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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 700/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4065/2024 depositato il 09/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. In Liquidazione - 04028260877
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202401012043182095159959 TARSU/TIA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 110/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 09/05/2024 la signora EC CO con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'ATO CT 3 Resistente_1 spa, avverso l'intimazione ad adempiere n. 20241012043182095159959 del 16/01/2024 notificata il 23/02/2024 relativa a TIA di euro 564,88.
Premetteva:
che non sono mai stati notificati, gli atti di accertamento/liquidazione essenziali e prodromici, precedenti o presupposti, quali avvisi di accertamento, ingiunzioni, ruoli e cartelle ecc...;
che in seno all'atto impugnato non si riscontrano gli elementi essenziali previsti per legge, tra i quali l'immobile a cui si riferisce, il dettaglio degli importi chiesti a titolo di omesso tributo, né gli interessi, né le sanzioni, né le annualità pretese;
che dalla tabella allegata a pag. 3, sembrerebbe che gli interessi, seppur non specificati, siano stati conteggiati dal 01.01.2014, pertanto è presumibile, dato che nell'atto in questione non ve n'è traccia alcuna, che si tratti di pretese creditorie risalenti ad anni antecedenti al 2014 e dunque ormai prescritte.
Infatti, trattandosi di tributi, che soggiacciono a termine di prescrizione quinquennale, la pretesa creditoria vantata non può che essere ormai prescritta, non avendo mai l'istante ricevuto, né gli atti prodromici né atto alcuno che comportasse l'interruzione dei termini di prescrizione, pertanto da ritenersi totalmente infondata, illegittima, nulla, annullabile ed inesistente e, in quanto tale, deve essere annullata.
Eccepiva:
NULLITA' PER VIZI FORMALI E MATERIALI DEGLI ATTI IMPUGNATI ED INCERTEZZA DEL
CONTENUTO. Preliminarmente, ribadiva che all'interno dell'atto impugnato non si riscontrano gli elementi essenziali previsti per legge, sino al punto da rendere totalmente incerto, per l'istante, a che titolo venga richiesto il pagamento delle somme in essi contenute. Infatti, innanzitutto, non si rinviene, in nessuna pagina dei documenti in questione in relazione a quale anno/anni si riferisca la pretesa creditoria. Inoltre, non v'è traccia alcuna neppure di quale sia l'immobile in relazione al quale si asserisce il mancato assolvimento del tributo in questione, né la sua ubicazione, rendendo pertanto, ancora una volta, impossibile al contribuente, comprendere il titolo e le ragioni della pretesa creditoria. Ancora, l'atto impugnato, manca totalmente dei dettagli degli importi chiesti, non si comprende infatti l'importo dell'eventuale omesso tributo, né tantomeno degli interessi e delle sanzioni. Citava giurisprudenza di legittimità;
INTERVENUTA ESTINZIONE DEL DIRITTO – IN ORDINE ALLA PRESCRIZIONE MATURATA. Rilevava, che la pretesa creditoria risulta irrimediabilmente colpita da un'evidente ed indubitabile causa estintiva, e, conseguentemente, non può essere più attivata. Tale circostanza, peraltro, è di massima evidenza e incontestabile, e sorprende che l'Ente convenuto ingiunga il pagamento, di tali somme, rispetto alle quali, come lo stesso poteva facilmente constatare conteggiando gli anni trascorsi, non vanta oggi più alcun diritto. Se effettivamente ha rispettato la sequenza procedimentale e notificato gli atti, avrebbe dovuto attivarsi in executivis anni fa. Citava giurisprudenza di legittimità.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, con salvezza di diritti ed onorari.
Allegava documentazione
In data30/07/2024 si costituiva la parte resistente, la quale chiedeva, in via preliminare la verifica della tempestività del ricorso e del deposito dello stesso ai sensi degli artt. 21 e 22 D.Lgs. n. 546/1992.
Controdeduceva:
che la Resistente_1 s.p.a. ha rispettato in modo scrupoloso la sequenzialità dell'emissione degli atti di accertamento e di ingiunzione sottostanti all'atto impugnato, notificandoli correttamente presso la residenza dell'odierna ricorrente, nel pieno rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalla legge. La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è, infatti, assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di atti determinati, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo precipuo di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto (nel caso di specie, degli atti di accertamento) costituirebbe un vizio procedurale che comporterebbe la nullità dell'atto consequenziale notificato. Da quanto fin qui dedotto ed eccepito, scaturisce, inoltre,
l'inammissibilità di qualsivoglia eccezione concernente il merito della pretesa impositiva, in quanto formulata in violazione dell'art. 21, D.Lgs. n. 546/1992;
che appare del tutto evidente e incontrovertibile come la notifica degli atti prodromici e il rispetto del procedimento notificatorio degli atti di accertamento e di riscossione abbia interrotto i termini di prescrizione cui è soggetta la tassa oggetto di odierno ricorso. Sul punto si ricorda, invero, come la T.I.A., nella qualità di tributo locale, soggiace al termine di prescrizione di cinque anni. L'applicabilità del termine di prescrizione breve è stata più volte ribadita dalla Suprema Corte, la quale ha sostenuto che i tributi locali, diversamente da quelli erariali, rappresentano prestazioni periodiche, rientrando così nell'ambito di applicazione dell'art. 2948, comma 4, c.c. In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che “la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 4, c.c. […] si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo, di guisa che soltanto con il protrarsi del trascorrere del tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore per il tramite della ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre, citava giurisprudenza di legittimità;
che l'atto impugnato è legittimo anche sotto l'aspetto della motivazione, stante che il medesimo atto è chiaro e dettagliato in quanto, oltre a richiamare la normativa di riferimento, indica i documenti sottostanti alla stessa intimazione, mettendo il destinatario dell'atto nella condizione di comprendere pienamente il fondamento della pretesa contributiva il cui adempimento viene intimato. Invero, l'intimazione ad adempiere, a differenza dell'avviso di accertamento, fa specifico riferimento a degli atti prodromici che già, in tempi anteriori, hanno informato il contribuente circa le motivazioni giuridiche e di fatto sulla quale si basava la pretesa tributaria. Tale sequenzialità di atti è fondamentale per valutare correttamente l'adeguatezza della motivazione contenuta nell'ultimo atto di intimazione. A tal proposito, l'art. 7 della L. n.
212 del 27.07.2000 richiede che qualora nella motivazione si faccia riferimento ad un altro atto, “questo deve essere allegato dall'atto che lo richiama”. Citava giurisprudenza di legittimità e di merito. Ribadiva, pertanto che non può ravvisarsi un difetto di motivazione nell'atto impositivo, che espressamente indichi gli anteriori avvisi di accertamento (o, nel caso di specie, gli atti prodromici rappresentati dalle ingiunzioni di pagamento) già notificati all'intimato, non sussistendo un'effettiva limitazione del diritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione di pagamento ricevuta” (CTR Calabria, sent. n. 72 del 07.01.2021). Invero, la ricorrente, era perfettamente a conoscenza della sussistenza dei carichi tributari.
Concludeva opponendosi all'annullamento dell'atto impugnato e faceva riserva di formulare ogni altra eccezione e/o rilievo e produrre ulteriore documentazione.
Allegava: Procura alle liti 1) Ricorso notificato;
2) Copia intimazione ad adempiere n°
202401012043182095159959 del 16.01.2024; 3) Copia Fattura 00000614 del 25.08.2016; 4) Copia ingiunzione di pagamento n° 2018 01018439900000038 e relata di notifica;
5) Copia ingiunzione di pagamento n° 202101011364831891198666 e relata di notifica.
All'udienza del 16/01/2026 la controversia è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva:
che la richiesta di pagamento di cui all'atto impugnato è legittima;
che le eccezioni in ricorso appaiono dilatorie e pretestuose, stante che, la ricorrente ha ricevuto una precedente intimazione di pagamento n. 202101011364831891198666 datata 08/11/2021, corredata di giusta ricevuta postale di ritorno attestante la ritualità della notifica stessa, così come risulta dall'esito processuale, ovvero dalla documentazione versata in atti dalla parte resistente e non contestata dalla ricorrente;
che la citata intimazione è divenuta definitiva;
che la notifica della citata intimazione di pagamento ha interrotto il decorso di ogni termine pregiudizievole, così come disciplinato dalla legge n. 296/2006 art. 1 comma 161, per cui il termine di decadenza è stato spostato in avanti di ulteriori 5 anni, fino all'anno 2026, per cui la notifica dell'atto impugnato avvenuta in data 23/02/2024 è tempestiva;
che la pretesa impositiva e la riscossione si sono perfezionati con la notifica della precedente intimazione di pagamento, pertanto, le eccezioni formulate in ricorso relative alla omessa notifica degli atti sottostanti ed alla prescrizione, vanno disattese e respinte, siccome infondate;
che ogni altra eccezione in ricorso ed ogni altra controdeduzione è superata ed assorbita dalla motivazione che precede.
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Alla soccombenza consegue il pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e conferma l'attoimpugnato. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di Resistente_1 spa che liquida in euro 200,00 oltre spese generali, IVA e cpa. Così deciso in Catania il 16/0'1/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4065/2024 depositato il 09/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. In Liquidazione - 04028260877
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202401012043182095159959 TARSU/TIA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 110/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 09/05/2024 la signora EC CO con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'ATO CT 3 Resistente_1 spa, avverso l'intimazione ad adempiere n. 20241012043182095159959 del 16/01/2024 notificata il 23/02/2024 relativa a TIA di euro 564,88.
Premetteva:
che non sono mai stati notificati, gli atti di accertamento/liquidazione essenziali e prodromici, precedenti o presupposti, quali avvisi di accertamento, ingiunzioni, ruoli e cartelle ecc...;
che in seno all'atto impugnato non si riscontrano gli elementi essenziali previsti per legge, tra i quali l'immobile a cui si riferisce, il dettaglio degli importi chiesti a titolo di omesso tributo, né gli interessi, né le sanzioni, né le annualità pretese;
che dalla tabella allegata a pag. 3, sembrerebbe che gli interessi, seppur non specificati, siano stati conteggiati dal 01.01.2014, pertanto è presumibile, dato che nell'atto in questione non ve n'è traccia alcuna, che si tratti di pretese creditorie risalenti ad anni antecedenti al 2014 e dunque ormai prescritte.
Infatti, trattandosi di tributi, che soggiacciono a termine di prescrizione quinquennale, la pretesa creditoria vantata non può che essere ormai prescritta, non avendo mai l'istante ricevuto, né gli atti prodromici né atto alcuno che comportasse l'interruzione dei termini di prescrizione, pertanto da ritenersi totalmente infondata, illegittima, nulla, annullabile ed inesistente e, in quanto tale, deve essere annullata.
Eccepiva:
NULLITA' PER VIZI FORMALI E MATERIALI DEGLI ATTI IMPUGNATI ED INCERTEZZA DEL
CONTENUTO. Preliminarmente, ribadiva che all'interno dell'atto impugnato non si riscontrano gli elementi essenziali previsti per legge, sino al punto da rendere totalmente incerto, per l'istante, a che titolo venga richiesto il pagamento delle somme in essi contenute. Infatti, innanzitutto, non si rinviene, in nessuna pagina dei documenti in questione in relazione a quale anno/anni si riferisca la pretesa creditoria. Inoltre, non v'è traccia alcuna neppure di quale sia l'immobile in relazione al quale si asserisce il mancato assolvimento del tributo in questione, né la sua ubicazione, rendendo pertanto, ancora una volta, impossibile al contribuente, comprendere il titolo e le ragioni della pretesa creditoria. Ancora, l'atto impugnato, manca totalmente dei dettagli degli importi chiesti, non si comprende infatti l'importo dell'eventuale omesso tributo, né tantomeno degli interessi e delle sanzioni. Citava giurisprudenza di legittimità;
INTERVENUTA ESTINZIONE DEL DIRITTO – IN ORDINE ALLA PRESCRIZIONE MATURATA. Rilevava, che la pretesa creditoria risulta irrimediabilmente colpita da un'evidente ed indubitabile causa estintiva, e, conseguentemente, non può essere più attivata. Tale circostanza, peraltro, è di massima evidenza e incontestabile, e sorprende che l'Ente convenuto ingiunga il pagamento, di tali somme, rispetto alle quali, come lo stesso poteva facilmente constatare conteggiando gli anni trascorsi, non vanta oggi più alcun diritto. Se effettivamente ha rispettato la sequenza procedimentale e notificato gli atti, avrebbe dovuto attivarsi in executivis anni fa. Citava giurisprudenza di legittimità.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, con salvezza di diritti ed onorari.
Allegava documentazione
In data30/07/2024 si costituiva la parte resistente, la quale chiedeva, in via preliminare la verifica della tempestività del ricorso e del deposito dello stesso ai sensi degli artt. 21 e 22 D.Lgs. n. 546/1992.
Controdeduceva:
che la Resistente_1 s.p.a. ha rispettato in modo scrupoloso la sequenzialità dell'emissione degli atti di accertamento e di ingiunzione sottostanti all'atto impugnato, notificandoli correttamente presso la residenza dell'odierna ricorrente, nel pieno rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalla legge. La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è, infatti, assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di atti determinati, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo precipuo di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto (nel caso di specie, degli atti di accertamento) costituirebbe un vizio procedurale che comporterebbe la nullità dell'atto consequenziale notificato. Da quanto fin qui dedotto ed eccepito, scaturisce, inoltre,
l'inammissibilità di qualsivoglia eccezione concernente il merito della pretesa impositiva, in quanto formulata in violazione dell'art. 21, D.Lgs. n. 546/1992;
che appare del tutto evidente e incontrovertibile come la notifica degli atti prodromici e il rispetto del procedimento notificatorio degli atti di accertamento e di riscossione abbia interrotto i termini di prescrizione cui è soggetta la tassa oggetto di odierno ricorso. Sul punto si ricorda, invero, come la T.I.A., nella qualità di tributo locale, soggiace al termine di prescrizione di cinque anni. L'applicabilità del termine di prescrizione breve è stata più volte ribadita dalla Suprema Corte, la quale ha sostenuto che i tributi locali, diversamente da quelli erariali, rappresentano prestazioni periodiche, rientrando così nell'ambito di applicazione dell'art. 2948, comma 4, c.c. In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che “la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 4, c.c. […] si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo, di guisa che soltanto con il protrarsi del trascorrere del tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore per il tramite della ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre, citava giurisprudenza di legittimità;
che l'atto impugnato è legittimo anche sotto l'aspetto della motivazione, stante che il medesimo atto è chiaro e dettagliato in quanto, oltre a richiamare la normativa di riferimento, indica i documenti sottostanti alla stessa intimazione, mettendo il destinatario dell'atto nella condizione di comprendere pienamente il fondamento della pretesa contributiva il cui adempimento viene intimato. Invero, l'intimazione ad adempiere, a differenza dell'avviso di accertamento, fa specifico riferimento a degli atti prodromici che già, in tempi anteriori, hanno informato il contribuente circa le motivazioni giuridiche e di fatto sulla quale si basava la pretesa tributaria. Tale sequenzialità di atti è fondamentale per valutare correttamente l'adeguatezza della motivazione contenuta nell'ultimo atto di intimazione. A tal proposito, l'art. 7 della L. n.
212 del 27.07.2000 richiede che qualora nella motivazione si faccia riferimento ad un altro atto, “questo deve essere allegato dall'atto che lo richiama”. Citava giurisprudenza di legittimità e di merito. Ribadiva, pertanto che non può ravvisarsi un difetto di motivazione nell'atto impositivo, che espressamente indichi gli anteriori avvisi di accertamento (o, nel caso di specie, gli atti prodromici rappresentati dalle ingiunzioni di pagamento) già notificati all'intimato, non sussistendo un'effettiva limitazione del diritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione di pagamento ricevuta” (CTR Calabria, sent. n. 72 del 07.01.2021). Invero, la ricorrente, era perfettamente a conoscenza della sussistenza dei carichi tributari.
Concludeva opponendosi all'annullamento dell'atto impugnato e faceva riserva di formulare ogni altra eccezione e/o rilievo e produrre ulteriore documentazione.
Allegava: Procura alle liti 1) Ricorso notificato;
2) Copia intimazione ad adempiere n°
202401012043182095159959 del 16.01.2024; 3) Copia Fattura 00000614 del 25.08.2016; 4) Copia ingiunzione di pagamento n° 2018 01018439900000038 e relata di notifica;
5) Copia ingiunzione di pagamento n° 202101011364831891198666 e relata di notifica.
All'udienza del 16/01/2026 la controversia è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva:
che la richiesta di pagamento di cui all'atto impugnato è legittima;
che le eccezioni in ricorso appaiono dilatorie e pretestuose, stante che, la ricorrente ha ricevuto una precedente intimazione di pagamento n. 202101011364831891198666 datata 08/11/2021, corredata di giusta ricevuta postale di ritorno attestante la ritualità della notifica stessa, così come risulta dall'esito processuale, ovvero dalla documentazione versata in atti dalla parte resistente e non contestata dalla ricorrente;
che la citata intimazione è divenuta definitiva;
che la notifica della citata intimazione di pagamento ha interrotto il decorso di ogni termine pregiudizievole, così come disciplinato dalla legge n. 296/2006 art. 1 comma 161, per cui il termine di decadenza è stato spostato in avanti di ulteriori 5 anni, fino all'anno 2026, per cui la notifica dell'atto impugnato avvenuta in data 23/02/2024 è tempestiva;
che la pretesa impositiva e la riscossione si sono perfezionati con la notifica della precedente intimazione di pagamento, pertanto, le eccezioni formulate in ricorso relative alla omessa notifica degli atti sottostanti ed alla prescrizione, vanno disattese e respinte, siccome infondate;
che ogni altra eccezione in ricorso ed ogni altra controdeduzione è superata ed assorbita dalla motivazione che precede.
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Alla soccombenza consegue il pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e conferma l'attoimpugnato. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di Resistente_1 spa che liquida in euro 200,00 oltre spese generali, IVA e cpa. Così deciso in Catania il 16/0'1/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES