Sentenza 17 maggio 2001
Massime • 1
Nell'indagine diretta a delimitare il confine tra due fondi contigui costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico rivestono importanza fondamentale i tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamati con valore negozialmente vincolante; in siffatta ipotesi, allorché i dati sul confine desumibili dai tipi di frazionamento non siano fra loro concordanti, in difetto di altri elementi concreti di individuazione, dovrà darsi prevalenza a quello risultante dal tipo di frazionamento allegato al titolo anteriormente formatosi e trascritto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/05/2001, n. 6770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6770 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO - rel. Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. VINCENZO MAZZACANE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EL TA, EL VE AN, AN CE, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell'avvocato CERQUETTI ADRIANO, che li difende unitamente all'avvocato MODENA MARZIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
NI EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GOLAMETTO 4, difeso dall'avvocato RADICCHI CRESCENTINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 282/98 del Tribunale di PERUGIA, depositata il 16/04/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/00 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato Crescentino RADICCHI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 7 febbraio 1986 UN TE, RA TE LU e TI LU - premesso: che con atto pubblico di compravendita del 29 gennaio 1977, trascritto il 28 febbraio successivo, esse UN e RA TE avevano acquistato in comunione dalla Confraternita del Santo Rosario un lotto edificabile esteso in Todi are 0,07.50, identificato nel tipo di frazionamento redatto sulla scorta dei dati catastali dal geometra. Mencacci, allegato all'atto di acquisto ed in questo espressamente richiamato, confinante, fra gli altri lotti, con quello acquistato, dalla Confraternita medesima, da NO MO;
che successivamente con atto pubblico del 6 aprile 1977 essa RA TE aveva ceduto a TI LU un quarto della sua quota di detta proprietà immobiliare;
che la linea di demarcazione del loro lotto con quello contiguo del MO era incerta essendo infatti insorte divergenze con il "vicino" in ordine alla posa di una recinzione da costui eretta - convennero in giudizio, dinanzi al pretore di Todi, il MO, perché si accertasse il confine fra i lotti contigui.
Costituitosi nel giudizio, il convenuto aderì all'accertamento richiesto "ex adverso" essendo infatti insorte con i "vicini" contestazioni sulla posizione della linea confinaria. In particolare, il MO assunse di aver acquistato dalla Confraternita, con atto pubblico di compravendita del 12 ottobre 1974, un lotto di terreno esteso mq. 1000, secondo il tipo di frazionamento allegato all'atto di vendita ed in questo espressamente richiamato, redatto sulla base delle mappe catastali dal geometra CC. Costui, prima della stipula dell'atto di vendita, aveva provveduto alla visiva delimitazione del lotto con l'infissione di appositi paletti;
sulla base di questa delimitazione erano stati successivamente identificati gli altri lotti posti in vendita dalla Confraternita, in questi compresi quello venduto alle TE. Espletata consulenza tecnica diretta alla identificazione della linea confinaria, il pretore adito, con sentenza del 10 luglio 1987, essendosi attenuto nella identificazione della posizione dei fondi a quella desumibile dai rispettivi titoli di acquisto, stabilì il confine fra i due lotti nella linea congiungente il vertice "a" sito all'interno della proprietà TE, e quello "b", interno alla proprietà già recitata del MO.
Adito con il gravame di costui, resistito dalle TE e dal LU, il tribunale di Perugina, disposta la rinnovazione della indagine tecnica ed espletato il mezzo di prova testimoniale, con sentenza del 16 aprile 1998, ha identificato la linea confinaria in quella della recinzione eretta dal MO.
Risolutivi della questione, secondo il tribunale, erano gli esiti del mezzo di prova testimoniale non essendo il giudice, adito con l'azione di regolamento di confini, vincolato a mezzi di prova gerarchicamente preordinati, con salvezza del criterio residuale delle risultanze catastali.
Il secondo consulente aveva rilevato che la congiungente a - b, indicata dal pretore come linea confinaria, e il muro di recinzione eretto dal MO non coincidevano;
infatti secondo l'esperto il manufatto era risultato ubicato al di là di quella linea e nell'ambito del lotto delle TE e del Lucani, mentre l'esito del mezzo di prova testimoniale, secondo l'esperto, aveva fatto acquisire l'ubicazione di quel manufatto all'interno della "confinazione", segnata dai paletti, del lotto venduto al MO.
In proposito doveva rilevarsi che il teste Fernando TI, legale rappresentante della Confraternita venditrice dei due lotti, aveva dichiarato: di aver affidato al geometra CC la "confinazione", mediante infissione di paletti rossi, del lotto poi venduto al MO con l'atto pubblico del 12 ottobre 1974; di aver presenziato a quell'operazione, in base alla quale successivamente si determinarono i confini degli altri lotti successivamente venduti;
che il MO aveva eretto la recinzione lungo la "congiungente" di quei paletti così che il manufatto insisteva sul suo terreno;
che al momento della stipula dell'atto di vendita del lotto alle TE non si era reso conto della erroneità del tipo di frazionamento commesso al geometra Mencacci, il che gli era stato anche fatto presente dalle TE;
che aveva incaricato il geometra CC di verificare la "situazione".
Queste circostanze erano stata confermate dal geometra CC;
costui assunto quale teste aveva riferito che la recinzione del MO insisteva sulla "congiungente" di quei paletti da lui stesso infissi.
Le esposte considerazioni inducevano ad identificare la linea confinaria nella "faccia esterna" della recinzione eretta dal MO.
Per la cassazione di detta pronunzia, esponendo un complesso motivo di doglianza, ricorrono le TE ed il LU;
resiste con controricorso, poi illustrato da una memoria, il MO. Motivi della decisione
Con l'unico motivo del ricorso, in relazione ai nn 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., le TE ed il LU denunziano la violazione e comunque la falsa applicazione dell'art. 950 c.c. nonché il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia.
Il giudice dell'appello, dissentendo dal pretore, ha affermato che in tema di regolamento di confine può scegliere gli elementi ritenuti decisivi senza altro vincolo di pregiudiziali criteri gerarchicamente preordinati che quello derivante dalla funzione espressamente considerata sussidiaria dall'art. 950 c.c. delle mappe catastali.
Non ha quel giudice considerato il consolidato principio di diritto a tenore del quale in "subiecta materia" i titoli di acquisto con gli allegati tipi di frazionamento se non costituiscono un mezzo di prova gerarchicamente sovraordinato, assorbono ogni altro criterio risolutore se in base ad essi è possibile l'esatta identificazione della linea confinaria.
Nella specie, i due consulenti tecnici rispettivamente nominati nel primo e nel secondo grado di giudizio avevano rilevato l'idoneità dei tipi di frazionamento allegati ai rispettivi titoli di acquisto dei contendenti e sulla scorta dei medesimi avevano accertato che la recinzione del MO eccedeva l'ambito del lotto descritto dal tipo di frazionamento allegato al suo titolo di acquisto ed occupava una striscia di terreno appartenente ad essi ricorrenti per un profondità variabile da mt. 2 a mt. 2,40 per la lunghezza di tutto il lotto.
Il tribunale disattendendo queste risultanze istruttorie aveva valorizzato gli esiti del mezzo di prova testimoniale concernenti un possesso quantitativamente più ampio del MO senza considerare che la questione da risolvere, in difetto di un'eccezione di usucapione, era quella se il possesso di fatto attuale o anteriore di una zona di confine corrispondesse a quello che avrebbe dovuto essere secondo la confinazione dei fondi contigui desumibile in primo luogo dai rispettivi titoli di acquisto.
Senza considerare, poi, l'insufficiente vaglio di attendibilità di testi quali il TI ed il geometra CC, interessati, il primo quale venditore ed il secondo quale tecnico incaricato della redazione del tipo di frazionamento allegato all'atto di acquisto del MO, ad una soluzione della controversia a costui favorevole. Queste censure trovano consenso.
È principio di diritto consolidato dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di regolamento di confine (e di azione di revindica) che nell'indagine diretta a rimuovere l'incertezza, obiettiva o subiettiva, della linea confinaria di due fondi contigui costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico, hanno rilevanza fondamentale i tipi di frazionamento che siano allegati ai singoli atti di acquisto ed in questi richiamati, assumendo così valore negozialmente vincolante.
Ove, poi, in siffatta ipotesi, i dati sul confine desumibili dai tipi di frazionamento non siano tra loro concordanti, e gli acquisti siano stati effettuati in tempi diversi, la linea confinaria dovrà identificarsi, nella carenza di altri elementi di certezza, in quella desumibile dal tipo di frazionamento allegato al titolo di acquisto, ed in questo richiamato, anteriormente formatosi e trascritto. In nessun caso, infatti, il successivo acquirente avrebbe potuto far acquisto di un fondo conforme ad una confinazione quantitativamente riduttiva del precedente acquisto fatto dal primo acquirente (in proposito vedansi anche le pronunzie di questa corte nn. 2215/66, 578/71, 671/86, 1186/86 e 10615/90). Da questi principi si è all'evidenza discostato il giudice del merito.
Costui nel risolvere la "res dubia" concernente l'ubicazione del confine fra fondi contigui, costituenti lotti di un originario unico appezzamento appartenente alla Confraternita del Santo Rosario successivamente da questa venduti in tempi diversi ai contendenti, ha privilegiato le risultanze del mezzo di prova testimoniale con pretermissione degli elementi desumibili dai tipi di frazionamento allegati agli atti di acquisto dei contendenti.
Senza considerare, poi, il vizio di motivazione insufficiente in punto di verifica dell'attendibilità dei due testimoni fondata sulla concordanza delle dichiarazioni rese da soggetti che, in quanto partecipi degli atti di vendita e coinvolti nella confinazione dei lotti nei quali si era suddiviso l'originario unico appezzamento, apparivano entrambi interessati ad un certo esito della lite. Concludendo la disamina, la sentenza deve essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice.
Questo si indica nella Corte di appello di Roma e non nello stesso o in altro tribunale.
Dopo l'entrata in vigore del 3^ comma dell'art. 133 del d.lgs. 9 febbraio 1998 n. 151, infatti, la causa non può essere rimessa ad un giudice ormai privo del potere di esaminare le impugnazioni delle pronunzie del pretore.
Il giudice di rinvio designato nel pronunziare nuovamente sull'appello del MO si atterrà al seguente principio di diritto "nell'indagine diretta a delimitare il confine tra due fondi contigui costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico rivestono importanza fondamentale i tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamati con valore negozialmente vincolante;
in siffatta ipotesi, allorché i dati sul confine desumibili dai tipi di frazionamento non siano fra loro concordanti, in difetto di altri elementi concreti di individuazione, dovrà darsi prevalenza a quello risultante dal tipo di frazionamento allegato al titolo anteriormente formatosi e trascritto".
Il giudice di rinvio all'esito provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione facendone questa Corte espressa rimessione (art. 385, 2^ c.p.v., c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte
accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2001