Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2001, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' " CANCELLERIA REPUBBLICA ITALIANA 0 1 8 6 / 0 1 IN NOME DEL POPOLO 8 CO CASSAZIO E LA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente R.G.N. 17940/99 - Consigliere Cron.3989 Dott. Attilio CELENTANO Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere- Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud. 21/11/00 Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere C.C. - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 DI ES, elettivamente domiciliato in ROMA per diritti L.
1-9 FEB. 2007 VIA DONATELLO 75, presso lo studio dell'avvocato IL CANCELLIERE GIOVANNI DE ROSIS MORGIA, rappresentato e difeso CANCELLERIA dall'avvocato ES DI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - intimato UFFICIO COPIE avverso la sentenza n. 1197/99 della Corte suprema di Richiesta copia studio dal Sig. AGT cassazione di ROMA, depositata il 13/02/99 R.G.N. 3000 per diritti L. 1112.02.01 2000 12901/96; IL CANCELLIERE 4781 udita la relazione della causa svolta nella camera di -1- consiglio il 21/11/00 dal Consigliere Dott. Paolo - STILE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. RAFFAELE CENICCOLA, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le ulteriori statuizioni di legge. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato il 20 settembre 1999 ES CO chiede, prospettando un unico articolato motivo di censura, la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n.1197 del 13 febbraio 1999 che, in accoglimento del ricorso proposto dall'Azienda Sanitaria Locale di Catanzaro n.7, ha cassato la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 23 marzo 1996 e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di condanna dell'Ente all'integrale pagamento delle spese di ricovero, in istituto specializzato d'altra regione, della defunta signora LA LA, moglie del CO, rimborsato solo in misura di due terzi. La S.C., sulla base della Legge Regionale Calabria 16 gennaio 1975, nel testo integrato con L.R. 13 dicembre 1976 n.20, riteneva non corrette le argomentazioni del Tribunale, secondo le quali non sarebbe consentito escludere un rimborso integrale, indipendentemente dalle condizioni reddituali dell'assistito "in casi particolarmente gravi e delicati”. L'Azienda Sanitaria Locale n.7 non si è costituita. Il P.G. ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo di ricorso, il CO, invocando gli artt. 395 n.4 e 391 bis c.p.c., con riferimento alle leggi Regionali 16 gennaio 1975 n.2 e 2 giugno 1980 n.18 nonché alla legge 22 dicembre 1978 n.833, demuncia errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa. In particolare, il ricorrente deduce che l'impugnata sentenza sarebbe effetto di errori di fatto “per avere attribuito alla sig.ra LA LA la determinazione di ricoverarsi presso un istituto di altissima specializzazione fuori del territorio regionale", mentre la stessa non si ricoverò sua sponte presso detto istituto, ma venne invece “trasferita” da un Ospedale Regionale ad un'altra struttura italiana capace di effettuare normali esami e normali interventi chirurgici perché in possesso delle idonee attrezzature, carenti invece nella struttura ospedaliera ricoverante;
ed ancora con ciò confermando il precedente rilievo- "per avere erroneamente supposto che il trasferimento della sig.ra LA fosse avvenuto dall'Ospedale Pugliese di Catanzaro alle Cliniche Gavezzeni di Bergamo e, quindi, fuori Regione per l'altissima specializzazione di tale struttura", mentre la verità positivamente stabilita ed emergente dagli atti e documenti di causa evidenziava che la circostanza era scaturita unicamente "dalle carenze ospedaliere calabresi incapaci di diagnosticare il male e curarlo come tutti gli altri ospedali della Repubblica Italiana". Tali errori di fatto avrebbero indotto i giudicanti a ritenere legittima, giusta e costituzionalmente corretta l'applicazione al caso in esame di una Legge Regionale preesistente a quella istitutrice del Servizio Sanitario Nazionale (legge n.633 del 23-12-1978) e addirittura superata dalla innovativa e successiva L.R. del 2 giugno 1980". Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che non ogni errore in cui sia eventualmente caduto il giudicante, ancorché rilevante ai fini del decidere, giustifica la revocazione della sentenza dallo stesso emessa. Invero -come rimarcato dal P.G.- l'errore di fatto previsto dall'art.395 n. 4 c.p.c. ed idoneo a costituire (a seguito delle pronunce della Corte costituzionale n.17 del 1986 e n.36 del 1991, nonche' dell'entrata in vigore dell'art.391 bis c.p.c., nel testo di cui all'art.67 della legge n.353 del 1990) motivo di revocazione delle sentenze emesse nel giudizio di cassazione deve consistere al pari ->>> dell'errore revocatorio imputabile al giudice di merito nell'affermare o - supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto la cui verita' risulti invece esclusa o accertata, in modo indiscutibile, in base al tenore degli atti e documenti di causa;
deve avere carattere decisivo, nel senso che deve 2 sussistere un rapporto di causalita' necessaria tra l'erronea supposizione e la pronuncia resa dal giudice, tale che, una volta eliminato l'errore, cada il presupposto su cui la pronuncia e' fondata e senza il quale essa non puo' sorreggersi;
non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata e presentarsi, infine, con i caratteri della evidenza e della obiettivita'. E' da escludere, quindi, che tale mezzo di impugnazione possa essere utilizzato in relazione ad errori che non abbiano il carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilita', senza rendere necessarie argomentazioni induttive e tantomeno particolari indagini ermeneutiche e, comunque, in relazione ad errori incidenti su fatti che, non decisivi in se stessi, devono essere valutati nel piu' ampio contesto del complesso delle risultanze di causa. Del pari detto rimedio straordinario non e' concesso contro errori di criterio nella valutazione del fatto (che concretano un vizio del ragionamento del giudice), bensi' contro l'errore consistente in un vizio di assunzione del fatto, il quale comporti che il giudice non statuisca su quello realmente controverso;
con la conseguenza che non e' ammissibile il rimedio della revocazione nel caso in cui il giudice abbia giudicato in un certo modo non perche' ignorava i documenti e gli atti di causa ma perche' li ha erroneamente interpretati, confondendoli tra loro ed incorrendo, quindi, in un tipico errore di apprezzamento (vedi Cass. sez. un., sent. n1094 del 1998; Cass. sent. n. 1604 del 1998; sent. n.9416 del 1997; sent. n.8118 del 1997; sent. n. 10794 del 1996). Nel caso concreto gli errori denunciati non costituiscono errori di fatto nel senso sopra specificato, in quanto dalla impugnata sentenza-come osservato dal P.G.- non si rileva ictu oculi l'erronea percezione delle circostanze di fatto poste a fondamento della istanza revocatoria né le medesime sembrano assumere carattere di decisività ai fini della decisione resa, mentre, con la rimanente parte di censura si prospetta in realtà un errore di giudizio, su questioni, peraltro oggetto di specifico esame da parte del Giudice di legittimità. Nulla sulle spese, non essendosi, la parte intimata, costituita.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla sulle spese. Roma, 21 novembre 2000. Il Presidente Il Consigliere est. Vincenzo Cresse Vadosy Stillie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 9 FEB. 2001 oggi, IL COLLABORATORE 2 DI CANCELLERM 3 I 0 A 1 3 D S 5 . S , T A O . R T L , L N A ' A O L S 3 B L E 7 I E P - S D D 8 - I I A 1 N S T 1 G S N E O O E S P A G I M D A I G E E , A O L T O D T R I E A T T R S L I I L N D G E E E S D O R E 4