Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2026, n. 8114
CASS
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Rigettato
    Vizio di motivazione e attribuzione di valenza indiziaria alle dichiarazioni della vittima

    Il ricorso non merita accoglimento poiché le critiche riguardano valutazioni fattuali prive di specifici addentellati storici. La motivazione dell'ordinanza ha richiamato e fatto proprie le analisi del giudice di primo grado, creando un accertamento organico e coerente, ancorato ai riscontri che confermano le accuse della persona offesa. Il controllo sulla credibilità della vittima è stato svolto in maniera esaustiva, ricostruendo il comportamento aggressivo dell'uomo e le conseguenti turbative psichiche. Le attenuazioni del malessere o il ripristino del dialogo non inficiano la sussistenza del reato di atti persecutori. Il comportamento intrusivo e ossessivo dell'indagato, pur motivato dall'esigenza di gestire il figlio, è stato ritenuto idoneo a determinare ansia e paura nella donna.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di atti persecutori

    La pretesa mancanza di prova dell'elemento oggettivo (evento e nesso di causalità) è infondata. Le denunce della vittima, riscontrate da terzi, messaggistica e annotazioni di PG, dimostrano la relazione diretta tra gli episodi e le conseguenze sullo stato di timore della donna. L'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, che richiede la volontà di porre in essere condotte moleste nella consapevolezza della loro idoneità a produrre gli eventi previsti dalla norma. La reiterazione delle condotte invasive e le reazioni della vittima hanno indotto nell'uomo la consapevolezza dell'effetto destabilizzante dei suoi approcci. I motivi dell'azione criminosa (esigenza di mantenere un buon rapporto con il figlio) non incidono sul dolo generico.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione e violazione di legge sulla adeguatezza della misura cautelare

    La motivazione è logica, coerente e completa nel ritenere necessaria la misura in atto per prevenire le continue intrusioni dell'indagato, data l'assenza di una presa di coscienza da parte sua dell'invasività del proprio comportamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2026, n. 8114
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8114
    Data del deposito : 2 marzo 2026

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