Sentenza 16 dicembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2019, n. 50755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50755 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2019 |
Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FE VI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 18/06/2019 dal tribunale della libertà di Napoli visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 18/06/2019 il Tribunale di Napoli sezione per il riesame delle misure cautelari confermava il decreto di sequestro preventivo emesso il 28/05/2019 dal Gip del Tribunale di Napoli, impugnato da ET VI, nei cui confronti la misura era stata disposta, avente ad oggetto un'imbarcazione e due motori entrofuoribordo, in relazione al contestato reato di ricettazione.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del ET eccependo il vizio di motivazione con riferimento all'art. 321 cod. proc. pen. e l'insussistenza del fumus commissi delicti;
in particolare, ha lamentato l'omesso esame della documentazione presentata dalla difesa attestante il regolare acquisto del natante (scrittura privata del 14/05/2019, copia di titoli di credito, polizza assicurativa) nonché la mancanza di argomentazioni circa il periculum in mora.
3. Il ricorso è inammissibile perché il ricorrente ripropone in sede di legittimità i motivi a base della richiesta di riesame senza confrontarsi criticamente con la motivazione della ordinanza impugnata: il tribunale, con argomentazioni immuni da vizi logici e da errori giuridici, ha infatti indicato gli elementi atti ad integrare il fumus commissi delicti della ricettazione;
l'inattendibilità dei documenti esibiti dalla difesa (il contratto di acquisto privo di data certa, la mancata corrispondenza del nome del venditore con quello risultante dai documenti di trasporto, la falsificazione del documento d'identità presentato al corriere); le manovre fraudolente finalizzate all'approdo del natante in Campania dal Veneto;
l'irrilevanza in questa sede dei gravi indizi in ordine alla provenienza illecita del mezzo;
il periculum in mora per il rischio di cessione a terzi ovvero di attività ulteriori di occultamento.
4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 7 novembre 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Luigi Agostinacchio Dott. Matilde C