CASS
Sentenza 9 gennaio 2023
Sentenza 9 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2023, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: 41 MB DR, nato a [...] il 06/1976 TI TO, nato a [...] il [...]e TI IM, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/09/2021 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo. letta la requisitoria scritta con cui il Sostituto Procuratore generale DR MI ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Messina ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Messina a MB DR, TI TO e TI IM per i reati indicati nei capi A, B e D delle imputazioni, relativi a cessioni di sostanza stupefacente del tipo marijuana, e a TI IM e MB DR per il furto di energia elettrica descritto nel capo E. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 341 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 22/11/2022 2. Nei ricorsi congiunti presentati dai loro difensori gli imputati chiedono l'annullamento della sentenza deducendo i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: a) violazione di legge e vizio della motivazione nel disconoscere la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità in considerazione della quantità di sostanza stupefacente della quale è loro contestata la cessione;
b) per quanto riguarda TI IM, violazione di legge e vizio della motivazione nel fondare la responsabilità per il reato di cui al capo E soltanto sul fatto che la ricorrente è l'intestataria dell'utenza elettrica che si assume manomessa, ma trascurando che è stato MB a confessare immediatamente di avere manomesso l'utenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, deve ribadirsi che la valutazione circa l'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. - compatibile con il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - si incentra sulla verifica della consistenza nel caso concreto sia all'entità del lucro perseguito, o effettivamente conseguito dall'agente, sia della gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta con riferimento a qualsiasi lesione di un bene giuridico penalmente rilevante (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo Kabiru, Rv. 279499). Nella fattispecie la Corte di Appello ha escluso l'attenuante non irragionevolmente considerando che, «anche se la singola cessione ha comportato un lucro irrisorio» (il prezzo è stato di 5 euro per ogni cessione), la reiterazione della condotta da parte di MB DR e TI TO, li ha fatti divenire «sicuri punti di riferimento per il rifornimento della suddetta sostanza stupefacente da parte dei consumatori» (p. 5), così accrescendosi la valenza criminale delle illecite cessioni. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. La Corte di appello ha desunto la responsabilità di TI IM dal fatto che il contratto di fornitura era intestato a lei e che ella abitava, assieme a MB DR nell'appartamento dove era posizionato il contatore. Inoltre, ha osservato che la confessione di MB di essere stato l'autore della manomissione non esclude la responsabilità della TI perché la manomissione risultava «oltremodo evidente» e entrambi indebitamente fruivano dell'energia elettrica. 2 Tuttavia, così argomentando, la sentenza impugnata si è concentrata sugli antefatti della possibile condotta della ricorrente, ma non ha individuato specifici elementi indiziari a suo carico anche perché non ha giustificato, ancorandolo a concreti dati fattuali, il giudizio secondo il quale la manomissione sarebbe risultata palese. Pertanto, la sentenza va annullata limitatamente al reato di furto contestato a IM TI con rinvio per un nuovo giudizio sul punto secondo il criterio di valutazione indicato. 3. Dall'integrale rigetto dei ricorsi di TO TI e di DR MB segue la condanna dei due ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla nei confronti di TI IM la sentenza impugnata limitatamente al reato di furto con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina. Rigetta nel resto il suo ricorso. Rigetta i ricorsi di MB DR e TI TO e li condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22/11/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo. letta la requisitoria scritta con cui il Sostituto Procuratore generale DR MI ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Messina ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Messina a MB DR, TI TO e TI IM per i reati indicati nei capi A, B e D delle imputazioni, relativi a cessioni di sostanza stupefacente del tipo marijuana, e a TI IM e MB DR per il furto di energia elettrica descritto nel capo E. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 341 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 22/11/2022 2. Nei ricorsi congiunti presentati dai loro difensori gli imputati chiedono l'annullamento della sentenza deducendo i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: a) violazione di legge e vizio della motivazione nel disconoscere la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità in considerazione della quantità di sostanza stupefacente della quale è loro contestata la cessione;
b) per quanto riguarda TI IM, violazione di legge e vizio della motivazione nel fondare la responsabilità per il reato di cui al capo E soltanto sul fatto che la ricorrente è l'intestataria dell'utenza elettrica che si assume manomessa, ma trascurando che è stato MB a confessare immediatamente di avere manomesso l'utenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, deve ribadirsi che la valutazione circa l'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. - compatibile con il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - si incentra sulla verifica della consistenza nel caso concreto sia all'entità del lucro perseguito, o effettivamente conseguito dall'agente, sia della gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta con riferimento a qualsiasi lesione di un bene giuridico penalmente rilevante (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo Kabiru, Rv. 279499). Nella fattispecie la Corte di Appello ha escluso l'attenuante non irragionevolmente considerando che, «anche se la singola cessione ha comportato un lucro irrisorio» (il prezzo è stato di 5 euro per ogni cessione), la reiterazione della condotta da parte di MB DR e TI TO, li ha fatti divenire «sicuri punti di riferimento per il rifornimento della suddetta sostanza stupefacente da parte dei consumatori» (p. 5), così accrescendosi la valenza criminale delle illecite cessioni. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. La Corte di appello ha desunto la responsabilità di TI IM dal fatto che il contratto di fornitura era intestato a lei e che ella abitava, assieme a MB DR nell'appartamento dove era posizionato il contatore. Inoltre, ha osservato che la confessione di MB di essere stato l'autore della manomissione non esclude la responsabilità della TI perché la manomissione risultava «oltremodo evidente» e entrambi indebitamente fruivano dell'energia elettrica. 2 Tuttavia, così argomentando, la sentenza impugnata si è concentrata sugli antefatti della possibile condotta della ricorrente, ma non ha individuato specifici elementi indiziari a suo carico anche perché non ha giustificato, ancorandolo a concreti dati fattuali, il giudizio secondo il quale la manomissione sarebbe risultata palese. Pertanto, la sentenza va annullata limitatamente al reato di furto contestato a IM TI con rinvio per un nuovo giudizio sul punto secondo il criterio di valutazione indicato. 3. Dall'integrale rigetto dei ricorsi di TO TI e di DR MB segue la condanna dei due ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla nei confronti di TI IM la sentenza impugnata limitatamente al reato di furto con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina. Rigetta nel resto il suo ricorso. Rigetta i ricorsi di MB DR e TI TO e li condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22/11/2022.