CASS
Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/06/2024, n. 25241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25241 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RE AN nato a [...] il [...] avverso il decreto del 10/10/2023 del TRIBUNALE di VELLETRI udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 25241 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 28/02/2024 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Assunta Cocomello, Sostituta Procuratrice generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 11 giugno 2018, il Tribunale di Velletri condannava AN CC alla pena di tre anni di reclusione ed euro 150,00 di multa, per i reati ivi ascritti ai capi "A", "B" ed "L". 2. Avverso la citata sentenza AN CC proponeva appello rivolto alla Corte di appello di Roma, che lo rigettava con sentenza del 25 ottobre 2019 confermando la sentenza di primo grado. 3. AN CC proponeva ricorso per cassazione. Con sentenza n. 2007/2022, emessa il 13 dicembre 2022, la Corte di cassazione così decideva: annullava senza rinvio, agli effetti penali, la sentenza di appello, limitatamente al capo "A", perché estinto per prescrizione;
annullava con rinvio la sentenza di appello in relazione al capo "C"; rigettava il ricorso di CC con riferimento al capo "B". 4. Il difensore di AN CC, con istanza depositata il 29 dicembre 2022, chiedeva al Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, la concessione, in favore del condannato, della sospensione condizionale della pena risultante dal citato annullamento senza rinvio. 5. Frattanto, con sentenza del 26 giugno 2023, la Corte di appello di Roma, decidendo in esito al giudizio di rinvio disposto, come sopra ricordato, dalla Corte di cassazione, dichiarava l'estinzione del reato di cui al capo "L" dell'imputazione, per intervenuta prescrizione, ed eliminava la relativa pena. 6. Con ordinanza del 10 ottobre 2023, il Tribunale di Velletri, rilevato che la pena a carico di CC risultava quella di un anno di reclusione, ma che l'istanza avrebbe dovuto essere avanzata nel giudizio di cassazione sopra citato, la dichiarava inammissibile. 7. La difesa di AN CC ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza del 10 ottobre 2023, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., inosservanza ed erronea 2 applicazione della legge penale in riferimento alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente afferma che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto accogliere l'istanza, perché il beneficio, che non poteva essere concesso nel giudizio davanti al Tribunale e alla Corte di appello in fase di cognizione, avuto riguardo al fatto che la pena inflitta superava il limite di legge, poteva essere concesso, invece, a seguito della sentenza emessa dalla Corte di cassazione il 13 dicembre 2022 (in parte senza rinvio e in parte con rinvio) e della sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in esito al giudizio' di rinvio, sentenze per effetto delle quali la pena detentiva finale era divenuta quella di un anno di reclusione, quindi inferiore al limite massimo previsto dalla legge per la concessione del beneficio. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità, che prevede la competenza del giudice dell'esecuzione per la concessione del beneficio in casi simili, e critica l'affermazione dell'ordinanza ora impugnata secondo la quale la richiesta avrebbe dovuto essere rivolta al giudice di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non può essere accolto. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in caso di annullamento senza rinvio di uno o più capi di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione provvedere sulla istanza di sospensione condizionale, avanzata ma non valutata nel giudizio di cognizione in quanto la pena complessivamente irrogata risultava superiore al limite di legge per la concedibilità del beneficio (Sez. 1, Sentenza n. 16679 del 01/03/2013, Rv. 254570 - 01). È stato chiarito che, in caso di proposizione di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna a pena superiore a quella prevista dall'art. 163 cod. pen. per la concessione della sospensione condizionale della pena, dal cui accoglimento possa derivare il ridimensionamento della sanzione entro tali limiti, il ricorrente è tenuto a reiterare, in sede di legittimità, l'istanza di concessione del beneficio già formulata nel precedente grado di giudizio e non esaminata in ragione dell'entità della pena irrogata (Sez. 4, Sentenza n. 43881 del 14/06/2018, deo. 03/10/2018, Rv. 274275 - 01). È stato precisato che, qualora a seguito di annullamento senza rinvio da parte della Corte di cassazione di uno o più capi della sentenza di condanna la misura della pena venga ricondotta nei limiti di cui all'art. 163 cod. pen., il giudice dell'esecuzione non può provvedere sull'istanza di sospensione condizionale della pena ove questa non sia stata avanzata anche nel giudizio di cognizione (Sez. 1, Sentenza n. 8262 del 08/01/2019, Rv. 275658 - 01). 3 1.2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi che il giudice dell'esecuzione è astrattamente competente a valutare una istanza di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di annullamento senza rinvio da cui derivi il ridimensionamento della pena entro i limiti di concedibilità del beneficio, ma, con riferimento al caso specifico ora in esame, deve pure affermarsi che in concreto il giudice dell'esecuzione non poteva provvedere in merito, perché non risulta che sussistesse il presupposto indicato dalla citata giurisprudenza di legittimità consistente nell'avvenuta presentazione dell'istanza nel giudizio di cognizione. 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024.
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 25241 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 28/02/2024 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Assunta Cocomello, Sostituta Procuratrice generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 11 giugno 2018, il Tribunale di Velletri condannava AN CC alla pena di tre anni di reclusione ed euro 150,00 di multa, per i reati ivi ascritti ai capi "A", "B" ed "L". 2. Avverso la citata sentenza AN CC proponeva appello rivolto alla Corte di appello di Roma, che lo rigettava con sentenza del 25 ottobre 2019 confermando la sentenza di primo grado. 3. AN CC proponeva ricorso per cassazione. Con sentenza n. 2007/2022, emessa il 13 dicembre 2022, la Corte di cassazione così decideva: annullava senza rinvio, agli effetti penali, la sentenza di appello, limitatamente al capo "A", perché estinto per prescrizione;
annullava con rinvio la sentenza di appello in relazione al capo "C"; rigettava il ricorso di CC con riferimento al capo "B". 4. Il difensore di AN CC, con istanza depositata il 29 dicembre 2022, chiedeva al Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, la concessione, in favore del condannato, della sospensione condizionale della pena risultante dal citato annullamento senza rinvio. 5. Frattanto, con sentenza del 26 giugno 2023, la Corte di appello di Roma, decidendo in esito al giudizio di rinvio disposto, come sopra ricordato, dalla Corte di cassazione, dichiarava l'estinzione del reato di cui al capo "L" dell'imputazione, per intervenuta prescrizione, ed eliminava la relativa pena. 6. Con ordinanza del 10 ottobre 2023, il Tribunale di Velletri, rilevato che la pena a carico di CC risultava quella di un anno di reclusione, ma che l'istanza avrebbe dovuto essere avanzata nel giudizio di cassazione sopra citato, la dichiarava inammissibile. 7. La difesa di AN CC ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza del 10 ottobre 2023, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., inosservanza ed erronea 2 applicazione della legge penale in riferimento alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente afferma che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto accogliere l'istanza, perché il beneficio, che non poteva essere concesso nel giudizio davanti al Tribunale e alla Corte di appello in fase di cognizione, avuto riguardo al fatto che la pena inflitta superava il limite di legge, poteva essere concesso, invece, a seguito della sentenza emessa dalla Corte di cassazione il 13 dicembre 2022 (in parte senza rinvio e in parte con rinvio) e della sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in esito al giudizio' di rinvio, sentenze per effetto delle quali la pena detentiva finale era divenuta quella di un anno di reclusione, quindi inferiore al limite massimo previsto dalla legge per la concessione del beneficio. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità, che prevede la competenza del giudice dell'esecuzione per la concessione del beneficio in casi simili, e critica l'affermazione dell'ordinanza ora impugnata secondo la quale la richiesta avrebbe dovuto essere rivolta al giudice di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non può essere accolto. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in caso di annullamento senza rinvio di uno o più capi di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione provvedere sulla istanza di sospensione condizionale, avanzata ma non valutata nel giudizio di cognizione in quanto la pena complessivamente irrogata risultava superiore al limite di legge per la concedibilità del beneficio (Sez. 1, Sentenza n. 16679 del 01/03/2013, Rv. 254570 - 01). È stato chiarito che, in caso di proposizione di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna a pena superiore a quella prevista dall'art. 163 cod. pen. per la concessione della sospensione condizionale della pena, dal cui accoglimento possa derivare il ridimensionamento della sanzione entro tali limiti, il ricorrente è tenuto a reiterare, in sede di legittimità, l'istanza di concessione del beneficio già formulata nel precedente grado di giudizio e non esaminata in ragione dell'entità della pena irrogata (Sez. 4, Sentenza n. 43881 del 14/06/2018, deo. 03/10/2018, Rv. 274275 - 01). È stato precisato che, qualora a seguito di annullamento senza rinvio da parte della Corte di cassazione di uno o più capi della sentenza di condanna la misura della pena venga ricondotta nei limiti di cui all'art. 163 cod. pen., il giudice dell'esecuzione non può provvedere sull'istanza di sospensione condizionale della pena ove questa non sia stata avanzata anche nel giudizio di cognizione (Sez. 1, Sentenza n. 8262 del 08/01/2019, Rv. 275658 - 01). 3 1.2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi che il giudice dell'esecuzione è astrattamente competente a valutare una istanza di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di annullamento senza rinvio da cui derivi il ridimensionamento della pena entro i limiti di concedibilità del beneficio, ma, con riferimento al caso specifico ora in esame, deve pure affermarsi che in concreto il giudice dell'esecuzione non poteva provvedere in merito, perché non risulta che sussistesse il presupposto indicato dalla citata giurisprudenza di legittimità consistente nell'avvenuta presentazione dell'istanza nel giudizio di cognizione. 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024.