Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 1884
CASS
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Contrasto tra dispositivo letto in udienza e dispositivo depositato

    Il contrasto tra il dispositivo letto e quello depositato costituisce un mero errore materiale che non ha indotto incertezza sui contenuti essenziali del provvedimento, dato che l'epigrafe, l'esposizione dei fatti e i motivi della decisione erano correttamente riferiti al ricorrente. Pertanto, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

  • Inammissibile
    Carenza di motivazione sulla sussistenza del fatto e colpevolezza

    La doglianza è inammissibile perché nuova, non essendo stata proposta nel giudizio di appello. Inoltre, è aspecifica, prospettando deduzioni generiche e prive di fondamento giuridico e fattuale.

  • Rigettato
    Presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità

    Il fatto non può considerarsi di particolare tenuità in ragione della considerevole quantità di rifiuti speciali pericolosi smaltiti illecitamente e della grave pericolosità ambientale derivante dalla reiterazione della condotta e dal rischio di danno. La bonifica e la regolarizzazione dell'attività, sebbene rilevanti, non sono sufficienti di per sé a rendere di particolare tenuità l'offesa, ma possono essere valorizzate solo nell'ambito di un giudizio complessivo sull'entità dell'offesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 1884
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1884
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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