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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 724/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE MO NN BATTISTA, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
RINALDI ERMINIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 4707/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Salerno - Corso V. Emanuele, 58 84123 Salerno SA
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Salerno - Corso V. Emanuele, 58 84123 Salerno SA
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020219004638755-000 IVA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 460/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 18.09.2025, la sig.ra Ricorrente_1 , riassumeva il giudizio originariamente instaurato innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, definito con sentenza n. 2061/2025, depositata il 18.06.2025, con cui era stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione tributaria;
la riassunzione è avvenuta nei termini di legge.
La contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n. 10020219004638755/000, notificata il 04.03.2022, per l'importo di € 159.740,66 (IVA e IRPEF anni 1999–2000), derivante dalla cartella di pagamento n.
10020050046240886000 notificata il 27.04.2006.
Con il ricorso deduceva, in sintesi:
(a) prescrizione decennale del credito principale, essendo decorso oltre un decennio dalla cartella senza atti interruttivi validi;
(b) prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi;
(c) inidoneità dell'asserita intimazione del 21.12.2015 (n. 10020159020338174000), per indirizzo incompleto, compiuta giacenza priva di canali informativi CAN/CAD e mancanza di prova dell'effettivo perfezionamento;
(d) domanda di dichiarazione di prescrizione del credito principale e accessori, nullità dell'intimazione impugnata e spese.
Si costituiva Agenzia delle Entrate – Riscossione (ER), tramite Avvocatura dello Stato di Salerno, eccependo:
(a) inammissibilità del ricorso per definitività della cartella del 27.04.2006 (non impugnata entro 60 giorni);
(b) interruzione della prescrizione mediante intimazione del 21.12.2015, notificata per compiuta giacenza;
(c) sospensioni COVID-19 ex art. 68, d.l. 18/2020, con estensione ai termini di prescrizione/decadenza (art. 12, d.lgs. 159/2015) e successive proroghe ex comma 4-bis;
(d) ricostruzione del quadro impositivo (accertamenti REN012T00073/2005 e REN012T00074/2005 notificati il 22.04.2005; ruoli n. 665/2005; cartella del 27.04.2006; asserite ulteriori attività esecutive risultanti da
Anagrafe Tributaria); chiedeva in via principale inammissibilità, in subordine rigetto, con spese.
Si costituiva Agenzia delle Entrate, che eccepiva il difetto di legittimazione passiva sulle censure attinenti a notifica e prescrizione, di competenza dell'Agente della riscossione;
invocava la giurisdizione tributaria ex artt. 2 e 19 d.lgs. 546/1992; la prescrizione decennale per i tributi erariali;
infine chiedeva inammissibilità o, in subordine, rigetto, con spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. Giurisdizione, competenza e riassunzione La controversia verte su atto della riscossione (intimazione ex art. 50 DPR 602/73) e su eccezioni di prescrizione e regolarità della notifica di atti interruttivi: rientra nella giurisdizione tributaria (artt. 2 e 19, d. lgs. 546/1992). La riassunzione a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario
è tempestiva ed ammissibile.
2. Sull'eccezione preliminare di inammissibilità (definitività della cartella)
L'eccezione di ER non è fondata. L'oggetto del giudizio è l'intimazione del 04.03.2022 e la prescrizione del credito;
è pacifico che la cartella del 27.04.2006 non sia stata impugnata, ma ciò non impedisce al contribuente di dedurre la prescrizione sopravvenuta del credito iscritto a ruolo e l'inefficacia degli atti successivi. Le doglianze non costituiscono rimessione in termini contro la cartella, ma opposizione all'esecuzione in senso sostanziale, come ammissibilmente veicolata nel processo tributario quando si controverta di atti della riscossione.
3. Onere della prova della notifica dell'atto interruttivo del 21.12.2015
ER sostiene che l'intimazione del 21.12.2015 avrebbe interrotto la prescrizione, perfezionandosi la notifica per compiuta giacenza. Tuttavia, non ha depositato: copia della busta/raccomandata contenente l'atto; avviso di ricevimento (A/R) ovvero la documentazione postale attestante le formalità di cui alla L. n. 890/1982 (avvisi
CAN/CAD, date di deposito e di inizio/fine giacenza); estratti o tracciature idonei a dimostrare l'indirizzo completo del destinatario e il perfezionamento della procedura.
Nel processo tributario, l'onere della prova della regolarità della notifica dell'atto interruttivo grava integralmente sull'Agente della riscossione;
in mancanza di relata e A/R (o equipollenti legali), l'atto è non provato e inidoneo a interrompere la prescrizione. Le generiche risultanze informatiche o mere attestazioni interne non possono supplire alla documentazione postale necessaria. Ne deriva che l'asserita intimazione del 21.12.2015 non può essere considerata ai fini interruttivi.
4. Prescrizione del credito
Venuta meno l'idoneità interruttiva dell'atto del 2015, resta l'ultima attività utile nella notifica della cartella del 27.04.2006. Anche aderendo all'orientamento invocato da parte resistente in ordine alla prescrizione decennale per i tributi erariali, il termine è venuto a scadere il 27.04.2016. L'intimazione del 04.03.2022 è quindi tardiva rispetto al termine prescrizionale, con conseguente estinzione per prescrizione del credito principale e dei relativi accessori.
Le sospensioni COVID-19 richiamate da ER (art. 68, d.l. 18/2020, e successive proroghe) sono irrilevanti nel caso di specie: esse possono spiegare effetti solo su termini in corso alla data di inizio della sospensione
(8.03.2020), mentre nella presente fattispecie la prescrizione era già maturata nel 2016, cioè anni prima.
Parimenti irrilevante è il richiamo all'art. 12 d.lgs. 159/2015, non potendo un meccanismo di sospensione legale resuscitare un diritto già prescritto.
Le ulteriori attività esecutive genericamente evocate da ER (pignoramenti, solleciti, azioni coattive) risultano sfornite di prova documentale specifica idonea a dimostrarne l'avvenuta e regolare notifica al contribuente, sicché non possono essere valorizzate come atti interruttivi.
5. Posizione dell'Agenzia delle Entrate e regolazione delle spese
Le questioni controverse attengono a notifica, prescrizione e validità degli atti della riscossione, attività che competono all'Agente della riscossione. Ricorrono pertanto giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese tra la contribuente e l'Agenzia delle Entrate.
Quanto ad ER, la soccombenza sulle questioni centrali (mancata prova della notifica dell'atto interruttivo, intervenuta prescrizione e conseguente annullamento dell'intimazione) giustifica la condanna alle spese del giudizio in suo esclusivo carico.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso;
dichiara estinto per prescrizione il credito erariale (IVA e IRPEF anni 1999–2000) di cui alla cartella di pagamento n. 10020050046240886000 del 27.04.2006 e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 10020219004638755/000notificata il 04.03.2022. Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre ad accessori di legge se dovuti. Compensa integralmente le spese tra la ricorrente e l'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna alle spese di giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione che quantifica in € 3500,00 oltre ad accessori di legge se dovuti da distrarre in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario. Compensate per Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Salerno. Salerno, 5 febbraio 2026 Il Relatore Il Presidente Dr. Luigi Guadagni Dr. Giovanni Battista De
NE
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE MO NN BATTISTA, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
RINALDI ERMINIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 4707/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Salerno - Corso V. Emanuele, 58 84123 Salerno SA
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Salerno - Corso V. Emanuele, 58 84123 Salerno SA
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020219004638755-000 IVA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 460/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 18.09.2025, la sig.ra Ricorrente_1 , riassumeva il giudizio originariamente instaurato innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, definito con sentenza n. 2061/2025, depositata il 18.06.2025, con cui era stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione tributaria;
la riassunzione è avvenuta nei termini di legge.
La contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n. 10020219004638755/000, notificata il 04.03.2022, per l'importo di € 159.740,66 (IVA e IRPEF anni 1999–2000), derivante dalla cartella di pagamento n.
10020050046240886000 notificata il 27.04.2006.
Con il ricorso deduceva, in sintesi:
(a) prescrizione decennale del credito principale, essendo decorso oltre un decennio dalla cartella senza atti interruttivi validi;
(b) prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi;
(c) inidoneità dell'asserita intimazione del 21.12.2015 (n. 10020159020338174000), per indirizzo incompleto, compiuta giacenza priva di canali informativi CAN/CAD e mancanza di prova dell'effettivo perfezionamento;
(d) domanda di dichiarazione di prescrizione del credito principale e accessori, nullità dell'intimazione impugnata e spese.
Si costituiva Agenzia delle Entrate – Riscossione (ER), tramite Avvocatura dello Stato di Salerno, eccependo:
(a) inammissibilità del ricorso per definitività della cartella del 27.04.2006 (non impugnata entro 60 giorni);
(b) interruzione della prescrizione mediante intimazione del 21.12.2015, notificata per compiuta giacenza;
(c) sospensioni COVID-19 ex art. 68, d.l. 18/2020, con estensione ai termini di prescrizione/decadenza (art. 12, d.lgs. 159/2015) e successive proroghe ex comma 4-bis;
(d) ricostruzione del quadro impositivo (accertamenti REN012T00073/2005 e REN012T00074/2005 notificati il 22.04.2005; ruoli n. 665/2005; cartella del 27.04.2006; asserite ulteriori attività esecutive risultanti da
Anagrafe Tributaria); chiedeva in via principale inammissibilità, in subordine rigetto, con spese.
Si costituiva Agenzia delle Entrate, che eccepiva il difetto di legittimazione passiva sulle censure attinenti a notifica e prescrizione, di competenza dell'Agente della riscossione;
invocava la giurisdizione tributaria ex artt. 2 e 19 d.lgs. 546/1992; la prescrizione decennale per i tributi erariali;
infine chiedeva inammissibilità o, in subordine, rigetto, con spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. Giurisdizione, competenza e riassunzione La controversia verte su atto della riscossione (intimazione ex art. 50 DPR 602/73) e su eccezioni di prescrizione e regolarità della notifica di atti interruttivi: rientra nella giurisdizione tributaria (artt. 2 e 19, d. lgs. 546/1992). La riassunzione a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario
è tempestiva ed ammissibile.
2. Sull'eccezione preliminare di inammissibilità (definitività della cartella)
L'eccezione di ER non è fondata. L'oggetto del giudizio è l'intimazione del 04.03.2022 e la prescrizione del credito;
è pacifico che la cartella del 27.04.2006 non sia stata impugnata, ma ciò non impedisce al contribuente di dedurre la prescrizione sopravvenuta del credito iscritto a ruolo e l'inefficacia degli atti successivi. Le doglianze non costituiscono rimessione in termini contro la cartella, ma opposizione all'esecuzione in senso sostanziale, come ammissibilmente veicolata nel processo tributario quando si controverta di atti della riscossione.
3. Onere della prova della notifica dell'atto interruttivo del 21.12.2015
ER sostiene che l'intimazione del 21.12.2015 avrebbe interrotto la prescrizione, perfezionandosi la notifica per compiuta giacenza. Tuttavia, non ha depositato: copia della busta/raccomandata contenente l'atto; avviso di ricevimento (A/R) ovvero la documentazione postale attestante le formalità di cui alla L. n. 890/1982 (avvisi
CAN/CAD, date di deposito e di inizio/fine giacenza); estratti o tracciature idonei a dimostrare l'indirizzo completo del destinatario e il perfezionamento della procedura.
Nel processo tributario, l'onere della prova della regolarità della notifica dell'atto interruttivo grava integralmente sull'Agente della riscossione;
in mancanza di relata e A/R (o equipollenti legali), l'atto è non provato e inidoneo a interrompere la prescrizione. Le generiche risultanze informatiche o mere attestazioni interne non possono supplire alla documentazione postale necessaria. Ne deriva che l'asserita intimazione del 21.12.2015 non può essere considerata ai fini interruttivi.
4. Prescrizione del credito
Venuta meno l'idoneità interruttiva dell'atto del 2015, resta l'ultima attività utile nella notifica della cartella del 27.04.2006. Anche aderendo all'orientamento invocato da parte resistente in ordine alla prescrizione decennale per i tributi erariali, il termine è venuto a scadere il 27.04.2016. L'intimazione del 04.03.2022 è quindi tardiva rispetto al termine prescrizionale, con conseguente estinzione per prescrizione del credito principale e dei relativi accessori.
Le sospensioni COVID-19 richiamate da ER (art. 68, d.l. 18/2020, e successive proroghe) sono irrilevanti nel caso di specie: esse possono spiegare effetti solo su termini in corso alla data di inizio della sospensione
(8.03.2020), mentre nella presente fattispecie la prescrizione era già maturata nel 2016, cioè anni prima.
Parimenti irrilevante è il richiamo all'art. 12 d.lgs. 159/2015, non potendo un meccanismo di sospensione legale resuscitare un diritto già prescritto.
Le ulteriori attività esecutive genericamente evocate da ER (pignoramenti, solleciti, azioni coattive) risultano sfornite di prova documentale specifica idonea a dimostrarne l'avvenuta e regolare notifica al contribuente, sicché non possono essere valorizzate come atti interruttivi.
5. Posizione dell'Agenzia delle Entrate e regolazione delle spese
Le questioni controverse attengono a notifica, prescrizione e validità degli atti della riscossione, attività che competono all'Agente della riscossione. Ricorrono pertanto giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese tra la contribuente e l'Agenzia delle Entrate.
Quanto ad ER, la soccombenza sulle questioni centrali (mancata prova della notifica dell'atto interruttivo, intervenuta prescrizione e conseguente annullamento dell'intimazione) giustifica la condanna alle spese del giudizio in suo esclusivo carico.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso;
dichiara estinto per prescrizione il credito erariale (IVA e IRPEF anni 1999–2000) di cui alla cartella di pagamento n. 10020050046240886000 del 27.04.2006 e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 10020219004638755/000notificata il 04.03.2022. Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre ad accessori di legge se dovuti. Compensa integralmente le spese tra la ricorrente e l'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna alle spese di giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione che quantifica in € 3500,00 oltre ad accessori di legge se dovuti da distrarre in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario. Compensate per Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Salerno. Salerno, 5 febbraio 2026 Il Relatore Il Presidente Dr. Luigi Guadagni Dr. Giovanni Battista De
NE