Sentenza 3 giugno 2015
Massime • 1
In caso di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione solo nei confronti di alcuni coimputati, il giudice dell'esecuzione deve essere individuato, per i procedimenti relativi ai computati per i quali la sentenza sia divenuta definitiva, nel giudice di rinvio e ciò anche qualora questi non si sia ancora pronunciato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2015, n. 27843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27843 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 03/06/2015
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 1628
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - N. 46555/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI SALERNO;
nei confronti di:
DI BE N. IL 13/03/1973;
avverso l'ordinanza n. 280/2014 CORTE APPELLO di SALERNO, del 20/10/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette le conclusioni del PG Dott. GALASSO Aurelio il quale ha chiesto rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 10 ottobre 2014 la Corte di Appello di Salerno richiesta dal difensore di AR RT di applicare in sede di esecuzione la disciplina della continuazione tra i reati di cui alla sentenza 22 febbraio 2013 emessa da quella stessa Corte territoriale (divenuta irrevocabile il 14 marzo 2014) e quelli di cui alla sentenza 1 febbraio 2012 emessa dalla Corte di Appello di Napoli (divenuta irrevocabile il 7 marzo 2013), affermata la propria competenza ai sensi dell'art. 665 c.p.p., comma 4, sul presupposto che la propria sentenza era divenuta irrevocabile per ultima e ravvisata la continuazione, ha conseguentemente rideterminato la pena inflitta al AR in anni 8 e mesi 4 di reclusione ed Euro 36.000,00 di multa.
2. Per l'annullamento di tale ordinanza il Procuratore Generale della Repubblica di Salerno ha proposto ricorso denunziando violazione dell'art. 665 c.p.p., commi 3 e 4, per avere l'adita Corte territoriale illegittimamente affermato la propria competenza a conoscere dell'istanza, che andava riconosciuta, invece, alla Corte di Appello di Napoli, non avendo considerato che la propria sentenza di condanna, emessa il 22 febbraio 2013, era stata annullata con rinvio alla corte partenopea, il che vale ad individuare proprio nella indicata Corte territoriale il giudice dell'esecuzione competente a conoscere dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita per ciò accoglimento. Al riguardo deve infatti preliminarmente rilevarsi che la sentenza di condanna deliberata dalla Corte di Appello di Salerno il 22 febbraio 2013 è sì divenuta irrevocabile nei confronti del AR il 14 marzo 2014, ma tale sentenza, pronunciata in grado di appello in un procedimento a carico di più imputati, come esattamente dedotto dal PG ricorrente, è stata però annullata con rinvio da questa Corte di Cassazione (con sentenza n. 9984/2015), sia pure soltanto nei confronti di uno dei coimputati (Cancello Elia).
Orbene, deve rilevare questo Collegio che in merito alla questione di diritto sollevata in ricorso - che attiene all'individuazione del giudice dell'esecuzione competente - questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di pronunciarsi, affermando il principio di diritto secondo cui "la competenza in materia di esecuzione, nelle ipotesi di annullamento con rinvio (totale o parziale), appartiene al giudice di rinvio, in base al principio di unicità del giudice della esecuzione, che esprime l'esigenza di attribuire ad un unico giudice la esecuzione di una decisione giurisdizionale concernente tutti i coimputati ovvero tutte le imputazioni ascritte al medesimo imputato" (in tal senso, Sez, 6, n. 3377 del 13/07/1994 - dep. 04/10/1994, Sigoli, Rv. 199569).
Come affermato da questa Corte in una successiva decisione conforme (Sez. 2, n. 6027 del 09/10/1998 - dep. 31/10/1998, Vinci, Rv. 211655), "... il legislatore si è preoccupato, per evitare contraddittorietà e dispersione di giudizi, di regolamentare la competenza in subiecta materia non soltanto in relazione al singolo provvedimento, ma anche in relazione al provvedimento plurimo, ossia riguardante più imputati, ed alla pluralità dei provvedimenti: in ogni caso egli detta regole affinché sia un solo giudice dell'esecuzione ad occuparsi dello stesso provvedimento. L'enunciato principio si ricava facilmente dalla ratio legis e dal dettato testuale della norma in esame, che fa sempre riferimento al provvedimento e non alla persona interessata dal provvedimento stesso, dimostrando di voler considerare l'atto in una visione unitaria, sia che riguardi una singola persona, sia che riguardi più posizioni distinte, sia che ad una persona (o più) afferisca una molteplicità di provvedimenti".
Questo principio, rapportato al caso di specie, comporta che la competenza a conoscere della richiesta del AR spetti in effetti alla Corte di Appello di Napoli, secondo la regola dettata in linea generale dal comma 2, e per il caso de ricorso per cassazione, dal cit. art. 665, comma 3.
Ed invero il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 9984/2015, se è di inammissibilità nei confronti del AR, è di annullamento con rinvio in una visione unitaria del provvedimento (art. 665, comma 3).
Nè varrebbe obiettare che nel caso in esame la Corte di appello di Napoli non risulta essersi ancora pronunciata nel giudizio di rinvio e che quindi la sentenza a carico dei correi non è ancora divenuta definitiva.
La questione è già stata affrontata da Sez. 1^, 24 marzo 2004 n. 6027, non massimata sul punto, e risolta nel senso che la competenza funzionale dei giudice di rinvio ha portata di carattere generale e riguarda ogni caso di annullamento con rinvio, essendo del tutto irrilevante che la sentenza del giudice di rinvio non sia divenuta esecutiva.
Sempre in applicazione del principio dell'unicità del giudice dell'esecuzione, si può quindi definire il presente giudizio, ribadendo la seguente regola: in caso di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione solo nei confronti di alcuni coimputati, il giudice dell'esecuzione deve essere individuato, per i procedimenti relativi ai coimputati per i quali la sentenza sia divenuta definitiva, nel giudice del rinvio e ciò anche qualora questi non si sia ancora pronunciato, (in termini si veda anche Sez. 1, n. 19374 del 28/04/2009 - dep. 08/05/2009, P.G. in proc. Pizzi, Rv. 243782).
2. In conclusione, questa Corte, determinata la competenza a provvedere della Corte di Appello di Napoli, deve annullare l'ordinanza impugnata ed ordinare la trasmissione degli atti a detto giudice dell'esecuzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2015