Art. 2.
Il piano finanziario previsto dall'art. 8 dell'atto indicato all'art. 1 sara' istituito dopo tre anni dall'apertura dell'intera ferrovia all'esercizio.
Il piano finanziario previsto dall'art. 8 dell'atto indicato all'art. 1 sara' istituito dopo tre anni dall'apertura dell'intera ferrovia all'esercizio.