CASS
Sentenza 25 agosto 2023
Sentenza 25 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/08/2023, n. 35636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35636 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: TO US, nato a [...] il [...] ER IA ON, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/06/2022 del Tribunale di BR visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udita la relazione svolta dal Consigliere US NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24/06/2022, il Tribunale di BR, pronunciando sulla richiesta di riesame che era stata proposta dai coniugi GI Rosato e RI ET MI contro il decreto, depositato il 06/05/2022, del Tribunale di BR che aveva disposto il sequestro conservativo del saldo attivo di alcuni conti correnti bancari cointestati a predetti coniugi (indicati al n. 7 del decreto), nonché di sei immobili intestati, quelli di cui ai numeri 1, 2 e 3 del decreto, a GI Rosato e, quelli di cui ai numeri 4, 5 e 6 dello stesso decreto, a RI ET MI: a) accoglieva la richiesta di riesame limitatamente a quella proposta nell'interesse di RI ET MI e, per l'effetto, annullava il decreto di Penale Sent. Sez. 2 Num. 35636 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: NICASTRO US Data Udienza: 20/01/2023 sequestro conservativo e disponeva la restituzione alla stessa MI del 50% del saldo attivo dei menzionati conti correnti bancari e degli immobili di cui ai numeri 4, 5 e 6 del decreto;
b) confermava nel resto il decreto impugnato. 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di BR, hanno proposto ricorsi per cassazione, per il tramite del proprio difensore, GI Rosato e RI ET MI, affidati a un unico complesso motivo, con il quale deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 316 cod. proc. pen. e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, sempre in relazione all'art. 316 cod. proc. pen. 3. Prima dell'udienza in camera di consiglio, è pervenuta una nota a firma dell'avv. Cosimo Lodeserto, difensore dei ricorrenti GI Rosato e RI ET MI, con la quale lo stesso avvocato ha comunicato che, con ordinanza del 01/12/2022, che è stata allegata alla predetta nota, il Tribunale di BR ha disposto la revoca del sequestro conservativo, con la conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti, come è stato ripetutamente chiarito dalla Corte di cassazione, una volta che è stata restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro, o l'eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame, è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il risultato tipico dell'impugnazione, cioè il dissequestro, è già stato conseguito (Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397-01; Sez. 6, n. 29846 del 24/04/2012, Addona, Rv. 253251-01). 2. Poiché tale inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse deriva da una causa non imputabile al ricorrente, ne discende che quest'ultimo non può essere condannato né al pagamento delle spese del procedimento, né al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, atteso che il sopraggiunto venire meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549-01, relativa a una fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di sequestro;
Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785-01, relativa a una fattispecie di revoca del sequestro dopo la proposizione del ricorso per cassazione). 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi. Così deciso il 20/01/2023.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udita la relazione svolta dal Consigliere US NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24/06/2022, il Tribunale di BR, pronunciando sulla richiesta di riesame che era stata proposta dai coniugi GI Rosato e RI ET MI contro il decreto, depositato il 06/05/2022, del Tribunale di BR che aveva disposto il sequestro conservativo del saldo attivo di alcuni conti correnti bancari cointestati a predetti coniugi (indicati al n. 7 del decreto), nonché di sei immobili intestati, quelli di cui ai numeri 1, 2 e 3 del decreto, a GI Rosato e, quelli di cui ai numeri 4, 5 e 6 dello stesso decreto, a RI ET MI: a) accoglieva la richiesta di riesame limitatamente a quella proposta nell'interesse di RI ET MI e, per l'effetto, annullava il decreto di Penale Sent. Sez. 2 Num. 35636 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: NICASTRO US Data Udienza: 20/01/2023 sequestro conservativo e disponeva la restituzione alla stessa MI del 50% del saldo attivo dei menzionati conti correnti bancari e degli immobili di cui ai numeri 4, 5 e 6 del decreto;
b) confermava nel resto il decreto impugnato. 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di BR, hanno proposto ricorsi per cassazione, per il tramite del proprio difensore, GI Rosato e RI ET MI, affidati a un unico complesso motivo, con il quale deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 316 cod. proc. pen. e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, sempre in relazione all'art. 316 cod. proc. pen. 3. Prima dell'udienza in camera di consiglio, è pervenuta una nota a firma dell'avv. Cosimo Lodeserto, difensore dei ricorrenti GI Rosato e RI ET MI, con la quale lo stesso avvocato ha comunicato che, con ordinanza del 01/12/2022, che è stata allegata alla predetta nota, il Tribunale di BR ha disposto la revoca del sequestro conservativo, con la conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti, come è stato ripetutamente chiarito dalla Corte di cassazione, una volta che è stata restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro, o l'eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame, è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il risultato tipico dell'impugnazione, cioè il dissequestro, è già stato conseguito (Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397-01; Sez. 6, n. 29846 del 24/04/2012, Addona, Rv. 253251-01). 2. Poiché tale inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse deriva da una causa non imputabile al ricorrente, ne discende che quest'ultimo non può essere condannato né al pagamento delle spese del procedimento, né al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, atteso che il sopraggiunto venire meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549-01, relativa a una fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di sequestro;
Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785-01, relativa a una fattispecie di revoca del sequestro dopo la proposizione del ricorso per cassazione). 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi. Così deciso il 20/01/2023.