Sentenza 25 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/05/2002, n. 7683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7683 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2002 |
Testo completo
5 8 9 . 1 O A I N / I Z 4 - / R A 6 B R 2 A . de74210 T . T L S R L I . U P A . G B . I E D B IN NO0 7 6 8 3 / 0 2 R R L A REPUBBLICA ITALIANA. E T T A D A 1 I D I S 3 1 R N E E E . T S N T N I E A A S LA CORTE SU REMA DI CASSAZIONE E M Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni Presidente PAOLINI - R.G.N. 1164/01 Cron.21372 Dott. Eugenio · Consigliere AMARI Dott. Paolo Consigliere Rep. GIULIANI Consigliere Ud. 01/03/02 Dott. ES TIRELLI - Rel. Consigliere C.C. Dott. ES Antonio GENOVESE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S E N TENZA N. 74210 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE REG. ENTRATE TOSCANA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTGOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
EF SC;
intimato avverso la sentenza n. 137/99 della Commissione 2002 tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 1148 06/03/00; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 01/03/02 dal Consigliere Dott. ES Antonio GENOVESE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo EF ES, chiedeva il rimborso delle ritenute Irpef operate dal proprio datore di lavoro sulle somme corrisposte (in occasione del compimento dei 25 anni di servizio) a titolo di premio di fedeltà per ininterrotto servizio, sostenendo che l'elargizione non sarebbe reddito imponibile, ai sensi dell'art. 48, secondo comma, lett. f) del TUIR, di cui al d. P. R. n.917 del 1986. Avverso il silenzio rifiuto dell'Intendenza di Finanza il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado che accoglieva il ricorso. L'Amministrazione finanziaria proponeva appello, respinto dal giudice di secondo grado, sulla base dei requisiti di liberalità, eccezionalità, non ricorrenza e generalità, che tale emolumento possiederebbe, rendendolo esente dall'imposta. L'Amministrazione delle Finanze ha proposto ricorso per Cassazione, contenente un unico motivo nel quale si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 48, primo e secondo comma, lett. f), del TUIR, di cui al d. P. R. n.917 del 1986. Secondo l'Amministrazione si tratterebbe di emolumenti aggiuntivi che matura al compimento di un predeterminato periodo di ininterrotto servizio, che non rivestirebbero il carattere della eccezionalità, potendo addirittura essere ricorrenti a determinate scadenze temporali, ed essendo fondati sull'esistenza del rapporto di lavoro. La parte intimata non ha presentato difese. ん Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza. Motivi della decisione La richiesta del Procuratore Generale è fondata e va accolta in quanto è insegnamento consolidato di questa Corte che < In tema di imposte sui redditi, il "premio di fedelta", che il datore di lavoro sia solito erogare ai dipendenti quando raggiungano una determinata anzianità di servizio, senza discriminazioni, sulla scorta della mera durata dei rapporti e secondo scelte ripetute nel tempo e divenute consuetudinarie, non rientra nelle previsioni dell'art. 48, secondo comma, lett. f), del d. P. R. n. 917 del 1986, e, quindi, fa parte del reddito imponibile, in quanto costituisce per il datore di lavoro stesso erogazione liberale usuale e ricorrente (ancorché eccezionale e non ricorrente per ciascun beneficiario) >> (Cassazione, I sez. civile, sent. 12 giugno 1999, n. 5795, in CED, massima n. 527353, e, in seguito, anche n. 248, 681, 4132 del 1999; 4218, 4394, 4404, 4512,10743 del 2000). Il ricorso, pertanto, va accolto con la conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di appello e, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti sul fatto, può farsi luogo a pronuncia sul merito della controversia, con reiezione del ricorso introduttivo del contribuente, proposto contro il provvedimento negativo dell'Intendenza di Finanza. Le spese dell'intero giudizio vanno compensate, per l'alterno andamento delle decisioni dei giudici di merito e la mancata proposizione di difese da parte dell'intimato, nell'odierno giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, respinge il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella sede della Corte di Cassazione, il 1 marzo 2002. L'Estensore Dr. ES Antonio GENOVESE Juan Il Presidente Dr. Giovanni PAOLINI IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 25 MAG. 2002 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista E 6 N 8 5 9 O . 1 I / A Z N I 4 A - / R 6 R B 2 T A . . S T I L R . L G U P . A E B D . R I B L R E A A T A T D I D I 1 S R 3 E N E 1 T E T . S N I E N A S A E M 2