Sentenza 15 luglio 2011
Massime • 1
È illegittima, per violazione del divieto della "reformatio in peius", la decisione officiosa del giudice di appello di subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo.
Commentario • 1
- 1. Cass. Pen., Sez. II, 20 settembre 2022, n. 34727 sulla sospensione condizionale della pena ed il divieto di reformatio in peiusFrancesco Martin · https://www.iusinitinere.it/
La massima Il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597, comma 3, c.p.p., avendo natura eccezionale, e quindi essendo insuscettibile di analogia, anche se in bonam partem, opera soltanto in relazione alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena in ipotesi disposta dalla Corte di appello in difetto di appello sul punto della parte pubblica, non anche nei casi in cui la Corte di appello modifichi, in senso in ipotesi peggiorativo, le modalità di applicazione del predetto beneficio, condizionandolo all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 c.p. (Cass. Pen., Sez. II, 20.09.2022, n. 34727). Il caso La pronuncia in esame origina dal ricorso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/07/2011, n. 30557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30557 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo - Presidente - del 15/07/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1751
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 20068/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di AR PP, nato [...];
AI AL, nato l'[...];
AI CA, nata il [...];
Avverso la Sentenza Corte di Appello di Palermo, emessa il 17/11/010;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa il 17/11/010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, in data 06/07/09 - appellata da Di AR PP, AI AL e AI CA imputati dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), artt. 64, 65, 71, 72, 93, 94 e 95 come contestati in atti e condannati alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 5.000,00 di ammenda ciascuno;
pena sospesa - subordinava il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo.
Gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e).
In particolare i ricorrenti esponevano:
1. che l'estratto contumaciale della sentenza di 1 grado era stato notificato presso il difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4; anziché presso il domicilio degli imputati, sito in
Palermo, vicolo Colluzio n. 29, con conseguente nullità della sentenza di 1 grado;
2. che la subordinazione alla sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo era illegittima;
3. che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati e quanto alla mancata declaratoria di prescrizione dei reati. Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 15/07/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo.
In via preliminare va respinta l'eccezione processuale attinente alla asserita nullità della sentenza di 1 grado per difetto della notifica nei confronti degli imputati. Invero l'eventuale nullità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di 1 grado - nei termini prospettati dalla difesa dei ricorrenti - non determina alcuna nullità della sentenza di 1 grado.
Gli attuali ricorrenti, tramite il loro difensore di fiducia (che si presume abbia informato, come prescritto dal relativo codice deontologico, i propri assistiti della proponenda impugnazione) hanno proposto tempestivo Appello, esercitando così ciascuno di loro nella sua interezza il diritto di difesa.
Quanto al merito del ricorso si rileva che la Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione. In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico, puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali, hanno accertato che Di AR PP, AI AL e AI CA - nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti - avevano realizzato un manufatto costituito da tre elevazioni fuori terra, di cui quella al primo piano (mq 180) ed al secondo piano (mq 160) erano abusive, il tutto anche in violazione delle prescrizioni attinenti alla disciplina antisismica ed alle opere in conglomerato di cemento armato, come contestato in atti.
Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), artt. 64, 65, 71, 72, 93, 94 e 95, come contestati in atti.
Per contro le censure dedotte - quanto alla responsabilità penale degli imputati - nel ricorso sono generiche, perché prevalentemente ripetitive di quanto già dedotto in Appello.
Sono, altresì, infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito.
Ancora i reati in esame non sono prescritti, poiché il relativo termine massimo - anni cinque in riferimento a fatti commessi sino al 21/09/06; data del sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale;
epoca in cui i lavori edili abusivi erano ancora in corso - non è ancora decorso.
Va accolta, invece, la censura relativa alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo.
Trattasi di statuizione illegittima perché applicata dalla C.A. di ufficio (in assenza di specifica impugnazione del PM) in palese violazione del principio del divieto della "reformatio in pejus" di cui all'art. 597 c.p.p., comma 3. Va annullata, pertanto, senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Palermo, in data 17/11/010, limitatamente alla predetta statuizione relativa alla condizione apposta al beneficio della sospensione condizionale della pena;
statuizione che va eliminata.
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo;
subordinazione che elimina. Rigetto. nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2011