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Sentenza 27 maggio 2026
Sentenza 27 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/05/2026, n. 19293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19293 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da 1- IL AN, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa l’11/09/2025, la Corte di appello di Ancona rigettava la istanza di revisione proposta nell’interesse di AN IL, avente ad oggetto la condanna di cui alla sentenza della Corte di appello di Bologna n. 3911 del 12/09/2017, con riferimento ai capi 65 e 70-ter, divenuta irrevocabile il 24/10/2018. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, propone ricorso per cassazione l’avv. Francesco Saggioro, difensore di fiducia di AN IL, articolando due motivi. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19293 Anno 2026 Presidente: PE ND Relatore: SB CA Data Udienza: 22/04/2026 2 2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza e/o apparenza della motivazione in relazione al capo 65. Al riguardo, rileva come il fatto alla base della imputazione di cui al capo 65 fosse stato ricostruito in modo del tutto diverso in esito al giudizio ordinario celebrato a carico di IB IN, che si concludeva con l’assoluzione del coimputato, e come vi fosse una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati nelle diverse sedi. Censura dunque sul punto la motivazione della sentenza impugnata, in quanto sostenuta da argomentazioni di puro genere. 2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza e/o apparenza della motivazione in relazione al capo 70-ter. Al riguardo, dopo avere riportato ampio stralcio della motivazione della sentenza della Corte di appello di Bologna relativa alla posizione di OR IL ed ai capi 70-bis, 70-quater e 70-quinquies, il ricorrente deduce emergere ‘un palese conflitto tra giudicati, posto che il ragionamento logico seguito […] sulla medesima tipologia di delitti accertati spiega la sua influenza anche sul capo di imputazione oggetto di revisione’. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. In premessa va precisato che, in tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non va inteso in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano, di talché non può ritenersi sussistere contrasto fra giudicati, rilevante agli effetti dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti, tanto più se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso regime di utilizzabilità delle prove (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, [...], Rv. 283317 – 01; Sez. 2, n. 18209 del 26/02/2020, Popescu, Rv. 279446 – 01; Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, Delbono, Rv. 273749 – 01). 3 2. Ciò premesso, i motivi di ricorso difettano anche della necessaria specificità, non portando alcuna critica argomentata alla motivazione della sentenza ed anzi omettendo finanche di confrontarsi puntualmente con la stessa. In particolare, con riferimento al primo motivo, relativo al capo 65, la Corte di appello ha rilevato come i diversi esiti processuali siano stati assunti solo per una differenza di valutazione del compendio probatorio, non ravvisando invece alcuna incompatibilità tra i fatti su cui fondano le rispettive pronunce di condanna ed assoluzione (vds. pagg.
5-8 della sentenza impugnata). La circostanza della conforme ricostruzione in fatto non risulta, d’altro canto, specificamente censurata né con l’istanza di revisione (vds. pagg. 8-15), nè con il ricorso odierno, in cui il ricorrente si limita a riprodurre ampio stralcio della motivazione della sentenza di assoluzione del coimputato IB (assolto peraltro con la formula ‘per non avere commesso il fatto’). Nella stessa motivazione della sentenza assolutoria, di contro, si dà rilievo alla spiegazione, in chiave difensiva, della razionalità economica della operazione di cessione del credito, giungendosi quindi a ritenere non provata, in termini di necessaria certezza, la penale responsabilità del coimputato: si tratta, dunque, di difforme ed ampiamente giustificata valutazione di quei medesimi fatti, posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, per cui correttamente la Corte di appello, con motivazione compiuta e logica, oltre che corretta in punto di diritto, ha rigettato la istanza di revisione con riferimento al capo 65. 3. Analoghe considerazioni, circa la aspecificità del motivo, possono essere spese con riguardo al capo 70-ter. In particolare, la Corte territoriale ha rilevato, con motivazione, congruente e priva di aporie logiche, che nessun contrasto tra giudicati può configurarsi con riferimento alle pronunce assolutorie della figlia dell’imputato, OR IL, trattandosi di assoluzione intervenuta non solo in relazione a capi di imputazione relativi a diversi reati (capi 70-bis, 70-quater e 70-quinquies della rubrica), ma anche a diverse compagini societarie (vds. ricostruzione operata a pag. 4 della sentenza impugnata). Il motivo di ricorso relativo omette, dunque, qualsiasi confronto critico con la motivazione esposta, limitandosi a reiterare la richiesta di revisione con medesima argomentazione. 4. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della 4 Cassa delle ammende, che, in ragione della natura dei motivi, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 22/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente CA SB ND PE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa l’11/09/2025, la Corte di appello di Ancona rigettava la istanza di revisione proposta nell’interesse di AN IL, avente ad oggetto la condanna di cui alla sentenza della Corte di appello di Bologna n. 3911 del 12/09/2017, con riferimento ai capi 65 e 70-ter, divenuta irrevocabile il 24/10/2018. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, propone ricorso per cassazione l’avv. Francesco Saggioro, difensore di fiducia di AN IL, articolando due motivi. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19293 Anno 2026 Presidente: PE ND Relatore: SB CA Data Udienza: 22/04/2026 2 2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza e/o apparenza della motivazione in relazione al capo 65. Al riguardo, rileva come il fatto alla base della imputazione di cui al capo 65 fosse stato ricostruito in modo del tutto diverso in esito al giudizio ordinario celebrato a carico di IB IN, che si concludeva con l’assoluzione del coimputato, e come vi fosse una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati nelle diverse sedi. Censura dunque sul punto la motivazione della sentenza impugnata, in quanto sostenuta da argomentazioni di puro genere. 2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza e/o apparenza della motivazione in relazione al capo 70-ter. Al riguardo, dopo avere riportato ampio stralcio della motivazione della sentenza della Corte di appello di Bologna relativa alla posizione di OR IL ed ai capi 70-bis, 70-quater e 70-quinquies, il ricorrente deduce emergere ‘un palese conflitto tra giudicati, posto che il ragionamento logico seguito […] sulla medesima tipologia di delitti accertati spiega la sua influenza anche sul capo di imputazione oggetto di revisione’. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. In premessa va precisato che, in tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non va inteso in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano, di talché non può ritenersi sussistere contrasto fra giudicati, rilevante agli effetti dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti, tanto più se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso regime di utilizzabilità delle prove (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, [...], Rv. 283317 – 01; Sez. 2, n. 18209 del 26/02/2020, Popescu, Rv. 279446 – 01; Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, Delbono, Rv. 273749 – 01). 3 2. Ciò premesso, i motivi di ricorso difettano anche della necessaria specificità, non portando alcuna critica argomentata alla motivazione della sentenza ed anzi omettendo finanche di confrontarsi puntualmente con la stessa. In particolare, con riferimento al primo motivo, relativo al capo 65, la Corte di appello ha rilevato come i diversi esiti processuali siano stati assunti solo per una differenza di valutazione del compendio probatorio, non ravvisando invece alcuna incompatibilità tra i fatti su cui fondano le rispettive pronunce di condanna ed assoluzione (vds. pagg.
5-8 della sentenza impugnata). La circostanza della conforme ricostruzione in fatto non risulta, d’altro canto, specificamente censurata né con l’istanza di revisione (vds. pagg. 8-15), nè con il ricorso odierno, in cui il ricorrente si limita a riprodurre ampio stralcio della motivazione della sentenza di assoluzione del coimputato IB (assolto peraltro con la formula ‘per non avere commesso il fatto’). Nella stessa motivazione della sentenza assolutoria, di contro, si dà rilievo alla spiegazione, in chiave difensiva, della razionalità economica della operazione di cessione del credito, giungendosi quindi a ritenere non provata, in termini di necessaria certezza, la penale responsabilità del coimputato: si tratta, dunque, di difforme ed ampiamente giustificata valutazione di quei medesimi fatti, posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, per cui correttamente la Corte di appello, con motivazione compiuta e logica, oltre che corretta in punto di diritto, ha rigettato la istanza di revisione con riferimento al capo 65. 3. Analoghe considerazioni, circa la aspecificità del motivo, possono essere spese con riguardo al capo 70-ter. In particolare, la Corte territoriale ha rilevato, con motivazione, congruente e priva di aporie logiche, che nessun contrasto tra giudicati può configurarsi con riferimento alle pronunce assolutorie della figlia dell’imputato, OR IL, trattandosi di assoluzione intervenuta non solo in relazione a capi di imputazione relativi a diversi reati (capi 70-bis, 70-quater e 70-quinquies della rubrica), ma anche a diverse compagini societarie (vds. ricostruzione operata a pag. 4 della sentenza impugnata). Il motivo di ricorso relativo omette, dunque, qualsiasi confronto critico con la motivazione esposta, limitandosi a reiterare la richiesta di revisione con medesima argomentazione. 4. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della 4 Cassa delle ammende, che, in ragione della natura dei motivi, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 22/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente CA SB ND PE