CASS
Sentenza 2 ottobre 2023
Sentenza 2 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/10/2023, n. 39746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39746 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: OB RB, nato a [...] 1'11/12/1954, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Sardinia Overseas s.r.l. e della S.I.A.M. s.r.1., parti civili nel procedimento a carico di: 1) OC CA, nata a [...] il [...], 2) UC AL, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 31/05/2022 della Corte di appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere PP AR;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito il difensore delle parti civili ricorrenti, Avv. Duilio Balocco, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso depositando conclusioni scritte e nota delle spese;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39746 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 20/09/2023 Avv. Giancarlo Ascanio, anche in sostituzione degli Avv. Rodolfo Meloni e Francesco Marongiu, per gli imputati OC CA e UC AL, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata nell'interesse degli imputati;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari, emessa 1'11 febbraio 2020, che aveva assolto gli imputati dal reato di appropriazione indebita loro in concorso ascritto con la formula perché il fatto non sussiste. Secondo l'imputazione, OC CA e UC AL si sarebbero appropriati di tre assegni per un importo complessivo di euro 76.000,00 emessi dalla persona offesa OB RB e dei quali gli imputati avevano il possesso a titolo di garanzia dell'eventuale restituzione delle somme da essi versate come anticipazione del corrispettivo del prezzo di acquisto di un immobile riconducibile al OB;
titoli che gli imputati, secondo l'accusa, non avevano restituito nonostante la loro sostituzione con altri titoli. Il Tribunale e la Corte di appello non avevano ritenuto provata l'ipotesi accusatoria sostenendo, attraverso l'esame delle risultanze processuali, la mancanza di prova certa che gli imputati si fossero illegittimamente appropriati degli assegni, al contrario ritenendo che essi li avessero posti all'incasso sulla base di accordi intervenuti lungo la complessa trattativa con il OB inerente alla vendita di un immobile di sua proprietà. 2. Ricorre per cassazione, ai soli effetti civili, la parte civile RB OB, in proprio e quale legale rappresentante della Sardinia Overseas s.r.l. e della S.I.A.M. s.r.I.. Deduce, con unico ricorso ed unico motivo, vizio della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta insussistenza della responsabilità degli imputati per il reato loro in concorso ascritto. La Corte di appello avrebbe basato la decisione su una acritica valutazione della testimonianza del dottor AS, commercialista degli imputati, il quale aveva riferito del verificarsi di una riunione tra le parti nella quale era stato concordato che oltre agli assegni consegnati dal OB alla OC e al UC, la parte civile dovesse consegnare altri due assegni che servivano a ristorare gli imputati per le ulteriori spese che si erano rese necessarie per l'acquisto dell'immobile valutato in oltre un milione di euro. La sentenza, pur riconoscendo che le critiche della parte civile alla ricostruzione del Tribunale non fossero peregrine, non aveva portato a logiche conseguenze tale 2 ragionamento, in particolare per quanto attinente alla mancanza di un accordo scritto tra le parti nel senso indicato dal teste AS, alla esistenza di una perizia in atti dalla quale non emergeva la necessità che gli acquirenti effettuassero ulteriori spese sull'immobile, alla esistenza di sms confermativi della tesi della parte civile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 1.Deve osservarsi, preliminarmente, che gli imputati sono stati assolti in entrambi i gradi di giudizio con motivazione conforme. La pacifica giurisprudenza di legittimità, ritiene che, in tal caso - come nell'ipotesi speculare ma opposta di doppia conforme sentenza di condanna - le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2", n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. 3^, n. 13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615). 2. Fatta questa premessa di ordine generale, occorre precisare, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, che la motivazione delle due sentenze assolutorie non risulta fondata su una apodittica valutazione delle risultanze processuali, ma su una ragionata e coordinata analisi delle stesse. In particolare, la deposizione del teste AS - il quale aveva riferito di una riunione tra le parti nella quale era stato concordato che oltre agli assegni consegnati dal OB alla OC e al UC, la parte civile dovesse consegnare altri due assegni che servivano a ristorare gli imputati per le ulteriori spese che si erano rese necessarie per l'acquisto dell'immobile valutato in oltre un milione di euro - era stata ritenuta attendibile in quanto riscontrata sia dalla fattura emessa da una società riconducibile agli imputati in ordine ai lavori effettuati, sia dalle contraddizioni tra le versioni offerte dal OB nelle varie occasioni dichiarative in uno alla mancanza di giustificazione circa la dazione di due assegni agli imputati per l'importo di euro 90.000,00 che andavano a sommarsi a quanto già ricevuto in acconto, sia per il fatto che dai messaggi intercorsi tra le parti fino a poco tempo prima della data dell'incasso degli assegni ad opera degli imputati, il OB non aveva contestato la sussistenza del credito in favore degli imputati e la legittimità -r 3 della loro intenzione di porre all'incasso, i titoli ottenuti (cfr.,, in particolare, sentenza di primo grado fgg. 12-16, richiamata da quella di appello). Ne consegue che le diverse argomentazioni della parte civile ricorrente - il OB in proprio e nella qualità - ineriscono al merito del giudizio e ad una improponibile nuova valutazione di elementi di fatto (quali la mancanza di un accordo scritto tra le parti) che sono state valutate dai giudici di merito con congrua e ragionevole motivazione, che ha tenuto conto di circostanze di fatto decisive delle quali il ricorso non fa menzione, dimostrando anche la sua genericità. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, in proprio e nella qualità, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 20.09.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente PP AR NA ER », 114 V'Yvv)
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere PP AR;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito il difensore delle parti civili ricorrenti, Avv. Duilio Balocco, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso depositando conclusioni scritte e nota delle spese;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39746 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 20/09/2023 Avv. Giancarlo Ascanio, anche in sostituzione degli Avv. Rodolfo Meloni e Francesco Marongiu, per gli imputati OC CA e UC AL, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata nell'interesse degli imputati;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari, emessa 1'11 febbraio 2020, che aveva assolto gli imputati dal reato di appropriazione indebita loro in concorso ascritto con la formula perché il fatto non sussiste. Secondo l'imputazione, OC CA e UC AL si sarebbero appropriati di tre assegni per un importo complessivo di euro 76.000,00 emessi dalla persona offesa OB RB e dei quali gli imputati avevano il possesso a titolo di garanzia dell'eventuale restituzione delle somme da essi versate come anticipazione del corrispettivo del prezzo di acquisto di un immobile riconducibile al OB;
titoli che gli imputati, secondo l'accusa, non avevano restituito nonostante la loro sostituzione con altri titoli. Il Tribunale e la Corte di appello non avevano ritenuto provata l'ipotesi accusatoria sostenendo, attraverso l'esame delle risultanze processuali, la mancanza di prova certa che gli imputati si fossero illegittimamente appropriati degli assegni, al contrario ritenendo che essi li avessero posti all'incasso sulla base di accordi intervenuti lungo la complessa trattativa con il OB inerente alla vendita di un immobile di sua proprietà. 2. Ricorre per cassazione, ai soli effetti civili, la parte civile RB OB, in proprio e quale legale rappresentante della Sardinia Overseas s.r.l. e della S.I.A.M. s.r.I.. Deduce, con unico ricorso ed unico motivo, vizio della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta insussistenza della responsabilità degli imputati per il reato loro in concorso ascritto. La Corte di appello avrebbe basato la decisione su una acritica valutazione della testimonianza del dottor AS, commercialista degli imputati, il quale aveva riferito del verificarsi di una riunione tra le parti nella quale era stato concordato che oltre agli assegni consegnati dal OB alla OC e al UC, la parte civile dovesse consegnare altri due assegni che servivano a ristorare gli imputati per le ulteriori spese che si erano rese necessarie per l'acquisto dell'immobile valutato in oltre un milione di euro. La sentenza, pur riconoscendo che le critiche della parte civile alla ricostruzione del Tribunale non fossero peregrine, non aveva portato a logiche conseguenze tale 2 ragionamento, in particolare per quanto attinente alla mancanza di un accordo scritto tra le parti nel senso indicato dal teste AS, alla esistenza di una perizia in atti dalla quale non emergeva la necessità che gli acquirenti effettuassero ulteriori spese sull'immobile, alla esistenza di sms confermativi della tesi della parte civile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 1.Deve osservarsi, preliminarmente, che gli imputati sono stati assolti in entrambi i gradi di giudizio con motivazione conforme. La pacifica giurisprudenza di legittimità, ritiene che, in tal caso - come nell'ipotesi speculare ma opposta di doppia conforme sentenza di condanna - le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2", n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. 3^, n. 13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615). 2. Fatta questa premessa di ordine generale, occorre precisare, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, che la motivazione delle due sentenze assolutorie non risulta fondata su una apodittica valutazione delle risultanze processuali, ma su una ragionata e coordinata analisi delle stesse. In particolare, la deposizione del teste AS - il quale aveva riferito di una riunione tra le parti nella quale era stato concordato che oltre agli assegni consegnati dal OB alla OC e al UC, la parte civile dovesse consegnare altri due assegni che servivano a ristorare gli imputati per le ulteriori spese che si erano rese necessarie per l'acquisto dell'immobile valutato in oltre un milione di euro - era stata ritenuta attendibile in quanto riscontrata sia dalla fattura emessa da una società riconducibile agli imputati in ordine ai lavori effettuati, sia dalle contraddizioni tra le versioni offerte dal OB nelle varie occasioni dichiarative in uno alla mancanza di giustificazione circa la dazione di due assegni agli imputati per l'importo di euro 90.000,00 che andavano a sommarsi a quanto già ricevuto in acconto, sia per il fatto che dai messaggi intercorsi tra le parti fino a poco tempo prima della data dell'incasso degli assegni ad opera degli imputati, il OB non aveva contestato la sussistenza del credito in favore degli imputati e la legittimità -r 3 della loro intenzione di porre all'incasso, i titoli ottenuti (cfr.,, in particolare, sentenza di primo grado fgg. 12-16, richiamata da quella di appello). Ne consegue che le diverse argomentazioni della parte civile ricorrente - il OB in proprio e nella qualità - ineriscono al merito del giudizio e ad una improponibile nuova valutazione di elementi di fatto (quali la mancanza di un accordo scritto tra le parti) che sono state valutate dai giudici di merito con congrua e ragionevole motivazione, che ha tenuto conto di circostanze di fatto decisive delle quali il ricorso non fa menzione, dimostrando anche la sua genericità. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, in proprio e nella qualità, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 20.09.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente PP AR NA ER », 114 V'Yvv)