Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 700
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per vizi formali e materiali e incertezza del contenuto

    La Corte rileva che la ricorrente ha ricevuto una precedente intimazione di pagamento, divenuta definitiva, la cui notifica ha interrotto il decorso di ogni termine pregiudizievole, rendendo tempestiva la notifica dell'atto impugnato. Le eccezioni relative all'omessa notifica degli atti sottostanti e alla prescrizione sono infondate.

  • Rigettato
    Estinzione del diritto per prescrizione maturata

    La notifica della precedente intimazione di pagamento ha interrotto il decorso di ogni termine pregiudizievole, spostando il termine di decadenza in avanti di ulteriori 5 anni, fino al 2026. Pertanto, la notifica dell'atto impugnato è tempestiva e le eccezioni relative alla prescrizione sono infondate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 700
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 700
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo