Art. 3.
All' articolo 11 della legge 19 luglio 1940, n. 1098 , e' aggiunto il seguente comma:
"La qualifica di assistente per l'infanzia spetta esclusivamente alle diplomate degli istituti professionali statali (qualifica assistente per l'infanzia)".
All' articolo 11 della legge 19 luglio 1940, n. 1098 , e' aggiunto il seguente comma:
"La qualifica di assistente per l'infanzia spetta esclusivamente alle diplomate degli istituti professionali statali (qualifica assistente per l'infanzia)".