Cass. pen., sez. III, sentenza 15/07/2011, n. 30557
CASS
Sentenza 15 luglio 2011

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Massime1

È illegittima, per violazione del divieto della "reformatio in peius", la decisione officiosa del giudice di appello di subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo.

Commentario1

  • 1Cass. Pen., Sez. II, 20 settembre 2022, n. 34727 sulla sospensione condizionale della pena ed il divieto di reformatio in peius
    Francesco Martin · https://www.iusinitinere.it/

    La massima Il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597, comma 3, c.p.p., avendo natura eccezionale, e quindi essendo insuscettibile di analogia, anche se in bonam partem, opera soltanto in relazione alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena in ipotesi disposta dalla Corte di appello in difetto di appello sul punto della parte pubblica, non anche nei casi in cui la Corte di appello modifichi, in senso in ipotesi peggiorativo, le modalità di applicazione del predetto beneficio, condizionandolo all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 c.p. (Cass. Pen., Sez. II, 20.09.2022, n. 34727). Il caso La pronuncia in esame origina dal ricorso …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/07/2011, n. 30557
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30557
Data del deposito : 15 luglio 2011

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