Sentenza 17 settembre 2008
Massime • 2
Ai fini della legge penale militare di guerra, e quindi della sottoposizione dell'imputato alla giurisdizione militare per reati contro le leggi e gli usi della guerra commessi in danno di cittadini italiani, vanno considerati alla stregua di "nemici", nel periodo compreso tra l'8 settembre 1943 e la fine del secondo conflitto mondiale, sia le popolazioni che risiedevano in quella parte del territorio dello Stato soggetta all'autorità politico-amministrativa esercitata dalla Repubblica sociale italiana, sia l'esercito di occupazione germanico con gli altri corpi militari tedeschi, in quanto la Repubblica sociale, alleata della Germania nazista, era priva di ogni legittimazione giuridica e aveva un ruolo di mera collaborazione con l'esercito occupante.
L'abrogazione della disposizione che prevedeva la pena di morte per taluni reati militari comporta l'applicazione della legge penale comune e, conseguentemente, anche la possibilità di infliggere la sanzione dell'isolamento diurno al colpevole di più delitti per ciascuno dei quali debba essere inflitta la pena dell'ergastolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/09/2008, n. 37606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37606 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2008 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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