzialità offensiva.
Si ritiene comunemente, infatti, che l'attività debba costituire la causa del sinistro e non la semplice occasione del medesimo e che pertanto non sia pericolosa quell'attività nella quale la pericolosità insorge per un fatto esterno anche del terzo o per il caso fortuito (cfr.
Cass. Civ. sez I, 9.12.1996 n. 10951).
D'altronde, il requisito della pericolosità va valutato sempre in concreto, tenendo conto della probabilità statistica di eventi dannosi derivanti dall'esercizio di tale attività, dell'entità dei danni ragionevolmente prevedibili, della natura intrinseca dei mezzi impiegati per lo svolgimento dell'attività, secondo il criterio della c.d. “prognosi postuma” ovvero sulla base dell'esame delle circostanze di fatto che si presentavano note al titolare dell'attività “ex ante” in base alle sue conoscenze e competenze specifiche (cfr.
Cass. Civ. sez III 30.10.2002 n. 15288).
Tale norma si distingue dall'art. 2051 c.c. in relazione all'aspetto dinamico o statico del prodursi del danno rispetto alla cosa ed, infatti, l'art. 2050 c.c. è applicabile se il danno deriva da un processo cinematico, in cui l'energia dell'uomo si esplica in una serie di azioni che hanno a che fare con l'utilizzo della cosa, mentre trova applicazione l'art. 2051
c.c. allorquando il danno viene cagionato da cose pericolose non azionate dall'uomo anche se le stesse si inseriscono nell'ambito di una attività pericolosa (ha viceversa ritenuto integrato l'art. 2051 c.c. il Tribunale Roma sez. XII 10 aprile 2009 n. 7976 ).
Pertanto, facendo applicazione dei principi e criteri richiamati, ne1 caso in esame deve ritenersi che l'attività realizzata dal gestore a mezzo dell'acquascivolo in questione presenti caratteristiche tali da essere riconducibile alle c.d. attività pericolose.
Difatti, l'attività in esame, per quanto ludico-ricreativa, postula l'utilizzo di attrazioni o impianti, che, per le sue caratteristiche e le modalità d'uso (scivolo e discesa veloce), rileva, quantomeno in astratto, una diffusa potenzialità di arrecare danno all'utente che ne fa uso.
Precisamente, i c.d. “scivoli” si ritengono idonei ad accentuare i rischi della forza di gravità - per l'accesso nelle piscine - in relazione alla velocità, che si acquista per effetto della discesa. Ne consegue che quanto maggiore sarà la velocità che si acquista durante la discesa, minore, in rapporto, sarà la possibilità, per l'utente, di controllare l'ingresso in acqua.
-6. Fermo quanto innanzi, quanto al regime probatorio, perché il danno sia riconducibile all'attività pericolosa occorre che vi sia causalmente riconnesso e la prova del nesso causale spetta alla parte danneggiata, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo (v. Cass. Civ., 2001 n.4792, Cass. Civ., 1995/7177; Cass. Civ., 1984/2796). In particolare, il danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del nesso di causalità tra l'attività pericolosa e l'evento dannoso, mentre l'esercente l'attività pericolosa, a sua volta, ha l'onere di fornire la prova liberatoria, la quale deve consistere nella dimostrazione, non solo di aver adottato tutte le modalità organizzative volte alla prevenzione dei rischi connessi all'attività esercitata, ma anche l'idoneità delle stesse a prevenire l'eventualità di eventi dannosi.
-7. Ciò posto, occorre passare in rassegna il contenuto delle deposizioni testimoniali raccolte in primo grado, ritenute dal Giudice di prime cure insufficienti in ordine alla sostanziale dimostrazione del nesso di causalità.
La prima dei testi escussi, che ha assistito all'incidente, ha riferito: Testimone_1
“Ricordo che la mattina del 14.8.2018 verso le ore 10.00/10.30 io insieme alla mia famiglia, a mio fratello e alla sua famiglia ci recavamo presso il sito in CP_1
Dragoni e ricordo che verso le ore 16.00 mio figlio, mio TE e mio fratello salivano le scale per andare verso lo scivolo per la discesa in piscina e, dopo che sono scesi mio figlio e mio TE, scendeva dallo scivolo anche mio fratello dopo aver ricevuto ed atteso
l'ok da parte del bagnino che è sempre presente sulla parte superiore. Preciso che mio fratello scendeva dallo scivolo dopo aver ricevuto il benestare del bagnino che dalla parte superiore dello scivolo verifica che la persona sia correttamente posizionata sullo stesso, che il punto di discesa sia libero da cose e persone autorizza il bagnante ad effettuare la discesa. Ricordo di aver visto l'impatto di mio fratello con il fondo della piscina e ricordo che è uscito dall'acqua bianco in volto, dolorante e con molto sangue che usciva dal piede destro. Ricordo che presso la struttura hanno usato acqua ossigenata ed ovatta dopo che abbiamo richiesto l'intervento di qualcuno che potesse medicare mio fratello e subito dopo lo abbiamo trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Piedimonte Matese dove lo accompagnava mio marito. Preciso che mio fratello a causa dell'infortunio subito per molto tempo è stato tanto male, lamentando dolori ed incapacità a deambulare ed ancora oggi ha difficoltà a stare tanto tempo in piedi. Posso precisare che nei pressi dello scivolo utilizzato da mio fratello non vi era nulla, segnaletica e/o cartelli, che preavvertissero di pericoli o di problematiche della struttura per la discesa. Preciso che presso la struttura le piscine hanno tutte CP_1
l'acqua della stessa altezza dove sono gli scivoli e l'acqua dove è avvenuto l'impatto arrivava più o meno all'altezza del bacino rispetto ad un uomo dell'altezza di 1,70 m circa. Preciso che lo scivolo in questione non era tra i più alti e che anche l'acqua posta appena sotto l'uscita dello scivolo è alta fino al busto di un uomo di circa 1,70 m”. Nel medesimo senso sono le dichiarazioni rese dal teste “Sono a Testimone_2 conoscenza dei fatti di causa in quanto il giorno dell'infortunio mi trovavo con Pt_2
di cui sono cognato non convivente, presso la struttura Jolly Park in Dragoni.
[...]
Ricordo che la mattina del 14.8.2018, anch'io mi recavo presso il con CP_1 Pt_2
e la sua famiglia, unitamente alla mia. Ricordo che verso le 16.00 saliva sullo
[...] Pt_2 scivolo. Preciso che prima che lui scendevano dallo stesso scivolo mio figlio di anni 13 e mio TE di anni 15 e dopo di loro scendeva anche mio cognato. Preciso che presso lo scivolo da cui scendeva c'era un bagnino che dopo aver verificato la posizione Pt_2 corretta del bagnante e che la parte dell'impatto con l'acqua sia libera da cose e persone dà l'ok per la discesa e mio cognato scendeva dopo aver atteso e ricevuto il cenno positivo da parte del bagnino. Tanto ho potuto vedere direttamente perché mi trovavo a bordo piscina essendo appena scesi mio figlio e mio TE dallo scivolo ed ho visto l'urto di entrambi i talloni di mio cognato con il fondale della piscina e solo in quel momento ho pensato che l'acqua era troppo bassa all'uscita dello scivolo. Preciso che dall'esterno non si aveva la percezione della profondità dell'acqua, bisogna entrarci per capire quanto sia più o meno profonda. Posso precisare che l'impatto era molto forte e che quando è uscito dall'acqua mio cognato accusava forti dolori e perdeva sangue dal piede destro e non riusciva a camminare. Ricordo che chiedemmo al personale della struttura un soccorso medico ma ci riferivano che non avevano nessun dottore nella struttura ed un bagnino andò a prendere acqua ossigenata ed ovatta. Sono stato io personalmente ad accompagnarlo al P.S. dell'Ospedale di Piedimonte Matese mio cognato dove il personale sanitario riferiva di altri casi analoghi e che non era stato il primo ad aver subito quella forma di infortunio presso il . Posso precisare che mio cognato è CP_1 stato molto tempo con le stampelle dopo l'accaduto e prendeva molti antidolorifici non solo per i dolori al piede dove gli hanno messo i punti ma anche all'altro. Ancora oggi ha difficoltà a stare in piedi molto tempo ed anche a lavoro, facciamo lo stesso lavoro, pur avendo come incarico “conduttore automezzi” dopo l'accaduto lavora in ufficio per
i problemi che ha a stare in piedi e i dolori che avverte. Preciso che presso lo scivolo non vi erano segnaletiche che preavvertissero pericoli o problemi solo un cartello che vietava la discesa delle persone al di sotto di 1.10 m e preciso che mio cognato è alto circa 1.65
m”.
Ebbene, dagli elementi ora richiamati emerge in maniera evidente a come pur trattandosi di attività astrattamente pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., l'evento lesivo si sia verificato non già per una deficienza strutturale, organizzativa o informativa imputabile alla gestione dell'impianto, bensì per effetto di una condotta individuale, autonoma e poco diligente dell'appellante, tale da recidere il nesso causale tra l'attività e il danno.
In primo luogo, l'appellante ha effettuato la discesa dallo scivolo dopo aver ricevuto il benestare del bagnino, il cui intervento, tuttavia, è limitato alla verifica delle condizioni minime di sicurezza immediata — come l'assenza di ostacoli o persone nella zona di impatto e il corretto posizionamento iniziale — senza che ciò implichi una garanzia assoluta circa l'esito della discesa, la cui gestione dinamica è rimessa alla diligenza e all'attenzione dell'utente.
In secondo luogo, risulta dirimente la circostanza che, immediatamente prima dell'attore, avevano effettuato la medesima discesa due giovani (“mio figlio e mio TE” cfr. deposizioni testimoniali), rispettivamente di 13 e 15 anni, la cui corporatura, certamente diversa rispetto a quella dell'appellante (quarantenne all'epoca dei fatti), li rendeva soggetti potenzialmente più esposti a traumi.
Eppure, entrambi hanno completato la discesa senza alcun incidente, il che conferma che lo scivolo e la piscina potevano essere utilizzati in sicurezza, se l'uso che se ne fa è conforme alle regole della normale diligenza.
Quanto alla segnaletica, essa era presente e visibile, specificando che lo scivolo non era utilizzabile da soggetti di altezza inferiore a 1,10 metri. Tale previsione dimostra che l'attività è sì pericolosa in astratto, ma suscettibile di essere resa sicura in concreto ove rispettate determinate condizioni, tra cui l'altezza dell'utente e la corretta modalità di utilizzo. L'attore, con altezza superiore a tale soglia e adulto, rientrava dunque nel target di utenza previsto, e il rischio non poteva essere considerato né occulto né imprevedibile.
Si osserva, inoltre, che, sulla scorta delle deposizioni testimoniali in atti, tutte le piscine della struttura presentavano medesima profondità, e che l'attore e i suoi familiari avevano fatto ingresso nel parco acquatico sin dal mattino (ore 10:30), maturando quindi piena conoscenza della conformazione della vasca. Ancor di più, la profondità dell'acqua (fino al busto di un uomo di circa 1,70 m) era chiaramente percepibile anche ad occhio nudo e, in ogni caso, non poteva essere ignorata da chi, come l'attore, aveva già assistito alla discesa dei familiari immediatamente precedenti, che avevano regolarmente toccato il fondo della piscina.
Pertanto, sotto il profilo strettamente eziologico, la lesione riportata (urto violento di entrambi i talloni contro il fondale) è chiaramente riconducibile ad una posizione non corretta mantenuta durante l'atterraggio: una condotta personale che integra una modalità anomala di fruizione della struttura e che si pone, per intensità e imprevedibilità, quale causa esclusiva del danno. Si è quindi in presenza di una condotta interruttiva del nesso causale, che esclude la responsabilità del gestore anche in presenza di un'attività qualificabile come pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c..
A tale riguardo, pur procedendo al bilanciamento tra pericolosità della cosa e obblighi di cautela, è necessario apprezzare la sussistenza della prima ma, parimenti, l'agevole prevedibilità e percepibilità della stessa, in uno alla scelta di non premunirsi degli accorgimenti minimi per evitare di subirne gli effetti, posizionandosi, praticamente, in maniera scorretta durante la discesa dello scivolo.
Precisamente, il fatto che un parco giochi acquatico integri di per sé un'attività notoriamente pericolosa non significa che, potendosi verificare e percepire la pericolosità della stessa, l'utente possa esimersi dalle ovvie cautele per evitarne le conseguenze, non predisponendo le quali può innescare, secondo un giudizio fattuale proprio, una serie causale autonoma dal punto di vista della responsabilità civile risarcitoria (Cass. civile sez. III - 20/07/2023, n. 21675).
Pertanto, visti gli esiti dell'attività istruttoria svolta in primo grado, anche nell'ipotesi in cui si volesse sostenere che l'esercente dell'attività medesima non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, venendo in tal modo a realizzare una situazione astrattamente idonea a fondarne la responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta consistente nella condotta dell'utente, è, a ben vedere, idonea, da sola, a causare l'evento dannoso, così recidendo il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa (Cass.,
n. 5254/2006; Cass., n. 8457/2004; Cass., n. 17851/2003).
-8. Tanto premesso, osserva questo Giudicante che assume rilevanza determinante la condotta dell'appellato per cui anche se con motivazioni diverse rispetto a quelle formulate dal Giudice di prime cure, le censure formulate non risultando fondate.
Ne discende che l'appello proposto non merita accoglimento e per l'effetto va integralmente confermata la sentenza impugnata.
-6. Nulla va previsto per le spese del presente grado di giudizio, stante la contumacia dell'appellato.
-7. Si dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del
Presidente della Repubblica - 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto, avverso la sentenza n. 853/2020 emessa dal Giudice di Pace di
Piedimonte Matese, da nei ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Parte_2 assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_2
853/2020 emessa dal Giudice di Pace di Piedimonte Matese;
nulla per le spese processuali del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del
Presidente della Repubblica - 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Santa Maria Capua Vetere, 25.11.2025
LA GIUDICE
Dott.ssa ID D'NO