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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 11/12/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. 821/2025
UDIENZA del 11/12/2025 tenuta dal giudice dr. LU NI
Il giorno 11/12/2025 alle ore 13:05 la causa è chiamata avanti al giudice dr.
LU NI.
Compaiono:
- l'avv. GIUSEPPE ROSCITANO per Controparte_1
- l'avv. LUCA CHITI per , presente personalmente CP_2
L'avv. Chiti in primis rileva l'irritualità delle note e memorie avversarie, per il resto si riporta alle eccezioni preliminari sollevate in comparsa in particolare in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione attiva della controparte, evidenziando altresì il mancato esperimento del procedimento di mediazione: per il resto si riporta a tutto quanto dedotto in comparsa, deducendo l'infondatezza della richiesta di controparte, anche con pretese spropositate e fuori luogo.
L'avv. Roscitano si dichiara remissivo in punto di mediazione, quanto alle due ultime cambiali non pagate dall'attrice dichiara che la controparte ben sa il motivo del mancato pagamento, ma di non poterle scrivere;
dichiara la propria disponibilità a cercare una soluzione transattiva.
L'avv. Chiti rileva che in ricorso controparte dichiarava di aver pagato tutte le cambiali fino all'ultima, mentre oggi dichiara diversamente: insiste nell'eccezione di carenza di legittimazione attiva, non essendovi stato alcun atto notarile traslativo.
Il giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione in ordine alle eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta;
all'esito, pronuncia sentenza provvedendo al relativo deposito.
Il giudice dott.ssa LU NI Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia
In Nome del Popolo Italiano all'udienza del 11/12/2025 il giudice dr. LU NI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 821/2025 tra le parti:
Attrice: ), CP_1 Controparte_1 C.F._1 con l'avv. ROSCITANO GIUSEPPE ( ) C.F._2
Convenuto: ( , CP_2 C.F._3 con l'avv. CHITI LUCA ( ) C.F._4
Ritenuto in fatto ed in diritto
I.1. Ricorre ex art. 281decies c.p.c. nei confronti di Parte_1
, chiedendo: CP_2
“
1. in via principale - Accertare e dichiarare che il convenuto CP_2
(CAIRO) EGITTO 16.11.1961 residente a [...]
PESCIA 50017 CAP) - ha venduto una attività commerciale meglio identificata nel rogito del 18.01.2017 carente delle Parte_2 caratteristiche riportate nell'atto allegato avendo incassato una somma pari al doppio del valore effettivo dell'attività di (denominato dopo Parte_3
l'acquisto “ RISTORANTE PIZZERIA LA CONTESSA” ) tradendo la fiducia e la buona fede di;
Controparte_1
2. Accertare e dichiarare che il convenuto con il suo comportamento illegale e spregiudicato ha causato alla ricorrente un danno stimabile in euro 78.500.00, o delle somme maggiori o minori che risulteranno in corso di processo;
3. Accertare e dichiarare che mai nessuna proposta transattiva o di bonario componimento è stata avanzata dal convenuto nonostante le raccomandate inviate dal collega depositate quali documenti in atti;
Testimone_1
4. Accertare , dichiarare che il convenuto è debitore della CP_2 signora della somma di euro 78.500.00 o delle Controparte_1 somme maggiori o minori che risulteranno in corso di processo;
5. Accertare e dichiarare che il convenuto ha incassato regolarmente tutte le somme di cui al rogito come da documenti e ricevute di pagamento e cambiali prodotte al Giudice (documento 19);
6. Accertare e condannare il convenuto al pagamento nei CP_2 riguardi della ricorrente della somma di euro 78.500 Controparte_1 nei confronti dell'attrice o delle somme maggiori o minori che risulteranno in corso di processo;
7. Condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario al 15%, secondo il tariffario forense con distrazione a favore del procuratore nominato in atti antistatario di tutto.
8. Emettere sentenza immediatamente esecutiva contro il convenuto CP_2
per come in atti generalizzato. Ai fini del pagamento del contributo
[...] unificato di cui al dpr. 115.2002 il valore del processo è con Parte_4 pagamento del contributo unificato di euro 518.00 + 27 .00 di marca bollo.
9. IN VIA ISTRUTTORIA: [omissis]”.
Quanto sopra, in relazione a contratto di cessione di azienda con riserva di proprietà stipulato fra le parti in data 18.1.2017 avente a oggetto l'azienda ubicata nel comune di Montecatini Terme Piazza Italia n. 9/10 con attività di bar pizzeria, per l'importo complessivo di euro 47.000,00.
I.2. Si costituisce in giudizio parte convenuta, preliminarmente eccependo la carenza di legittimazione attiva di parte attrice per non aver provveduto all'integrale pagamento del prezzo di cessione, in subordine ma sempre preliminarmente avanzando eccezione di improcedibilità dell'avversa domanda ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 e s.m.i., nel merito contestando la fondatezza delle avverse deduzioni e pretese e concludendo:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere
1) IN VIA PRELIMINARE, dichiarare inammissibile il ricorso presentato per carenza di legittimazione attiva per le ragione sopra esposte ovvero per non avere la resistente provveduto a saldare l'intero prezzo concordato facendo venire meno la condizione traslativa della proprietà con ogni conseguenziale pronuncia ai sensi di legge.
2) IN SUBORDINE SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'odierno ricorso improcedibile per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria per la materia oggetto di causa ed in conseguenza disporre la remissione delle parti con onere del ricorrente di esperire nel caso, precedentemente tale procedura con ogni conseguenziale di legge. 3) IN SUBORDINE NEL MERITO respingere ogni richiesta risarcitoria avanzata da controparte perché infondata in fatto e diritto perché non comprovata la responsabilità del Sig. nell'avere dichiarato e ceduta l'Azienda CP_2 con atto del 2017 alla Sig.ra comprensiva di un Controparte_1 locale/veranda infisso strutturalmente nella parte del resede tergale del fondo in locazione e quindi nella causazione dell'evento lesivo;
4) IN SUBORDINE nella non creduta ipotesi di prosecuzione del giudizio, accertare mediante CTU l'importo che sarebbe derivato quale perdita di chance di lavoro in conseguenza della rimozione di quanto descritto da controparte da conteggiarsi in compensazione unitamente alle somme ancora dovute dalla resistente pari ai due titoli cambiari ed al rimborso della cauzione ed accertare oltre interessi, accertare se ad oggi altresì la resistente abbia ceduto l'azienda de quo a terzi contravvenendo alle disposizioni contrattuali con la conseguenza del risarcimento dei danni in favore della resistente da quantificarsi anche secondo equità a discrezione del Giudice e per quanto previsto dal contratto di cessione punto 4.3.
5) IN VIA ISTRUTTORIA [omissis]
5) IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge” ed il risarcimento danni anche per lite temeraria ex art.96 c.p.c da determinarsi a discrezione del Giudice”.
I.3. Su richiesta di parte convenuta, è stata fissata l'odierna udienza per la discussione in ordine alle eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta.
******
II. È fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della parte ricorrente, per quanto segue, rammentandosi come pur trattandosi di questione preliminare essa attiene pur sempre al merito della contesa, richiedendo una valutazione e conseguente pronuncia di merito dell'autorità giudicante.
Nella presente vicenda, il rapporto negoziale intercorso fra le parti è pacificamente, oltre che espressamente definito nella stessa titolazione del testo contrattuale, un contratto di cessione di azienda con riserva di proprietà
(prodotto in identica copia sub docc. 17 fasc. attoreo e doc. 5 fasc. convenuto, né vi sono mai state questioni fra le parti di difformità all'originale dei contratti prodotti in giudizio o disconoscimento degli stessi), il cui art. 3 rubricato
“Riserva della proprietà” prevede al primo periodo che “La presente cessione è fatta ed accettata con la riserva di proprietà a favore della parte cedente ai sensi dell'art. 1523 del codice civile per cui la parte cessionaria acquisterà la proprietà dell'azienda con il pagamento integrale del prezzo, pur assumendone dal momento della consegna i rischi. Ad avvenuto pagamento la parte cedente è obbligata a rilasciare idonea quietanza a richiesta e spese della parte cessionaria indicando i mezzi impiegati per il pagamento del prezzo”.
Nel ricorso introduttivo, parte attrice ha assunto a più riprese di aver versato integralmente il prezzo, cfr. pag. 3 lett. Q “il convenuto ha però preferito incassare i danari delle cambiali fino all'ultimo centesimo” (cambiali utilizzate come mezzo di pagamento del prezzo della cessione), lett. S “che, tutte le cambiali ed i debiti derivanti dall'atto di compravendita sono stati onorati dall'attrice fino all'ultimo centesimo”, lett. T “che, oggi si producono tutti gli effetti cambiari e i bonifici ed assegni circolari che la ha pagato al CP_1 convenuto ed anche a saldo dei canoni di locazione arretrati (euro 3000.00 a favore di del 28.02.2022) dopo la chiusura forzata del locale Parte_5 per esclusiva responsabilità del convenuto”.
Sin dalla comparsa costitutiva (pag. 3), parte convenuta ha contestato la circostanza asserendo di aver ricevuto il minor importo di euro 45.000,00 sui
47.000,00 concordati, non essendosi quindi prodotto l'effetto traslativo dell'azienda e mancando l'atto definitivo di quietanza che controparte non ha depositato.
A fronte di tale eccezione (integrante altrettanto inadempimento della cessionaria rispetto alle obbligazioni assunte nel contratto di cessione d'azienda), parte attrice non ha - nella prima memoria utile, id est nota scritta ex art. 127ter c.p.c. sostituiva della prima udienza fissata al 22.7.2025 - né avanzato una contestazione specifica dal punto di vista fattuale né offerto prova dell'avvenuto integrale pagamento, limitandosi ad asserire - in modo, peraltro, inconferente rispetto all'altrui eccezione - che “Nessuno ha mai vietato al convenuto di attivarsi per recuperare le presunte somme di cui nessuna quantificazione viene effettuata da controparte. Evidentemente il convenuto ha ben incassato il prezzo della compravendita”, laddove invece il convenuto aveva ben indicato il quantum di prezzo mancante, sostenendo di aver ricevuto euro
45.000,00 sui concordati euro 47.000,00.
All'odierna udienza, senza soffermarsi dal punto di vista giuridico sull'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva della propria assistita, il procuratore attoreo (con affermazioni contrarie rispetto a quanto sino a oggi sostenuto nei propri scritti difensivi) ha ammesso il mancato pagamento delle due ultime cambiali, non contestandolo e unicamente deducendo, in proposito, che il convenuto sarebbe ben a conoscenza delle ragioni che hanno condotto a siffatto inadempimento.
Pertanto, la circostanza del mancato pagamento integrale del prezzo di cessione è da dirsi definitivamente acclarata in causa e, per tale ragione e in applicazione dell'art. 3 del contratto inter partes, deve affermarsi che la cessione d'azienda non si è perfezionata.
Da ciò discende, in punto di merito: da un lato, l'infondatezza de plano delle domande attorea sub 1) volta ad “accertare e dichiarare che il convenuto … ha venduto una attività commerciale meglio identificata nel rogito del 18.01.2017 … carente [ecc.]”, non essendosi invero perfezionata alcuna vendita per quanto appena detto e sub 5) volta ad “Accertare e dichiarare che il convenuto ha incassato regolarmente tutte le somme di cui al rogito come da documenti e ricevute di pagamento e cambiali prodotte al Giudice (documento 19)”, circostanza smentita dalla stessa parte attrice in forza delle dichiarazioni rese in data odierna dal procuratore attoreo;
dall'altro lato, la carenza di legittimazione attiva della parte attrice a formulare in via giudiziale le restanti domande, di contenuto risarcitorie, in quanto tutte presupponenti l'avvenuto trasferimento dell'azienda in favore dell'attrice, evenienza tuttavia non verificatasi stante la pattuita riserva di proprietà in capo al cedente in ipotesi di mancato pagamento integrale del prezzo di cessione.
Tanto basta a respingere le domande attoree, assorbita ogni altra questione.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza attorea e si liquidano, in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa
(indeterminabile, bassa complessità) e alla consistenza dell'attività processuale svolta, ridotti quindi i compensi rispetto ai medi tabellari sia per la fase di trattazione/istruttoria limitata al deposito di note d'udienza, sia per la fase decisionale svolta in forma semplificata all'odierna udienza senza deposito di scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra questione disattesa o assorbita:
1) respinge le domande attoree per le ragioni di cui in parte motiva;
2) condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 5.300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
Pistoia, 11.12.2025
Il giudice dr. LU NI
UDIENZA del 11/12/2025 tenuta dal giudice dr. LU NI
Il giorno 11/12/2025 alle ore 13:05 la causa è chiamata avanti al giudice dr.
LU NI.
Compaiono:
- l'avv. GIUSEPPE ROSCITANO per Controparte_1
- l'avv. LUCA CHITI per , presente personalmente CP_2
L'avv. Chiti in primis rileva l'irritualità delle note e memorie avversarie, per il resto si riporta alle eccezioni preliminari sollevate in comparsa in particolare in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione attiva della controparte, evidenziando altresì il mancato esperimento del procedimento di mediazione: per il resto si riporta a tutto quanto dedotto in comparsa, deducendo l'infondatezza della richiesta di controparte, anche con pretese spropositate e fuori luogo.
L'avv. Roscitano si dichiara remissivo in punto di mediazione, quanto alle due ultime cambiali non pagate dall'attrice dichiara che la controparte ben sa il motivo del mancato pagamento, ma di non poterle scrivere;
dichiara la propria disponibilità a cercare una soluzione transattiva.
L'avv. Chiti rileva che in ricorso controparte dichiarava di aver pagato tutte le cambiali fino all'ultima, mentre oggi dichiara diversamente: insiste nell'eccezione di carenza di legittimazione attiva, non essendovi stato alcun atto notarile traslativo.
Il giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione in ordine alle eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta;
all'esito, pronuncia sentenza provvedendo al relativo deposito.
Il giudice dott.ssa LU NI Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia
In Nome del Popolo Italiano all'udienza del 11/12/2025 il giudice dr. LU NI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 821/2025 tra le parti:
Attrice: ), CP_1 Controparte_1 C.F._1 con l'avv. ROSCITANO GIUSEPPE ( ) C.F._2
Convenuto: ( , CP_2 C.F._3 con l'avv. CHITI LUCA ( ) C.F._4
Ritenuto in fatto ed in diritto
I.1. Ricorre ex art. 281decies c.p.c. nei confronti di Parte_1
, chiedendo: CP_2
“
1. in via principale - Accertare e dichiarare che il convenuto CP_2
(CAIRO) EGITTO 16.11.1961 residente a [...]
PESCIA 50017 CAP) - ha venduto una attività commerciale meglio identificata nel rogito del 18.01.2017 carente delle Parte_2 caratteristiche riportate nell'atto allegato avendo incassato una somma pari al doppio del valore effettivo dell'attività di (denominato dopo Parte_3
l'acquisto “ RISTORANTE PIZZERIA LA CONTESSA” ) tradendo la fiducia e la buona fede di;
Controparte_1
2. Accertare e dichiarare che il convenuto con il suo comportamento illegale e spregiudicato ha causato alla ricorrente un danno stimabile in euro 78.500.00, o delle somme maggiori o minori che risulteranno in corso di processo;
3. Accertare e dichiarare che mai nessuna proposta transattiva o di bonario componimento è stata avanzata dal convenuto nonostante le raccomandate inviate dal collega depositate quali documenti in atti;
Testimone_1
4. Accertare , dichiarare che il convenuto è debitore della CP_2 signora della somma di euro 78.500.00 o delle Controparte_1 somme maggiori o minori che risulteranno in corso di processo;
5. Accertare e dichiarare che il convenuto ha incassato regolarmente tutte le somme di cui al rogito come da documenti e ricevute di pagamento e cambiali prodotte al Giudice (documento 19);
6. Accertare e condannare il convenuto al pagamento nei CP_2 riguardi della ricorrente della somma di euro 78.500 Controparte_1 nei confronti dell'attrice o delle somme maggiori o minori che risulteranno in corso di processo;
7. Condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario al 15%, secondo il tariffario forense con distrazione a favore del procuratore nominato in atti antistatario di tutto.
8. Emettere sentenza immediatamente esecutiva contro il convenuto CP_2
per come in atti generalizzato. Ai fini del pagamento del contributo
[...] unificato di cui al dpr. 115.2002 il valore del processo è con Parte_4 pagamento del contributo unificato di euro 518.00 + 27 .00 di marca bollo.
9. IN VIA ISTRUTTORIA: [omissis]”.
Quanto sopra, in relazione a contratto di cessione di azienda con riserva di proprietà stipulato fra le parti in data 18.1.2017 avente a oggetto l'azienda ubicata nel comune di Montecatini Terme Piazza Italia n. 9/10 con attività di bar pizzeria, per l'importo complessivo di euro 47.000,00.
I.2. Si costituisce in giudizio parte convenuta, preliminarmente eccependo la carenza di legittimazione attiva di parte attrice per non aver provveduto all'integrale pagamento del prezzo di cessione, in subordine ma sempre preliminarmente avanzando eccezione di improcedibilità dell'avversa domanda ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 e s.m.i., nel merito contestando la fondatezza delle avverse deduzioni e pretese e concludendo:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere
1) IN VIA PRELIMINARE, dichiarare inammissibile il ricorso presentato per carenza di legittimazione attiva per le ragione sopra esposte ovvero per non avere la resistente provveduto a saldare l'intero prezzo concordato facendo venire meno la condizione traslativa della proprietà con ogni conseguenziale pronuncia ai sensi di legge.
2) IN SUBORDINE SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'odierno ricorso improcedibile per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria per la materia oggetto di causa ed in conseguenza disporre la remissione delle parti con onere del ricorrente di esperire nel caso, precedentemente tale procedura con ogni conseguenziale di legge. 3) IN SUBORDINE NEL MERITO respingere ogni richiesta risarcitoria avanzata da controparte perché infondata in fatto e diritto perché non comprovata la responsabilità del Sig. nell'avere dichiarato e ceduta l'Azienda CP_2 con atto del 2017 alla Sig.ra comprensiva di un Controparte_1 locale/veranda infisso strutturalmente nella parte del resede tergale del fondo in locazione e quindi nella causazione dell'evento lesivo;
4) IN SUBORDINE nella non creduta ipotesi di prosecuzione del giudizio, accertare mediante CTU l'importo che sarebbe derivato quale perdita di chance di lavoro in conseguenza della rimozione di quanto descritto da controparte da conteggiarsi in compensazione unitamente alle somme ancora dovute dalla resistente pari ai due titoli cambiari ed al rimborso della cauzione ed accertare oltre interessi, accertare se ad oggi altresì la resistente abbia ceduto l'azienda de quo a terzi contravvenendo alle disposizioni contrattuali con la conseguenza del risarcimento dei danni in favore della resistente da quantificarsi anche secondo equità a discrezione del Giudice e per quanto previsto dal contratto di cessione punto 4.3.
5) IN VIA ISTRUTTORIA [omissis]
5) IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge” ed il risarcimento danni anche per lite temeraria ex art.96 c.p.c da determinarsi a discrezione del Giudice”.
I.3. Su richiesta di parte convenuta, è stata fissata l'odierna udienza per la discussione in ordine alle eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta.
******
II. È fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della parte ricorrente, per quanto segue, rammentandosi come pur trattandosi di questione preliminare essa attiene pur sempre al merito della contesa, richiedendo una valutazione e conseguente pronuncia di merito dell'autorità giudicante.
Nella presente vicenda, il rapporto negoziale intercorso fra le parti è pacificamente, oltre che espressamente definito nella stessa titolazione del testo contrattuale, un contratto di cessione di azienda con riserva di proprietà
(prodotto in identica copia sub docc. 17 fasc. attoreo e doc. 5 fasc. convenuto, né vi sono mai state questioni fra le parti di difformità all'originale dei contratti prodotti in giudizio o disconoscimento degli stessi), il cui art. 3 rubricato
“Riserva della proprietà” prevede al primo periodo che “La presente cessione è fatta ed accettata con la riserva di proprietà a favore della parte cedente ai sensi dell'art. 1523 del codice civile per cui la parte cessionaria acquisterà la proprietà dell'azienda con il pagamento integrale del prezzo, pur assumendone dal momento della consegna i rischi. Ad avvenuto pagamento la parte cedente è obbligata a rilasciare idonea quietanza a richiesta e spese della parte cessionaria indicando i mezzi impiegati per il pagamento del prezzo”.
Nel ricorso introduttivo, parte attrice ha assunto a più riprese di aver versato integralmente il prezzo, cfr. pag. 3 lett. Q “il convenuto ha però preferito incassare i danari delle cambiali fino all'ultimo centesimo” (cambiali utilizzate come mezzo di pagamento del prezzo della cessione), lett. S “che, tutte le cambiali ed i debiti derivanti dall'atto di compravendita sono stati onorati dall'attrice fino all'ultimo centesimo”, lett. T “che, oggi si producono tutti gli effetti cambiari e i bonifici ed assegni circolari che la ha pagato al CP_1 convenuto ed anche a saldo dei canoni di locazione arretrati (euro 3000.00 a favore di del 28.02.2022) dopo la chiusura forzata del locale Parte_5 per esclusiva responsabilità del convenuto”.
Sin dalla comparsa costitutiva (pag. 3), parte convenuta ha contestato la circostanza asserendo di aver ricevuto il minor importo di euro 45.000,00 sui
47.000,00 concordati, non essendosi quindi prodotto l'effetto traslativo dell'azienda e mancando l'atto definitivo di quietanza che controparte non ha depositato.
A fronte di tale eccezione (integrante altrettanto inadempimento della cessionaria rispetto alle obbligazioni assunte nel contratto di cessione d'azienda), parte attrice non ha - nella prima memoria utile, id est nota scritta ex art. 127ter c.p.c. sostituiva della prima udienza fissata al 22.7.2025 - né avanzato una contestazione specifica dal punto di vista fattuale né offerto prova dell'avvenuto integrale pagamento, limitandosi ad asserire - in modo, peraltro, inconferente rispetto all'altrui eccezione - che “Nessuno ha mai vietato al convenuto di attivarsi per recuperare le presunte somme di cui nessuna quantificazione viene effettuata da controparte. Evidentemente il convenuto ha ben incassato il prezzo della compravendita”, laddove invece il convenuto aveva ben indicato il quantum di prezzo mancante, sostenendo di aver ricevuto euro
45.000,00 sui concordati euro 47.000,00.
All'odierna udienza, senza soffermarsi dal punto di vista giuridico sull'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva della propria assistita, il procuratore attoreo (con affermazioni contrarie rispetto a quanto sino a oggi sostenuto nei propri scritti difensivi) ha ammesso il mancato pagamento delle due ultime cambiali, non contestandolo e unicamente deducendo, in proposito, che il convenuto sarebbe ben a conoscenza delle ragioni che hanno condotto a siffatto inadempimento.
Pertanto, la circostanza del mancato pagamento integrale del prezzo di cessione è da dirsi definitivamente acclarata in causa e, per tale ragione e in applicazione dell'art. 3 del contratto inter partes, deve affermarsi che la cessione d'azienda non si è perfezionata.
Da ciò discende, in punto di merito: da un lato, l'infondatezza de plano delle domande attorea sub 1) volta ad “accertare e dichiarare che il convenuto … ha venduto una attività commerciale meglio identificata nel rogito del 18.01.2017 … carente [ecc.]”, non essendosi invero perfezionata alcuna vendita per quanto appena detto e sub 5) volta ad “Accertare e dichiarare che il convenuto ha incassato regolarmente tutte le somme di cui al rogito come da documenti e ricevute di pagamento e cambiali prodotte al Giudice (documento 19)”, circostanza smentita dalla stessa parte attrice in forza delle dichiarazioni rese in data odierna dal procuratore attoreo;
dall'altro lato, la carenza di legittimazione attiva della parte attrice a formulare in via giudiziale le restanti domande, di contenuto risarcitorie, in quanto tutte presupponenti l'avvenuto trasferimento dell'azienda in favore dell'attrice, evenienza tuttavia non verificatasi stante la pattuita riserva di proprietà in capo al cedente in ipotesi di mancato pagamento integrale del prezzo di cessione.
Tanto basta a respingere le domande attoree, assorbita ogni altra questione.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza attorea e si liquidano, in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa
(indeterminabile, bassa complessità) e alla consistenza dell'attività processuale svolta, ridotti quindi i compensi rispetto ai medi tabellari sia per la fase di trattazione/istruttoria limitata al deposito di note d'udienza, sia per la fase decisionale svolta in forma semplificata all'odierna udienza senza deposito di scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra questione disattesa o assorbita:
1) respinge le domande attoree per le ragioni di cui in parte motiva;
2) condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 5.300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
Pistoia, 11.12.2025
Il giudice dr. LU NI