CASS
Sentenza 24 novembre 2023
Sentenza 24 novembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2023, n. 47356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47356 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ET RE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/09/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47356 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 01/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado, emessa a seguito di rito abbreviato, con la quale RE ET era stato riconosciuto colpevole di tentato omicidio ai danni del fratello VA ed era stato condannato, con l'attenuante del risarcimento del danno, prevalente sui futili motivi, alla pena principale di quattro anni di reclusione. L'accaduto era stato giudizialmente ricostruito tramite le dichiarazioni della parte lesa e della madre di entrambi i soggetti coinvolti (presente al fatto), l'esame obiettivo dell'arma e la pertinente documentazione medica Era così emerso che l'imputato, al culmine di una banale discussione con la vittima, avvenuta in casa propria, ne era momentaneamente uscito per recarsi nella legnaia e munirsi di un'ascia. Così armato, l'imputato aveva nuovamente affrontato il fratello, sferrando con l'attrezzo plurimi colpi in direzione dell'altrui capo, del petto e di altre parti del corpo;
colpi parati e attutiti dalla pronta reazione della vittima stessa. Quest'ultima riusciva a disarmare l'aggressore, venendo da lui ulteriormente colpita con pugni, cui si sottraeva recandosi poi in ospedale per le cure del caso. 2. ET ricorre per cassazione avverso la sentenza di appello, con il ministero del suo difensore di fiducia. Il ricorso è articolato in tre motivi, che saranno illustrati nei limiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Primo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione. La lite tra i fratelli sarebbe stata verbalmente animata da parte di entrambi. VA non sarebbe affatto rimasto inerte nel corso di essa, né avrebbe accennato a lasciare l'altrui abitazione. L'aver voluto imporre la sua presenza rappresentava un'offesa ingiusta, connotata dal requisito dell'attualità. Almeno l'eccesso colposo in legittima difesa andava riconosciuto. La vittima e la madre sarebbero testimoni inattendibili, per l'inimicizia che animerebbe il primo e per lo stato confusionale in cui avrebbe versato l'altra. Le indagini, a fronte di ciò, sarebbero state superficiali. La vittima non avrebbe mai corso pericolo di vita e l'imputato avrebbe colpito il fratello un po' ovunque, ma non per ucciderlo. La testa non sarebbe stata un bersaglio, né vi sarebbe la prova che fosse stata attinta. Mancherebbero i due requisiti dell'idoneità e inequivocità dell'azione. Se avesse voluto uccidere, l'imputato l'avrebbe fatto. 2.2. Secondo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione. 2 Sarebbe maggiormente probabile che l'imputato volesse procurare lesioni, piuttosto che uccidere. Il dolo di lesioni sarebbe stato riconosciuto in tanti altri processi, anche a fronte di casi dalle conseguenze assai più gravi di quello odierno. 2.3. Terzo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla mancata concessione dell'attenuante della provocazione e delle attenuanti generiche, nonché in ordine alla pena reputata eccessiva. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi di ricorso, tra loro connessi, e congiuntamente esaminabili, non sono fondati. 2. La ricostruzione giudiziale dell'occorso è ineccepibilmente basata sulle convergenti deposizioni dei presenti, di cui la sentenza impugnata ha vagliato adeguatamente l'affidabilità, e sulla documentazione medica, alle testimonianze congruente. Se ne ricava che l'imputato volesse colpire il capo della vittima, e altre parti vitali del corpo, come il petto, e per farlo si fosse munito di un mezzo di offesa micidiale, come l'ascia. Con esso, aveva sferrato più fendenti verso tali zone dei corpo, andati a bersaglio, ancorché con forza lesiva attenuata dalla reazione difensiva della vittima. Il certificato medico attesta altresì un esito di trauma cranico, come risulta dalla sentenza di primo grado;
quindi la testa, e non solo il naso, era stata attinta. E' certo inoltre, contrariamente all'opinione del Procuratore generale requirente, che l'aggressione fu inizialmente mossa con l'attrezzo da lavoro, perché la circostanza, riferita da entrambi i testimoni, è perfettamente compatibile con le policontusioni e le escoriazíoni refertate. 3. Pluralità e direzione dei colpi, e natura del mezzo di offesa, depongono per la volontà omicida, come ineccepibilmente ritenuto da entrambi i giudici di merito. L'entità delle lesioni ex post non rileva in senso contrario, il dolo di omicidio non si misura infatti, se la morte non si verifica, sugli esiti lesivi realmente determinatisi, dovendo invece idoneità ed inequivocità dell'azione essere oggetto di prognosi postuma;
la relativa prova deve essere cioè desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta - riferiti alla situazione che si 3 presentava sul momento all'agente, in base alle condizioni umanamente prevedibili - che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più adatti ad esprimere il fine perseguito da chi agisce (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012-01; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208-01; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv. 251014-01; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, Di Salvo, Rv. 241339-01). E da tale corretto approccio ermeneutico il giudice territoriale non si è, per quanto già osservato, affatto discostato. 4. Non ricorrono poi, in tutta evidenza, gli estremi della legittima difesa. Non risulta, in punto di fatto, che la vittima fosse stata invitata a lasciare l'abitazione dell'imputato ma - se anche ciò fosse avvenuto - il rifiuto di allontanarsi non poteva, di per sé, configurare alcun «pericolo attuale di un'offesa ingiusta», che rendesse necessaria una reazione immediata e violenta. Ineccepibile è anche la raggiunta conclusione, che nella specie non possa rilevare l'eccesso colposo di cui all'art. 55 cod. pen. Esso infatti, nella legittima difesa, investe il requisito della proporzione della difesa rispetto all'offesa, una volta che si diano i presupposti requisiti dell'aggressione ingiusta attuale e della necessità di difendersi, che qui invece difettano. L'assenza di questi presupposti, in specie del bisogno di rimuovere un pericolo attuale, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e della adeguatezza dei mezzi usati (Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, Di Domenico, Rv. 279344-02; Sez. 1, Paoletti, n. 18926 del 10/04/2013 Ud. (dep. 30/04/2013 ) Rv. 256017 - 01Sez. 5, n. 26172 del 11/05/2010, Rv. 247898-01). 5. Non è fondato neppure il terzo, conclusivo, motivo. Ai fini della sussistenza dell'attenuante della provocazione, sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la risposta sia correlata alla gravità del fatto ingiusto, ovvero che sia riscontrabile una sorta di adeguatezza causale (Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, M.C., Rv. 271799-01), la cui assenza tradisce sentimenti e stati psicologici diversi dallo stato d'ira (Sez. 5, n. 24693 del 02/03/2004, Vannozzi, Rv. 228861-01), che dell'attenuante è componente costitutiva. Qui, come si ripete, non è in radice dimostrato il fatto offensivo, ma quel che balza all'occhio è, in ogni caso, l'assoluto difetto di correlazione causale tra quello nel motivo prefigurato (l'avere la vittima imposto la sua presenza in casa del fratello) e l'abnorme comportamento dell'imputato, che si pone a cesura di qualunque antefatto possa essere invocato per giustificarlo. 4 Non hanno infine pregio le censure concernenti le circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio in genere. Su quest'ultimo punto il giudice territoriale si è attestato al limite inferiore della forbice edittale, sicché non era necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata a sostegno della quantificazione (ex plurimis, Sez. 1, n. 16691 del 22/01/2009, Santaiti, Rv. 243168-01; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402-01; Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685-01). In ordine alle attenuanti generiche, invece, occorre ribadire che, al riguardo, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); come avvenuto nella specie, mediante il richiamo agli indici di gravità oggettiva del fatto e della condotta, e alla banalità dei motivi a delinquere, puntualmente rilevati e ragionevolmente poziori rispetto ad ogni altro pur prospettato elemento. 6. Il ricorso deve essere respinto, alla luce delle considerazioni che precedono. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu ali. Così deciso il 01/06/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47356 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 01/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado, emessa a seguito di rito abbreviato, con la quale RE ET era stato riconosciuto colpevole di tentato omicidio ai danni del fratello VA ed era stato condannato, con l'attenuante del risarcimento del danno, prevalente sui futili motivi, alla pena principale di quattro anni di reclusione. L'accaduto era stato giudizialmente ricostruito tramite le dichiarazioni della parte lesa e della madre di entrambi i soggetti coinvolti (presente al fatto), l'esame obiettivo dell'arma e la pertinente documentazione medica Era così emerso che l'imputato, al culmine di una banale discussione con la vittima, avvenuta in casa propria, ne era momentaneamente uscito per recarsi nella legnaia e munirsi di un'ascia. Così armato, l'imputato aveva nuovamente affrontato il fratello, sferrando con l'attrezzo plurimi colpi in direzione dell'altrui capo, del petto e di altre parti del corpo;
colpi parati e attutiti dalla pronta reazione della vittima stessa. Quest'ultima riusciva a disarmare l'aggressore, venendo da lui ulteriormente colpita con pugni, cui si sottraeva recandosi poi in ospedale per le cure del caso. 2. ET ricorre per cassazione avverso la sentenza di appello, con il ministero del suo difensore di fiducia. Il ricorso è articolato in tre motivi, che saranno illustrati nei limiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Primo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione. La lite tra i fratelli sarebbe stata verbalmente animata da parte di entrambi. VA non sarebbe affatto rimasto inerte nel corso di essa, né avrebbe accennato a lasciare l'altrui abitazione. L'aver voluto imporre la sua presenza rappresentava un'offesa ingiusta, connotata dal requisito dell'attualità. Almeno l'eccesso colposo in legittima difesa andava riconosciuto. La vittima e la madre sarebbero testimoni inattendibili, per l'inimicizia che animerebbe il primo e per lo stato confusionale in cui avrebbe versato l'altra. Le indagini, a fronte di ciò, sarebbero state superficiali. La vittima non avrebbe mai corso pericolo di vita e l'imputato avrebbe colpito il fratello un po' ovunque, ma non per ucciderlo. La testa non sarebbe stata un bersaglio, né vi sarebbe la prova che fosse stata attinta. Mancherebbero i due requisiti dell'idoneità e inequivocità dell'azione. Se avesse voluto uccidere, l'imputato l'avrebbe fatto. 2.2. Secondo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione. 2 Sarebbe maggiormente probabile che l'imputato volesse procurare lesioni, piuttosto che uccidere. Il dolo di lesioni sarebbe stato riconosciuto in tanti altri processi, anche a fronte di casi dalle conseguenze assai più gravi di quello odierno. 2.3. Terzo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla mancata concessione dell'attenuante della provocazione e delle attenuanti generiche, nonché in ordine alla pena reputata eccessiva. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi di ricorso, tra loro connessi, e congiuntamente esaminabili, non sono fondati. 2. La ricostruzione giudiziale dell'occorso è ineccepibilmente basata sulle convergenti deposizioni dei presenti, di cui la sentenza impugnata ha vagliato adeguatamente l'affidabilità, e sulla documentazione medica, alle testimonianze congruente. Se ne ricava che l'imputato volesse colpire il capo della vittima, e altre parti vitali del corpo, come il petto, e per farlo si fosse munito di un mezzo di offesa micidiale, come l'ascia. Con esso, aveva sferrato più fendenti verso tali zone dei corpo, andati a bersaglio, ancorché con forza lesiva attenuata dalla reazione difensiva della vittima. Il certificato medico attesta altresì un esito di trauma cranico, come risulta dalla sentenza di primo grado;
quindi la testa, e non solo il naso, era stata attinta. E' certo inoltre, contrariamente all'opinione del Procuratore generale requirente, che l'aggressione fu inizialmente mossa con l'attrezzo da lavoro, perché la circostanza, riferita da entrambi i testimoni, è perfettamente compatibile con le policontusioni e le escoriazíoni refertate. 3. Pluralità e direzione dei colpi, e natura del mezzo di offesa, depongono per la volontà omicida, come ineccepibilmente ritenuto da entrambi i giudici di merito. L'entità delle lesioni ex post non rileva in senso contrario, il dolo di omicidio non si misura infatti, se la morte non si verifica, sugli esiti lesivi realmente determinatisi, dovendo invece idoneità ed inequivocità dell'azione essere oggetto di prognosi postuma;
la relativa prova deve essere cioè desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta - riferiti alla situazione che si 3 presentava sul momento all'agente, in base alle condizioni umanamente prevedibili - che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più adatti ad esprimere il fine perseguito da chi agisce (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012-01; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208-01; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv. 251014-01; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, Di Salvo, Rv. 241339-01). E da tale corretto approccio ermeneutico il giudice territoriale non si è, per quanto già osservato, affatto discostato. 4. Non ricorrono poi, in tutta evidenza, gli estremi della legittima difesa. Non risulta, in punto di fatto, che la vittima fosse stata invitata a lasciare l'abitazione dell'imputato ma - se anche ciò fosse avvenuto - il rifiuto di allontanarsi non poteva, di per sé, configurare alcun «pericolo attuale di un'offesa ingiusta», che rendesse necessaria una reazione immediata e violenta. Ineccepibile è anche la raggiunta conclusione, che nella specie non possa rilevare l'eccesso colposo di cui all'art. 55 cod. pen. Esso infatti, nella legittima difesa, investe il requisito della proporzione della difesa rispetto all'offesa, una volta che si diano i presupposti requisiti dell'aggressione ingiusta attuale e della necessità di difendersi, che qui invece difettano. L'assenza di questi presupposti, in specie del bisogno di rimuovere un pericolo attuale, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e della adeguatezza dei mezzi usati (Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, Di Domenico, Rv. 279344-02; Sez. 1, Paoletti, n. 18926 del 10/04/2013 Ud. (dep. 30/04/2013 ) Rv. 256017 - 01Sez. 5, n. 26172 del 11/05/2010, Rv. 247898-01). 5. Non è fondato neppure il terzo, conclusivo, motivo. Ai fini della sussistenza dell'attenuante della provocazione, sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la risposta sia correlata alla gravità del fatto ingiusto, ovvero che sia riscontrabile una sorta di adeguatezza causale (Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, M.C., Rv. 271799-01), la cui assenza tradisce sentimenti e stati psicologici diversi dallo stato d'ira (Sez. 5, n. 24693 del 02/03/2004, Vannozzi, Rv. 228861-01), che dell'attenuante è componente costitutiva. Qui, come si ripete, non è in radice dimostrato il fatto offensivo, ma quel che balza all'occhio è, in ogni caso, l'assoluto difetto di correlazione causale tra quello nel motivo prefigurato (l'avere la vittima imposto la sua presenza in casa del fratello) e l'abnorme comportamento dell'imputato, che si pone a cesura di qualunque antefatto possa essere invocato per giustificarlo. 4 Non hanno infine pregio le censure concernenti le circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio in genere. Su quest'ultimo punto il giudice territoriale si è attestato al limite inferiore della forbice edittale, sicché non era necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata a sostegno della quantificazione (ex plurimis, Sez. 1, n. 16691 del 22/01/2009, Santaiti, Rv. 243168-01; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402-01; Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685-01). In ordine alle attenuanti generiche, invece, occorre ribadire che, al riguardo, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); come avvenuto nella specie, mediante il richiamo agli indici di gravità oggettiva del fatto e della condotta, e alla banalità dei motivi a delinquere, puntualmente rilevati e ragionevolmente poziori rispetto ad ogni altro pur prospettato elemento. 6. Il ricorso deve essere respinto, alla luce delle considerazioni che precedono. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu ali. Così deciso il 01/06/2023