CASS
Sentenza 23 marzo 2023
Sentenza 23 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/2023, n. 12186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12186 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: CC GE, nato a [...] il [...], avverso la sentenza emessa in data 26/11/2021 dalla Corte di appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Francesca Costantini, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Decimo Lo Presti, che ha illustrato diffusamente i motivi di ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 12186 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 14/02/2023 21-20736/2022 RITENUTO IN FATTO CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei cinque motivi proposti. 1. La ragione processuale dedotta (inosservanza dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen.) con il secondo motivo di ricorso, per l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (teste OG MA, indicato quale mediatore nella prospettata definitiva perdita del bene sottratto alla persona offesa in caso di rifiuto di corrispondere un prezzo di riscatto) è manifestamente infondata, in quanto l'accesso al rito indicato all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. è condizionato alla valutazione del giudice, di non poter decidere allo stato degli atti;
la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello ha luogo, pertanto, esclusivamente quando il giudice è impossibilitato a decidere allo stato degli atti e ritiene assolutamente necessaria la prova richiesta. Tale indicazione normativa, interpretata alla luce dell'art. 111 della Costituzione, consente al giudice -nel caso in cui la situazione processuale presenti effettivamente aspetti di incertezza- di ammettere la prova ritenuta decisiva ed indispensabile (Sez. U, n. 12602, del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820). L'accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito che risulta incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivata (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230; Sez. 6, n. 8936 del 13/1/2015, Rv. 262620; Sez. 4, n. 18660 del 19/2/2004, Rv. 228353). 2. Tutte le altre censure (motivi primo, terzo, quarto e quinto), per le denunziate violazioni di legge e per i dedotti vizi della motivazione, con riferimento alla stimata responsabilità dell'imputato per le contestate estorsioni, postulano una alternativa rilettura delle fonti di prova dichiarativa, che risulta estranea al sindacato di legittimità, per quanto già adeguatamente valutato con corretti argomenti giuridici, sostenuti da logica ineccepibile. 2.1. Occorre ancora una volta ribadire, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), che, il giudice della legittimità non può certo sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici del merito, dovendo invece limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. Il deficit di adeguatezza delle dette considerazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. travisamento della prova (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in ricorso -in maniera specifica ed inequivoca- le prove che si pretendono travisate 2.2. Quanto alle dedotte violazioni di legge, sub specie di alterazione nell'apprezzamento dei dati strutturali della norma penale incriminatrice, il ricorrente ha reiterato, più o meno e/k7 pedissequamente, doglianze già costituenti oggetto di gravame nel merito e disattese dalla Cort 21-20736/2022 di appello, senza adeguatamente confrontarsi con il. percorso argonnentativo seguito dalla sentenza impugnata che ha qualificato i fatti attenendosi correttamente al consolidato orientamento di questa Corte Suprema, che stima configurabile il delitto di estorsione nel caso in cui l'agente, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, faccia uso della violenza o della minaccia per costringere il soggetto passivo a fare od omettere qualcosa che gli procuri un danno economico (fattispecie nella quale l'imputato aveva costretto, mediante violenza e minaccia, la persona offesa a fornirgli cibo e bevande, senza pagare il corrispettivo, così procurandosi un ingiusto profitto con danno della stessa persona offesa: Sez. 2, n. 5668 del 15/1/2013, Rv. 255242; Sez. 2, n. 9024 del 15/11/2013, Rv. 259065; Sez. 2, n. 10398 del 10/5/1983, Rv. 161528; Sez. 2, n. 2702 del 18/11/2015, dep. 2016, Rv. 265821; più recentemente, Sez. 6, n. 26295, del 2021, non massimata). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - in ragione del grado di colpa nel determinare la inammissibilità del ricorso (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 3.1. La pronta soluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Francesca Costantini, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Decimo Lo Presti, che ha illustrato diffusamente i motivi di ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 12186 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 14/02/2023 21-20736/2022 RITENUTO IN FATTO CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei cinque motivi proposti. 1. La ragione processuale dedotta (inosservanza dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen.) con il secondo motivo di ricorso, per l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (teste OG MA, indicato quale mediatore nella prospettata definitiva perdita del bene sottratto alla persona offesa in caso di rifiuto di corrispondere un prezzo di riscatto) è manifestamente infondata, in quanto l'accesso al rito indicato all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. è condizionato alla valutazione del giudice, di non poter decidere allo stato degli atti;
la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello ha luogo, pertanto, esclusivamente quando il giudice è impossibilitato a decidere allo stato degli atti e ritiene assolutamente necessaria la prova richiesta. Tale indicazione normativa, interpretata alla luce dell'art. 111 della Costituzione, consente al giudice -nel caso in cui la situazione processuale presenti effettivamente aspetti di incertezza- di ammettere la prova ritenuta decisiva ed indispensabile (Sez. U, n. 12602, del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820). L'accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito che risulta incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivata (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230; Sez. 6, n. 8936 del 13/1/2015, Rv. 262620; Sez. 4, n. 18660 del 19/2/2004, Rv. 228353). 2. Tutte le altre censure (motivi primo, terzo, quarto e quinto), per le denunziate violazioni di legge e per i dedotti vizi della motivazione, con riferimento alla stimata responsabilità dell'imputato per le contestate estorsioni, postulano una alternativa rilettura delle fonti di prova dichiarativa, che risulta estranea al sindacato di legittimità, per quanto già adeguatamente valutato con corretti argomenti giuridici, sostenuti da logica ineccepibile. 2.1. Occorre ancora una volta ribadire, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), che, il giudice della legittimità non può certo sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici del merito, dovendo invece limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. Il deficit di adeguatezza delle dette considerazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. travisamento della prova (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in ricorso -in maniera specifica ed inequivoca- le prove che si pretendono travisate 2.2. Quanto alle dedotte violazioni di legge, sub specie di alterazione nell'apprezzamento dei dati strutturali della norma penale incriminatrice, il ricorrente ha reiterato, più o meno e/k7 pedissequamente, doglianze già costituenti oggetto di gravame nel merito e disattese dalla Cort 21-20736/2022 di appello, senza adeguatamente confrontarsi con il. percorso argonnentativo seguito dalla sentenza impugnata che ha qualificato i fatti attenendosi correttamente al consolidato orientamento di questa Corte Suprema, che stima configurabile il delitto di estorsione nel caso in cui l'agente, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, faccia uso della violenza o della minaccia per costringere il soggetto passivo a fare od omettere qualcosa che gli procuri un danno economico (fattispecie nella quale l'imputato aveva costretto, mediante violenza e minaccia, la persona offesa a fornirgli cibo e bevande, senza pagare il corrispettivo, così procurandosi un ingiusto profitto con danno della stessa persona offesa: Sez. 2, n. 5668 del 15/1/2013, Rv. 255242; Sez. 2, n. 9024 del 15/11/2013, Rv. 259065; Sez. 2, n. 10398 del 10/5/1983, Rv. 161528; Sez. 2, n. 2702 del 18/11/2015, dep. 2016, Rv. 265821; più recentemente, Sez. 6, n. 26295, del 2021, non massimata). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - in ragione del grado di colpa nel determinare la inammissibilità del ricorso (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 3.1. La pronta soluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2023.