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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
NN GI, Presidente
AL ANDREA, TO
DI FLORIO GIAMPIERO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 175/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti - Viale Unita' D''Italia N.90-92 66100 Chieti CH
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 354/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 1 e pubblicata il 04/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TAZ03I100800 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TAZ03I100800 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TAZ03I100800 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 876/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza N. 354/1/2024 pronunciata in data 15.2.2024 e depositata in data 4.9.2024 la Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Chieti accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla soc. Resistente_1 Srl avverso l'avviso di accertamento n. TAZ3I100800/2022 dell'Agenzia delle Entrate di Chieti notificato il 19.12.2022 con cui veniva accertata, per l'anno di imposta 2016, una maggiore IRES di
€ 79.402,00, maggiore IRAP di € 14.721,00 e maggiore IVA di € 2634,00, oltre sanzioni ed interessi. Tale accertamento scaturiva da una segnalazione della Direzione Regionale delle Entrate dell'Abruzzo e dal contenuto del p.v.c. in data 17.9.2019 della Guardia di Finanza di Termoli nei confronti della soc. Società_1 Srl. In particolare, i giudici di primo grado accoglievano il ricorso limitatamente ai rilievi riportati ai nn. 3, 13 e 14 dell'avviso di accertamento, così ritenendo effettivamente sostenuti ed inerenti i costi documentati da tre fatture (nn. 108, 142, 183) emesse nell'anno 2016 e concernenti prestazioni per consulenze rese da professionisti (rilievo n. 3) nonché il costo di € 10.081,69 relativo prestazioni di lavoro di cui la società ha beneficiato (rilievo n. 13). Infine, hanno ritenuto ingiustificato anche la ripresa a tassazione dell'importo di € 120.000,00, sul presupposto della carenza probatoria in ordine alla effettiva riconducibilità di tale importo ad utili occulti della società ricorrente (rilievo n. 14).
2. L'Agenzia delle Entrate di Chieti proponeva rituale appello avverso la suddetta sentenza, rilevando l'omessa valutazione della tesi difensiva dell'ufficio per ciascuno dei rilievi accolti e, in particolare, “per aver disconosciuto la valenza probatoria dei numerosi indizi e delle irregolarità contabili e fiscali indicate nelle motivazioni dell'atto impugnato, oltre che richiamate negli scritti difensivi dell'Ufficio”, censurando, da un lato, la decisione impugnata per la errata valorizzazione delle produzioni documentali e contabili della ricorrente, nonostante la loro tardività, la loro carenza e comunque inattendibilità e, dall'altro, l'omessa considerazione degli elementi documentali e dei dati offerti dall'ufficio, tutti in realtà univocamente indicativi dell'indeducibilità dei costi di cui ai rilievi nn. 3 e 13 e della reale natura di ricavi occulti dei versamenti eseguiti a titolo di finanziamento soci per un ammontare complessivo di € 120.000,00.
3. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva nel giudizio di appello la soc. Resistente_1 Srl, contestando tutte le censure mosse dall'ufficio alla sentenza impugnata con l'atto di gravame di cui richiedeva il rigetto.
4. All'udienza dell'1.12.2025 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo – Sez. di Pescara, tratteneva la causa in decisione, depositando successivamente il dispositivo e la motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Quanto alle fatture nn. 108, 142 e 183, al di là di eventuali errori formali di imputazione dei relativi costi,
l'ufficio non ha fornito indizi univoci dell'inesistenza delle prestazioni rese dai professionisti documentate nelle citate fatture che pertanto essendo comunque relative all'anno 2016 documentano costi che non possono essere disconosciuti, tanto più che come correttamente precisato dai primi giudici “nel regime di fatturazione dei professionisti intellettuali vige il principio di cassa e, quindi, costoro non sono obbligati ad emettere la fattura prima del pagamento, anche se la loro attività professionale è stata espletata in precedenza”.
Analogamente non possono essere disconosciuti neppure costi per € 10.081,69 di cui al rilievo n. 13, non avendo l'Agenzia fornito prova della loro fittizietà anche solo parziale e/o, comunque, della loro non inerenza trattandosi di costi relativi a prestazioni di lavoro rese in favore della società ricorrente nell'anno di imposta in questione.
Devono infine integralmente condividersi le considerazioni espresse dai giudici di primo grado circa l'infondatezza del rilievo n. 14 relativo al recupero ad imposizione dell'importo di € 120.000,00, non essendo stata fornita prova della natura di ricavo occulto di tale importo.
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente e, in particolare, dal verbale assembleare del 30 aprile 2016 appare documentata la necessità della società di acquisire liquidità per la gestione dell'azienda mediante finanziamenti infruttiferi soci per un importo massimo di € 200.000,00. Inoltre, a seguito di tale delibera risultano eseguiti bonifici dal socio Nominativo_1 per complessivi € 120.000,00 a titolo finanziamento soci con provvista messa a disposizione da stretti familiari dello stesso socio, Nominativo_2 e Nominativo_3. A fronte di tali emergenze gli elementi forniti dall'ufficio fondati prevalentemente su diverse irregolarità contabili riverberatesi anche in una riscontrata cassa negativa e su un'imprecisa indicazione nel bilancio di esercizio non appaiono decisivi per inficiare la ricostruzione avallata dalla ricorrente e a far univocamente ritenere che il citato importo di € 120.000,00 sia effettivamente riferibile a ricavi occulti della società. D'altro canto, appare privo di supporto probatorio anche il rilievo avanzato dall'ufficio secondo cui tale finanziamento non sarebbe corrispondente alla situazione reddituale del socio Nominativo_1.
In tema di regolamentazione delle spese, non appaiono ravvisabili ragioni per derogare al generale principio della soccombenza.
P.Q.M.
respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 6.000, oltre accessori di legge
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
NN GI, Presidente
AL ANDREA, TO
DI FLORIO GIAMPIERO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 175/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti - Viale Unita' D''Italia N.90-92 66100 Chieti CH
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 354/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 1 e pubblicata il 04/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TAZ03I100800 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TAZ03I100800 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TAZ03I100800 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 876/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza N. 354/1/2024 pronunciata in data 15.2.2024 e depositata in data 4.9.2024 la Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Chieti accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla soc. Resistente_1 Srl avverso l'avviso di accertamento n. TAZ3I100800/2022 dell'Agenzia delle Entrate di Chieti notificato il 19.12.2022 con cui veniva accertata, per l'anno di imposta 2016, una maggiore IRES di
€ 79.402,00, maggiore IRAP di € 14.721,00 e maggiore IVA di € 2634,00, oltre sanzioni ed interessi. Tale accertamento scaturiva da una segnalazione della Direzione Regionale delle Entrate dell'Abruzzo e dal contenuto del p.v.c. in data 17.9.2019 della Guardia di Finanza di Termoli nei confronti della soc. Società_1 Srl. In particolare, i giudici di primo grado accoglievano il ricorso limitatamente ai rilievi riportati ai nn. 3, 13 e 14 dell'avviso di accertamento, così ritenendo effettivamente sostenuti ed inerenti i costi documentati da tre fatture (nn. 108, 142, 183) emesse nell'anno 2016 e concernenti prestazioni per consulenze rese da professionisti (rilievo n. 3) nonché il costo di € 10.081,69 relativo prestazioni di lavoro di cui la società ha beneficiato (rilievo n. 13). Infine, hanno ritenuto ingiustificato anche la ripresa a tassazione dell'importo di € 120.000,00, sul presupposto della carenza probatoria in ordine alla effettiva riconducibilità di tale importo ad utili occulti della società ricorrente (rilievo n. 14).
2. L'Agenzia delle Entrate di Chieti proponeva rituale appello avverso la suddetta sentenza, rilevando l'omessa valutazione della tesi difensiva dell'ufficio per ciascuno dei rilievi accolti e, in particolare, “per aver disconosciuto la valenza probatoria dei numerosi indizi e delle irregolarità contabili e fiscali indicate nelle motivazioni dell'atto impugnato, oltre che richiamate negli scritti difensivi dell'Ufficio”, censurando, da un lato, la decisione impugnata per la errata valorizzazione delle produzioni documentali e contabili della ricorrente, nonostante la loro tardività, la loro carenza e comunque inattendibilità e, dall'altro, l'omessa considerazione degli elementi documentali e dei dati offerti dall'ufficio, tutti in realtà univocamente indicativi dell'indeducibilità dei costi di cui ai rilievi nn. 3 e 13 e della reale natura di ricavi occulti dei versamenti eseguiti a titolo di finanziamento soci per un ammontare complessivo di € 120.000,00.
3. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva nel giudizio di appello la soc. Resistente_1 Srl, contestando tutte le censure mosse dall'ufficio alla sentenza impugnata con l'atto di gravame di cui richiedeva il rigetto.
4. All'udienza dell'1.12.2025 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo – Sez. di Pescara, tratteneva la causa in decisione, depositando successivamente il dispositivo e la motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Quanto alle fatture nn. 108, 142 e 183, al di là di eventuali errori formali di imputazione dei relativi costi,
l'ufficio non ha fornito indizi univoci dell'inesistenza delle prestazioni rese dai professionisti documentate nelle citate fatture che pertanto essendo comunque relative all'anno 2016 documentano costi che non possono essere disconosciuti, tanto più che come correttamente precisato dai primi giudici “nel regime di fatturazione dei professionisti intellettuali vige il principio di cassa e, quindi, costoro non sono obbligati ad emettere la fattura prima del pagamento, anche se la loro attività professionale è stata espletata in precedenza”.
Analogamente non possono essere disconosciuti neppure costi per € 10.081,69 di cui al rilievo n. 13, non avendo l'Agenzia fornito prova della loro fittizietà anche solo parziale e/o, comunque, della loro non inerenza trattandosi di costi relativi a prestazioni di lavoro rese in favore della società ricorrente nell'anno di imposta in questione.
Devono infine integralmente condividersi le considerazioni espresse dai giudici di primo grado circa l'infondatezza del rilievo n. 14 relativo al recupero ad imposizione dell'importo di € 120.000,00, non essendo stata fornita prova della natura di ricavo occulto di tale importo.
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente e, in particolare, dal verbale assembleare del 30 aprile 2016 appare documentata la necessità della società di acquisire liquidità per la gestione dell'azienda mediante finanziamenti infruttiferi soci per un importo massimo di € 200.000,00. Inoltre, a seguito di tale delibera risultano eseguiti bonifici dal socio Nominativo_1 per complessivi € 120.000,00 a titolo finanziamento soci con provvista messa a disposizione da stretti familiari dello stesso socio, Nominativo_2 e Nominativo_3. A fronte di tali emergenze gli elementi forniti dall'ufficio fondati prevalentemente su diverse irregolarità contabili riverberatesi anche in una riscontrata cassa negativa e su un'imprecisa indicazione nel bilancio di esercizio non appaiono decisivi per inficiare la ricostruzione avallata dalla ricorrente e a far univocamente ritenere che il citato importo di € 120.000,00 sia effettivamente riferibile a ricavi occulti della società. D'altro canto, appare privo di supporto probatorio anche il rilievo avanzato dall'ufficio secondo cui tale finanziamento non sarebbe corrispondente alla situazione reddituale del socio Nominativo_1.
In tema di regolamentazione delle spese, non appaiono ravvisabili ragioni per derogare al generale principio della soccombenza.
P.Q.M.
respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 6.000, oltre accessori di legge