Sentenza 19 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, con riguardo ad un contratto in corso alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392 e soggetto a proroga secondo la legislazione previgente, qualora le parti si siano avvalse della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'art. 67 della suddetta legge di stipulare prima delle scadenze previste dai due commi precedenti un nuovo contratto secondo le disposizioni del Capo secondo Titolo primo della legge (artt. 27 - 42) e sottratto il rapporto locatizio alla disciplina transitoria, applicandosi quella ordinaria, trova applicazione alla cessazione del rapporto la norma di cui all'art. 34 circa i criteri di determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale che risulterà dovuta in ragione di diciotto mensilità dell'ultimo canone e non in ragione di ventuno mensilità ex art. 69 della legge stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/01/2001, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Francesco TRIFONE - rel. Consigliere -
Dott. Ennio MALZONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CI AT, CI AT, CI IU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUIGI RIZZO 36, presso lo studio dell'avvocato IANNACCI ANTONIO, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LI NI, LI IA, OM PI, elettivamente domiciliati in ROMA VLE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato BRASCHI FRANCESCO LUIGI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 4801/97 del Tribunale di ROMA, emessa il 16/1/97, depositata il 04/03/97; RG.29842/1996;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/00 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato ANTONIO IANNACCI;
udito l'Avvocato FRANCESCO BRASCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Roma del 30.11.1995 AT, TE e GI CC, già conduttori in Roma alla via degli Scipioni di un locale ad uso commerciale -del quale con ordinanza di rilascio del 31.12.1995 i locatori IO LI, ER BR ed IA LI avevano ottenuto la restituzione per finita locazione- chiedevano che fosse determinata la dovuta indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, che reclamavano, nella misura di ventuno mensilità del canone corrente di mercato per immobili similari, secondo la previsione di cui all'art. 69 della legge n. 392 del 1978 e succ. mod.
Il Pretore di Roma, con sentenza deliberata il 30.5.1996 e depositata il 31.5.1996, determinava la indennità nella misura di lire 14.004.000, pari a diciotto mensilità dell'ultimo canone corrisposto, considerando, secondo quanto dedotto dai costituiti locatori, che la locazione, in corso in regime di proroga all'entrata in vigore della legge dell'equo canone in virtù di contratto decorrente dal 1^ gennaio 1967, era proseguita in base a nuovo contratto, stipulato dalle parti in data 1.12.1982 con decorrenza 1.1.1983, essendosi esse avvalse della facoltà di cui all'ultimo comma della norma di cui all'art. 67 della legge n. 392/78; con la conseguenza che la nuova locazione, assoggettata alla disciplina definitiva della stessa legge, veniva ad essere regolata, quanto all'istituto della indennità per l'avviamento, dall'art. 34 stessa legge.
Sulla impugnazione di AT, TE e GI CC, i quali deducevano che il contratto in data 1.12.1982 non aveva alcun effetto novativo rispetto al pregresso rapporto in corso, il quale, perciò, non veniva ad essere sostituito dalla nuova stipulazione - il tribunale di Roma, con sentenza del 4.3.1997, rigettava l'appello e condannava gli appellanti alle spese del grado.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso AT, TE e GI CC, i quali affidano l'impugnazione all'unico motivo della dedotta violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art. 69 della legge n. 392 del 1978, dovendosi, quello stipulato con decorrenza 1.1.1983, ritenere non un nuovo contratto, ma la prosecuzione tra le parti dell'originaria locazione iniziata nel 1966.
Resistono con controricorso IO LI, ER BR ed IA LI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, giacché non ha alcun pregio la avanzata censura di violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art. 69 della legge n. 392 del 1978, quanto alla determinazione della indennità per l'avviamento commerciale, che i ricorrenti reclamano nella misura di ventuno mensilità del corrente canone di locazione per locali aventi le medesime caratteristiche sul presupposto che trattasi di cessazione di rapporto in corso alla entrata in vigore della legge predetta, secondo la disciplina delle locazioni prorogate ex art. 67.
Il giudice di merito, invece, ha determinato la misura della indennità per l'avviamento in ragione di diciotto mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto, in applicazione della norma dell'art. 34 della legge sull'equo canone e in considerazione del fatto che all'originario rapporto -già in corso in regime di proroga al momento della entrata in vigore della legge predetta ed a tale momento regolato nella ulteriore protrazione di legge del 1^ comma dell'art. 67- le parti, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'ultimo comma della stessa norma, avevano sostituito "un nuovo contratto secondo le disposizioni del capo secondo, titolo primo" della legge n. 392 del 1978.
La statuizione del giudice di merito -che ha ritenuto essere intervenuto tra le parti un nuovo contratto con decorrenza 1^ gennaio 1983, assoggettato alla disciplina definitiva della legge n. 392 del 1978, ciò argomentando, oltre che dalla diversità della parte conduttrice, dagli altri elementi, definiti "essenziali", della durata e della misura del canone- è sorretta da argomenti logici e coerenti e corrisponde alla esatta interpretazione dell'ultimo comma dell'art. 67 della stessa legge, quale questo giudice di legittimità ha già fornito.
Devesi, infatti, ribadire che, data la finalità della norma diretta a favorire il passaggio dei rapporti locativi in corso alla disciplina ordinaria della legge, sottraendoli a quella transitoria degli artt. 67 e 71), il cd. nuovo contratto, che ai sensi del terzo comma dello stesso art. 67 è in facoltà delle parti stipulare, non deve avere carattere necessariamente novativo, essendo, invece, sufficiente che le parti abbiano voluto modificare il termine finale del rapporto in corso, sostituendolo, con decorrenza dalla nuova stipulazione, almeno con quello minimo imposto dall'art. 27, automaticamente rinnovabile alla scadenza per un uguale periodo di tempo, pur restando in vigore, eventualmente, le altre clausole accessorie dell'originario contratto (Cass. n. 8357/87). Nel caso di specie, la nuova stipulazione ha avuto ad oggetto una diversa determinazione del canone, sostanzialmente corrispondente a quella corrente di mercato all'epoca del nuovo accordo, nonché la previsione di una durata di sei anni, onde è ineccepibile l'"iter" argomentativo del giudice di merito circa la sussistenza della precisa volontà dei contraenti di dare al rapporto l'assetto definitivo della disciplina ordinaria della legge n. 392 del 1978, con la ulteriore conseguenza, tra le altre, della applicabilità, alla cessazione del rapporto, della norma di cui all'art. 34 circa i criteri di determinazione della indennità per la perdita dell'avviamento commerciale (Cass. n. 12948/93; Cass. n. 9195/99). Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti in solido alle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 126.500, oltre Lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) per onorario. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2001