Sentenza 12 ottobre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/10/2018, n. 46233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46233 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2018 |
Testo completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA RO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/07/2017 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 13/07/2017, la Corte di appello di Torino, previa riqualificazione del fatto contestato come originariamente a AR UR quale reato di cui all'art. 349 cod.pen- per violazione dei sigilli apposti dalla polizia stradale di Bra in data 19.11.2012 alla sua autovettura Ford Fiesta tg BC209VY per eseguire il fermo amministrativo a seguito della constatazione della mancata revisione del veicolo ed affidata alla sua custodia- e non come condotta integrante la fattispecie di cui all'art. 334 cod.pen. come ritenuto dal primo giudice- confermava la sentenza di condanna, emessa in data 4.12.2014 dal Tribunale di Asti, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione AR UR, a mezzo del difensore di fiducia , articolando un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, deducendo che, pur essendo stato riqualificato il fatto in sede di appello secondo l'originaria qualificazione di reato di cui all'art. 349 cod.pen, innanzi al Giudice di primo grado era stato violato il suo diritto di difesa, anche alla luce dei vincoli posti dalla CEDU atteso che in ordine alla diversa qualificazione del fatto quale condotta rilevante ai sensi dell'art. 334 cod.pen. non era stato informato e non aveva potuto interloquire.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché basato su motivo manifestamente infondato.
2. Enunciato già in imputazione il fatto quale condotta di cui all'art. 349 cod.pen., l'imputato ha avuto modo di difendersi nel corso del giudizio di merito, anche in relazione alla possibilità di avanzare richieste istruttorie, sulla questione della diversa qualificazione giuridica del fatto addebitatogli, ritenuta dal giudice di primo grado come condotta rilevante ex 334 cod.pen. ed in appello come condotta rilevante ex art. 349 cod.pen. secondo l'originaria contestazione. Né coglie nel segno il richiamo, peraltro generico, alle disposizioni della Convenzione EDU, costituendo giurisprudenza pacifica che l'attribuzione in sentenza al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione- nella specie peraltro effettuata nella sentenza di primo grado e non in quella impugnata che ha ripristinato l'originaria imputazione- non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art.6 della Convenzione EDU come interpretato dalla corte europea, qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, quando l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa.
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/07/2018 Il Consiglie