Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2026, n. 8114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8114 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
Testo completo
08114-26
Composta da:
LF GU NA OCCHIPINTI AN NE RO OR
NA SI
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
-Presidente -
oscurare
In caso di diffusione del presente provvedimento omotiere le portà e gli altri dal dottativi Anorma de 52 d.lgs. 198/03 quanto disposto d'ull.co Qa richiesta di parte imposic dalla leage
Sent. n. sez. 1763/2025 CC 14/11/2025 R.G.N. 31029/2025
ha pronunciato la seguente
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO IZ NI nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 02/09/2025 del TRIB. LIBERTA' di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NA SI;
sentite le conclusioni del PG NICOLA LETTIERI, il quale si è riportato alla requisitoria gia' depositata e ha concluso per il rigetto udito il difensore, avv. MUZZI PAOLO ANNIO che ha espsto i motivi di gravame e ha insistito per l'accoglimento del ricorso
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RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di IO TO CO, indagato del delitto di atti persecutori, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Milano ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di Milano che ha applicato allo stesso la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di residenza della vittima.
2. La difesa propone tre motivi di ricorso.
2.1 Con il primo, proposto per vizio di motivazione, lamenta che i giudici della cautela hanno attribuito valenza indiziaria alle dichiarazioni rese dalla vittima, senza una corretta verifica di attendibilità a fronte delle omissioni e contraddizioni riscontrabili nel narrato della stessa, nonché delle giustificazioni addotte dall'indagato in merito ai singoli episodi contestati.
2.2 Con il secondo, proposto per vizio di motivazione e violazione di legge in merito alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di atti persecutori, lamenta l'assenza di comportamenti persecutori da parte dell'indagato, oggettivamente e soggettivamente orientati a produrre l'evento di accumulo di disagio e di stato di prostrazione psicologica della vittima richiesti dalla norma, in quanto, diversamente, orientati a chiarire le modalità di gestione del figlio.
2.3 Con il terzo, proposto per vizio di motivazione e violazione di legge, lamenta che i giudici del riesame, si sono limitati a ritenere adeguata la misura cautelare applicata sulla base del narrato della vittima, rispetto al quale è mancata un'adeguata analisi critica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. I motivi propongono una serie di critiche a valutazioni fattuali, sprovviste di specifici e persuasivi addentellati storici, idonei a infrangere la lineare razionalità della decisione impugnata.
La struttura della motivazione dell'ordinanza impugnata, richiamando e facendo proprie le analisi fattuali e le valutazioni logico-giuridiche rese dal giudice per le indagini preliminari, ha determinato un organico e inscindibile accertamento munito di una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa, saldamente ancorata agli inequivoci risultati offerti dai riscontri che hanno confermato le accuse formulate dalla persona offesa.
3. Il narrato della persona offesa, al pari di tutte le testimonianze, deve essere sottoposta al generale controllo sulle capacità percettive e mnemoniche del dichiarante, nonché sulla corrispondenza al vero della sua rievocazione dei fatti, desunta dalla linearità logica della sua esposizione e dall'assenza di risultanze investigative incompatibili, caratterizzate da pari o prevalente spessore di credibilità.
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Questo controllo è stato svolto in maniera esaustiva dai giudici della cautela, che hanno effettuato la precisa ricostruzione del comportamento aggressivo dell'uomo, fonte di destabilizzanti turbamenti psichici in danno della vittima. Pertanto non sono meritevoli di censura in sede di legittimità le logiche conclusioni che i giudici hanno tratto in merito alla sussistenza di un fondato quadro indiziario a carico dell'indagato in ordine allo stravolgimento materiale e psicologico del modo di sentire e di vivere della vittima, costitutivo dell'evento tipico del reato di atti persecutori.
4. I giudici della cautela hanno ricostruito, anche in base al confronto tra quanto dichiarato dalla vittima e quanto emerso dalle dichiarazioni di coloro che avevano assistito agli episodi narrati dalla stessa, nonché dalla messagistica intercorsa tra la donna e l'indagato, l'evoluzione negativa del loro rapporto, causata dall'incapacità dell'uomo di accettare la fine della relazione che, in taluni casi, hanno richiesto l'intervento delle Forze dell'ordine.
5. Quanto al primo motivo, con il quale la difesa censura la credibilità della vittima, va precisato che la sussistenza del reato di atti persecutori non può essere messa in dubbio da momenti di attenuazione del malessere e del ripristino del dialogo, ravvisabili nel comportamento della persona perseguitata. Nel caso di specie, i giudici hanno sottolineato che, per un verso, il comportamento, pur meritevole dell'indagato di voler partecipare alla gestione del figlio, non ne giustifica le modalità di approccio intrusivo e ossessivo, idonee a determinare nella donna uno stato d'ansia e di paura, e che, per altro verso, eventuali atteggiamenti di pacificazione manifestati dalla vittima non incidono sulla forza persuasiva della ricostruzione storica delle reiterate persecuzioni.
6. Quanto al secondo motivo di ricorso, che investe la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di atti persecutori, la pretesa mancanza di prova dell'elemento oggettivo del reato, inteso come evento e nesso di causalità con le condotte contestate, è del tutto infondata.
6.1 Le denunce della vittima, riscontrate dalle dichiarazioni di terzi, dalla messagistica intervenuta con l'indagato e dalle annotazioni di p.g., sono indici eloquenti della relazione diretta tra gli episodi riportati nell'addebito provvisorio e le conseguenze sullo stato di timore determinato nella donna, idonei a integrare l'evento del contestato delitto nella forma dell'induzione di un perdurante stato di ansia o paura.
6.2 Infondata è anche la censura che attacca la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, in ragione di una pretesa carente consapevolezza dell'imputato dell'effetto destabilizzante delle sue ripetute condotte sulla psiche della donna.
Invero, nel delitto di atti persecutori, che è reato abituale di evento, l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte
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di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l'occasione (Sez. 1, n. 28682 del 25/09/2020, S., Rv. 279726; Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, A., Rv. 265230). E, come osservato dai giudici della cautela, la reiterazione delle condotte invasive dell'indagato e le manifeste e inequivocabili reazioni della vittima, che rifiutava i contatti con lo stesso, devono senz'altro avere indotto nell'uomo la consapevolezza dell'effetto destabilizzante dei suoi approcci.
6.3 Né rileva la considerazione che l'indagato sia stato indotto agli approcci contestati dall'esigenza di mantenere un buon rapporto con il figlio, in quanto l'elemento soggettivo del reato non deve essere confuso con i motivi dell'azione criminosa, i quali restano fuori dalla sfera del dolo generico.
7. Alle suesposte considerazioni, consegue l'infondatezza del terzo motivo. I giudici della cautela, con motivazione logica, coerente e completa, hanno correttamente evidenziato la necessità della misura in atto, idonea a prevenire le continue e reiterate intrusioni dell'indagato nella vita privata della vittima, alla luce dell'assenza di una "presa di coscienza" della invasività e ossessività del proprio comportamento.
8. Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
9. In caso di diffusione del presente provvedimento, si dispone ex lege l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 14/11/2025.
Il Consigliere estensore Elena Carusillo
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Il Presidente Alfredo Guardiano
02 MAR 2025 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIE ESPERTO
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