Sentenza 13 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/08/2001, n. 11073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11073 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORT SU R 01 C SSAZIONE1 1073 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 8854/00 Consigliere cron. 23693 Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO - Dott. Alessandro DE RNZIS Consigliere Ud. 24/04/01 Dott. Camillo CELADORO Consigliere ha pronunciato la seguente 285 SENTENZA sul ricorso proposto da: LI NA, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALFONSO LUIGI MARRA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MINISTERO INTERNO;
- intimato avverso la sentenza n. 1653/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 03/05/99 R.G.N. 44430/94; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1957 udienza del 24/04/01 dal Consigliere Dott. Natale -1- CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Francesco MELE l'accoglimento del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per m SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LE LI conveniva in giudizio davanti al Pretore di Napoli il Ministero dell'Interno chiedendone la condanna al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme tardivamente corrisposte per 1'invalidità civile. Con sentenza in data 8 settembre 1998 il Tribunale di Napoli rigettava l'appello dell'assicurata osservando che per i crediti m richiesti doveva trovare applicazione la y prescrizionale quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., prevista in generale per tutto ciò che deve pagarsi ad anno о in termini più brevi, non potendosi condividere la tesi che distingue il regime prescrizionale a seconda del periodo anteriore о successivo al pagamento dei ratei arretrati. L'interessata ricorre per cassazione con unico articolato motivo. Il Ministero intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Va in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità del proposto ricorso per cassazione notificato a mezzo del servizio postale. (11 deleta • Matale Capitami 3 Invero, come già questa Corte ha avuto modo di precisare, la notifica a mezzo del servizio postale del ricorso non si esaurisce con la spedizione del medesimo mediante raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario. Ne consegue che in tal caso alla data di tale consegna anziché a quella di spedizione occorre fare riferimento ai fini della verifica della del ricorso per esistenza e tempestività cassazione. Incombe, pertanto, sul ricorrente l'onere di m allegare all'originale del ricorso notificato a e t mezzo del servizio postale l'avviso di ricevimento, i a dimostrazione dell'avvenuta notifica e della sua tempestività. In difetto di tale allegazione manca la prova della notifica del ricorso per cassazione spedito a mezzo del servizio postale e della esistenza di tale notifica, con la conseguenza che si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, esclusa ogni possibilità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. (v. Cass. Sezioni Unite 26 marzo 1982 n.1893; Cass. 17 maggio 1986 n.3277; Cass. Sezioni Unite 27 febbraio 1990 n.1487; Cass. 29 marzo 1995 n.3764; Cass. 16 settembre 1995 n.9872; ecc.). Nella specie contro la sentenza depositata in data 4 maggio 1999 la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, spedito a mezzo del servizio postale all'Avvocatura Generale dello Stato in data 22 aprile 2000, senza, tuttavia, all'originale del ricorso il relativo allegare avviso di ricevimento consegnato al destinatario. Pertanto, mancando la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica e, perciò, della sua esistenza, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla va disposto per le spese del giudizio a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 24 aprile 2001 Miorius Landgjor Matale Casitanio Presidente: Vingulis Kleffi ii Cons. estansore: IL CANCELLIERD ? Depositata in Canceliera 13 A60. 2001 Oggi, CANCELLIERE Virgilio deffi 5