Sentenza 4 dicembre 2019
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- 1. Ricarica su postepay ma non riceve il bene, qual è il giudice competente?Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 13 gennaio 2020
La Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un uomo accusato di truffa per aver ottenuto una somma in denaro tramite ricarica su postepay a fronte della vendita di un bene mai pervenuto all'acquirente Aveva posto in vendita sul sito internet ebay una consolle “PSP slim elettronica”, ricevendo dall'acquirente 130,00 euro tramite ricarica su postepay, senza mai procedere alla spedizione del prodotto. L'uomo era quindi stato condannato sia in primo grado che in appello per il reato di truffa. Nel ricorrere per cassazione, tuttavia, aveva dedotto, tra gli altri motivi, la violazione di legge con riferimento alla competenza territoriale, per essere stato giudicato dal Tribunale del luogo di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2019, n. 49195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49195 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2019 |
Testo completo
A MOTIVAZIONE SENTENZA SEMPLIFICATA sul ricorso proposto da: TO SI N. IL 16/04/1979 avverso la sentenza n. 2030/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 16/12/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/06/2019 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
LUCIANO IMPERIALI
Udito il Procuratore Generale in persona dei D, tt... r>E4 i 4 c9RD '1i/ 4 che ha concluso per r/A.7.1)-A-1",-,--.-t Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i dife9sbr Avv.
RITENUTO IN FATTO
1. NO UE ricorre per Cassazione avverso la sentenza del 16/12/2014 con la quale la Corte di Appello di Brescia ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti il 7/3/2013 dal Tribunale di Cremona in relazione al reato di truffa, per aver posto in vendita sul sito internet ebay una consolle "PSP slim elettronica", ricevendo dalla persona offesa 130,00 euro come ricarica su carta postpay, senza inviare il bene al predetto. A sostegno del ricorso, il UE deduce:
1.1. La violazione dell'art. 6 commi 1 e 3 CEDU e dell'art. 548 comma 3 cod. proc. pen. per non essere il ricorrente venuto a conoscenza dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna„ essendo stata "effettuata la notifica all'imputato ex art. 161 comma 4 cod. proc. pen. e non anche al difensore".
1.2. La violazione di legge per essersi riconosciuta la responsabilità del ricorrente per aver ricevuto una ricarica sulla post pay, che non può essere ritenuto un mezzo di pagamento.
1.3. La violazione di legge con riferimento alla competenza territoriale, per essere stato giudicato il UE dal Tribunale di Cremona, luogo di residenza della persona offesa, mentre la competenza territoriale andava determinata ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen. ipn considerazione del luogo ove il reato è stato consumato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi dedotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen.
3.1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è manifestamente infondato, in quanto non solo il ricorrente dopo la pronuncia della sentenza di primo grado ha nominato quale suo difensore l'avv. Maurizio Di Marco (sicché era evidentemente a conoscenza della predetta sentenza), ma questi ha anche proposto appello, così sanando ogni eventuale vizio della notifica dell'estratto contumaciale. Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, infatti, l'eventuale nullità della notifica dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza contumaciale è sanata dalla proposizione dell'impugnazione, anche nel merito, avverso la medesima sentenza da parte dell'imputato (Sez. 2, n. 46276 del 16/11/2011 - dep. 14/12/2011, Palmarini, Rv. 251540). In tema di appello, infatti, la sentenza emessa a seguito di giudizio svoltosi nei confronti di imputato rimasto contumace in primo grado, cui non sia stato notificato l'estratto contumaciale, è "inutiliter data" soltanto se l'irregolarità di detta notifica sia stata eccepita dal difensore e la Corte abbia omesso l'esame della sollevata eccezione, (Sez. 5, n. 44846 del 24/09/2013 - dep. 06/11/2013, Pinsoglio e altro, Rv. 257134; Sez. 2, n. 34917 del 03/07/2013 - dep. 13/08/2013, Pepe, Rv. 256102).
3.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, risultando incontrovertibile che, ricevendo l' accredito su carta di pagamento ricaricabile il UE ha ricevuto un profitto, nel caso di specie ingiusto, così perfezionandosi il reato ascritto al ricorrente, che aveva posto solo apparentemente in vendita la consolle per la cui cessione aveva ricevuto l'importo predetto sulla sua carta postepay".
3.3. E' proprio tale accredito a rendere manifestamente infondata anche l'eccezione di incompetenza territoriale, peraltro inammissibile anche per la sua tardività, in quanto proposta per la prima volta con i motivi di appello, e pertanto ben oltre il termine di0 decadenza posto dagli artt. 8 e 491 cod. proc. pen., come rilevato anche nella sentenza impugnata. Nel delitto di truffa, infatti, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay"), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poichè tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima. (Sez. 2, n. 14730 del 10/01/2017 - dep. 24/03/2017, Spagnolo, Rv. 269429).
4. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto va condannate, al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso il 6 giugno 2019 Il Consigliere estensore Il Priidnte ali Giovan o