CASS
Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2024, n. 13569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13569 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AS MA NT nato a [...]( ITALIA) il 07/03/1963 AS ON nato a [...] il [...] avverso il decreto del 01/02/2023 della CORTE di APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette/sentite le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso letta la memoria dell'Avv. RAFFAELE TIBALDI del Foro di Benevento che ha chiesto l'accoglinnento del ricorso;
ricorso trattato ex art.611 c.p.p.. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte di appello di Firenze ha confermato il decreto emesso il 24 novembre 21 dal Tribunale di Firenze con cui era stata disposta la confisca di, prevenzione in danno di RI SU TA del capitale sociale e dell'intero patrimonio aziendale di una società intestata alla donna e al fratello NT, di un appartamento, di un immobile destinato a discoteca e di una autovettura. 2. Nella propria analisi la Corte osserva che il provvedimento del Tribunale di Firenze è limitato ai beni in relazione ai quali non vi è una chiara giustificazione documentale di acquisto, a fronte di un evidente sproporzione rispetto ai redditi accertati della proposta ed alle somme effettivamente impiegate. La sproporzione tra i redditi accertati come di provenienza da attività lecita e le somme impiegate per gli acquisti dei beni sottoposti a confisca è di € 912.930,65 ed è il frutto di verifica della polizia giudiziaria mentre la ricostruzione fornita dalla Penale Sent. Sez. 2 Num. 13569 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 21/11/2023 difesa si fonda su affermazioni che non sono riscontrate dalla documentazione disponibile agli atti. Quanto poi alla dedotta circostanza che i beni confiscati non siano diretta emanazione patrimoniale di reati produttivi di lucro né conseguenti al diretto reimpiego di capitali provenienti dalla cosca malavitosa di cui la proposta ha fatto parte, essa non è in contestazione ma semplicemente non rileva sul piano motivazionale del provvedimento del Tribunale di Firenze. 3. Avverso il decreto della Corte d'appello di Firenze hanno proposto ricorso per cassazione ex art.10 comma 3 d. Igs. n.159/2011 i fratelli TA (NT, quale terzo interessato) proponendo due motivi. 3.1 Con il primo, incentrato sulla violazione della lettera b) dell'art.606 c.p.p., si lamenta che la corte fiorentina non abbia fatto buon governo degli articoli 20 e 24 del d. Igs. 159/2011 giacché a fronte di un periodo di pericolosità contestato tra il 1994 ed il 1998 l'acquisto della autovettura Mercedes è avvenuto nel 2008 cioè ben 10 anni dopo l'epoca indicata nell'istanza. 3.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'articolo 606 lett. e) c.p.p. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per effetto del travisamento di specifici atti del processo. La Corte d'appello di Firenze, si sostiene nel4e ricorso, è caduta in errore sulla ricostruzione relativa alla sperequazione reddituale societaria che in definitiva non è quasi 1 milione di euro ma, al più, di poco superiore ai C 100.000. Sussiste in tutta la sua evidenza un vizio di motivazione che è determinato dall'errata ovvero carente valutazione sia delle contestazioni formulate nell'atto di impugnazione sia della documentazione versata in atti con il ricorso e con la memoria con motivi aggiunti. 4. Con memoria inviata per PEC la Sostituta Procuratrice Francesca Ceroni ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Con memoria inviata con lo stesso mezzo il difensore dei ricorrenti, Avv. Raffaele Tibaldi del Foro di Benevento ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi presentati da RI SU e da NT TA sono inammissibili per le seguenti ragioni. 2. Il ricorso di NT TA è inammissibile per carenza della legittimazione al processo. Dall'esame degli atti (esame consentito ogni qual volta la Corte di cassazione, quale giudice del fatto processuale, debba risolvere una questione relativa al rito -Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) risulta infatti che NT TA non abbia conferito una procura speciale al proprio difensore il quale si è avvalso anche in questa sede, come d'altronde indicato nell'incipit del ricorso, del mandato difensivo attribuitogli nelle fasi precedenti della procedura. E' infatti necessario richiamare e ribadire l'orientamento consolidato di questa Corte secondo il quale con riferimento ai soggetti portatori di un interesse meramente civilistico all'interno del giudizio penale, come è il caso dell'odierno ricorrente, vale la regola, espressamente menzionata dall'art. 100 c.p.p., per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, in forza alla quale essi "stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale", al pari di quanto previsto nel processo civile dall'art. 83 c.p.c.. Infatti, a differenza della parte assoggettata all'azione penale cui, nel caso, va equiparato il proposto rispetto alla chiesta misura di prevenzione patrimoniale, i soggetti portatori di ragioni di interesse esclusivamente civilistico, in conformità a quanto previsto per il processo civile (art. 83 c.p.c.), non possono stare personalmente in giudizio, ma hanno un onere di patrocinio che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore (Sez. 6, Sentenza n. 13798 del 20/01/2011 Imp. Bonura Rv. 249873 - 01; ed in linea a siffatto orientamento si vedano le sentenze n. 23107 del 23/04/2013; N. 21314 del 2010 Rv. 247440, N. 8942 del 2011 Rv. 252438, N. 25849 del 2012 Rv. 253081, N. 10972 del 2013 Rv. 25518). Da quanto detto consegue l'immediato corollario che la partecipazione al processo del soggetto sussumibile all'egida delle categorie disciplinate dall'art. 100 c.p.p., sia radicalmente inficiata nel caso in cui siffatta partecipazione venga realizzata tramite un difensore non munito del mandato ex art. 100 citato. Non rileva, poi, al fine, che l'art. 100 c.p.p., non preveda espressamente, tra le categorie di soggetti ivi indicati, anche il terzo interessato nelle misure di prevenzione, risultando quest'ultima posizione processuale, in ragione del carattere meramente civilistico degli interessi che ne giustificano la partecipazione al relativo procedimento, pienamente equiparata a quelle espressamente menzionate, non in termini di tassatività, dalla norma in esame (cfr. Sez. 6, n. 47548 del 16 ottobre 2013, Imp. Ponte ed altri). 3. Il ricorso di RI SU TA può essere esaminato nel merito ma è necessaria una preliminare operazione di delimitazione dell'ambito dello scrutinio che può essere condotto da questa Corte in materia di misure di prevenzione. 3.1 Deve in proposito innanzitutto ricordarsi che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art.4 legge 27 dicembre 1956, n.1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n.575 (oggi art. 10 comma 3 d. Igs. 159/2011); ne consegue che in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità tanto l'ipotesi di contraddittorietà quanto quella dell'illogicità manifesta di cui all'art.606 lett. e) cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dall'art. 4 comma 9 della citata legge 1423/56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (ex multis, Sez.1, n.6636 del 7 gennaio 2015, Imp. Pandico, Rv. 266365 o, con riferimento ad un precedente di questa Sezione, la sentenza n. 31549 del 6 giugno 2019, Simply Soc. Coop. ed altri, Rv.277225 - 07). Da quanto precede deriva la immediata censura di inammissibilità del secondo motivo di ricorso, che non è consentito in questa sede, coinvolgendo questioni attinenti al 'merito' della valutazione giudiziale ed all'esercizio della discrezionalità giudiziale e non alla sua radicale carenza. Infatti, nel motivo si contesta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione "a seguito e per effetto del travisamento di specifici atti del processo, già indicati nei motivi di gravame". Ciò si legge nella rubrica del motivo (pg.5 del ricorso); ed anche la parte argomentativa dello stesso è sulla stessa linea di critica al risultato del giudizio di merito (piuttosto che all'assenza di motivazione). In sostanza, si chiede a questa Corte una valutazione che ella non può condurre, cioè l'esercizio di un potere di scrutinio che si risolverebbe in una indebita esondazione dalle competenze istituzionali attribuite dalla legge alla Corte di Cassazione. 3.2 Così delimitato il perimetro del presente giudizio, la Corte osserva che il primo motivo contesta la riferibilità dell'acquisto della vettura Mercedes nella disponibilità della ricorrente nell'anno 2008 a denari originati da una qualche attività illecita conclusasi un decennio prima, secondo quanto indicato nella sentenza a suo carico. Tuttavia, l'argomento difensivo si scontra con la natura del giudizio di pericolosità qualificata formulato nei confronti della proposta in forza del precedente specifico ascritto a suo carico. Ciò a causa del fatto che nello stringato motivo si lamenta la violazione degli articoli 20 e 24 della disciplina speciale (d. Igs. 159/11) senza considerare il regime della confisca in relazione al profilo della riferibilità delle somme per il caso di pericolosità qualificata, come delineato dalla giurisprudenza di legittimità attraverso una evoluzione oramai consolidata. Si è infatti affermato che "in tema di confisca di prevenzione disposta nei confronti di un soggetto indiziato di appartenere ad un'associazione mafiosa, anche nel caso in cui la fattispecie concreta consenta di determinare il momento iniziale e finale della pericolosità qualificata, è legittimo disporre la misura ablativa su beni acquisiti in periodo successivo a quello di cessazione della pericolosità sociale, purché l'acquisto risulti effettuato attraverso il reimpiego dei frutti dell'attività illecita, da accertare sulla base di una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento dell'attività delittuosa (ex ceteris, Sez. 5, n.49479 del 13/11/2019 Imp. Caputo Rv.277909 - 01; Sez.6, n.36421 del 6/09/2021 Imp. Palmeri Rv.281990 - 01). Nel caso concreto, il provvedimento impugnato ha indicato e dimostrato ampiamente le tre circostanze salienti al fine di soddisfare lo standard probatorio richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, vale a dire l'origine illecita delle somme, la permanenza delle stesse in capo alla proposta anche nel periodo successivo alla cessazione del periodo di appartenenza all'associazione malavitosa, come contestato nella sentenza a suo carico nonché l'assenza di redditi in capo alla donna, tale da giustificare la condizione di possidenza dimostrata con la disponibilità economica predetta. zi Su questi aspetti, che connotano essenzialmente il giudizio sulla confiscabilità per prevenzione, soprattutto in relazione all'ipotesi di pericolosità qualificata, il ricorso nulla dice limitandosi ad osservare che a fronte di una pericolosità accertata fino al 1998 "va da sé" che non vi sia stato "buon governo degli artt.20 e 24 del D. Lgs. 159/2011". Si tratta, a giudizio di questa Corte, di uno sforzo argomentativo sostanzialmente assente, che rende il motivo generico e che non si sofferma nemmeno a riflettere sul distinguishing tra pericolosità generica e qualificata, con relative conseguenze probatorie in ordine alla relazione tra epoca di accumulo delle somme in seguito all'attività che si presume illecita ed acquisizione dei beni da sottoporre a sequestro e quindi a confisca. 4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 novembre 2023 Il Con gliere relatoi/ e La Presidente
lette/sentite le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso letta la memoria dell'Avv. RAFFAELE TIBALDI del Foro di Benevento che ha chiesto l'accoglinnento del ricorso;
ricorso trattato ex art.611 c.p.p.. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte di appello di Firenze ha confermato il decreto emesso il 24 novembre 21 dal Tribunale di Firenze con cui era stata disposta la confisca di, prevenzione in danno di RI SU TA del capitale sociale e dell'intero patrimonio aziendale di una società intestata alla donna e al fratello NT, di un appartamento, di un immobile destinato a discoteca e di una autovettura. 2. Nella propria analisi la Corte osserva che il provvedimento del Tribunale di Firenze è limitato ai beni in relazione ai quali non vi è una chiara giustificazione documentale di acquisto, a fronte di un evidente sproporzione rispetto ai redditi accertati della proposta ed alle somme effettivamente impiegate. La sproporzione tra i redditi accertati come di provenienza da attività lecita e le somme impiegate per gli acquisti dei beni sottoposti a confisca è di € 912.930,65 ed è il frutto di verifica della polizia giudiziaria mentre la ricostruzione fornita dalla Penale Sent. Sez. 2 Num. 13569 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 21/11/2023 difesa si fonda su affermazioni che non sono riscontrate dalla documentazione disponibile agli atti. Quanto poi alla dedotta circostanza che i beni confiscati non siano diretta emanazione patrimoniale di reati produttivi di lucro né conseguenti al diretto reimpiego di capitali provenienti dalla cosca malavitosa di cui la proposta ha fatto parte, essa non è in contestazione ma semplicemente non rileva sul piano motivazionale del provvedimento del Tribunale di Firenze. 3. Avverso il decreto della Corte d'appello di Firenze hanno proposto ricorso per cassazione ex art.10 comma 3 d. Igs. n.159/2011 i fratelli TA (NT, quale terzo interessato) proponendo due motivi. 3.1 Con il primo, incentrato sulla violazione della lettera b) dell'art.606 c.p.p., si lamenta che la corte fiorentina non abbia fatto buon governo degli articoli 20 e 24 del d. Igs. 159/2011 giacché a fronte di un periodo di pericolosità contestato tra il 1994 ed il 1998 l'acquisto della autovettura Mercedes è avvenuto nel 2008 cioè ben 10 anni dopo l'epoca indicata nell'istanza. 3.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'articolo 606 lett. e) c.p.p. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per effetto del travisamento di specifici atti del processo. La Corte d'appello di Firenze, si sostiene nel4e ricorso, è caduta in errore sulla ricostruzione relativa alla sperequazione reddituale societaria che in definitiva non è quasi 1 milione di euro ma, al più, di poco superiore ai C 100.000. Sussiste in tutta la sua evidenza un vizio di motivazione che è determinato dall'errata ovvero carente valutazione sia delle contestazioni formulate nell'atto di impugnazione sia della documentazione versata in atti con il ricorso e con la memoria con motivi aggiunti. 4. Con memoria inviata per PEC la Sostituta Procuratrice Francesca Ceroni ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Con memoria inviata con lo stesso mezzo il difensore dei ricorrenti, Avv. Raffaele Tibaldi del Foro di Benevento ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi presentati da RI SU e da NT TA sono inammissibili per le seguenti ragioni. 2. Il ricorso di NT TA è inammissibile per carenza della legittimazione al processo. Dall'esame degli atti (esame consentito ogni qual volta la Corte di cassazione, quale giudice del fatto processuale, debba risolvere una questione relativa al rito -Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) risulta infatti che NT TA non abbia conferito una procura speciale al proprio difensore il quale si è avvalso anche in questa sede, come d'altronde indicato nell'incipit del ricorso, del mandato difensivo attribuitogli nelle fasi precedenti della procedura. E' infatti necessario richiamare e ribadire l'orientamento consolidato di questa Corte secondo il quale con riferimento ai soggetti portatori di un interesse meramente civilistico all'interno del giudizio penale, come è il caso dell'odierno ricorrente, vale la regola, espressamente menzionata dall'art. 100 c.p.p., per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, in forza alla quale essi "stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale", al pari di quanto previsto nel processo civile dall'art. 83 c.p.c.. Infatti, a differenza della parte assoggettata all'azione penale cui, nel caso, va equiparato il proposto rispetto alla chiesta misura di prevenzione patrimoniale, i soggetti portatori di ragioni di interesse esclusivamente civilistico, in conformità a quanto previsto per il processo civile (art. 83 c.p.c.), non possono stare personalmente in giudizio, ma hanno un onere di patrocinio che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore (Sez. 6, Sentenza n. 13798 del 20/01/2011 Imp. Bonura Rv. 249873 - 01; ed in linea a siffatto orientamento si vedano le sentenze n. 23107 del 23/04/2013; N. 21314 del 2010 Rv. 247440, N. 8942 del 2011 Rv. 252438, N. 25849 del 2012 Rv. 253081, N. 10972 del 2013 Rv. 25518). Da quanto detto consegue l'immediato corollario che la partecipazione al processo del soggetto sussumibile all'egida delle categorie disciplinate dall'art. 100 c.p.p., sia radicalmente inficiata nel caso in cui siffatta partecipazione venga realizzata tramite un difensore non munito del mandato ex art. 100 citato. Non rileva, poi, al fine, che l'art. 100 c.p.p., non preveda espressamente, tra le categorie di soggetti ivi indicati, anche il terzo interessato nelle misure di prevenzione, risultando quest'ultima posizione processuale, in ragione del carattere meramente civilistico degli interessi che ne giustificano la partecipazione al relativo procedimento, pienamente equiparata a quelle espressamente menzionate, non in termini di tassatività, dalla norma in esame (cfr. Sez. 6, n. 47548 del 16 ottobre 2013, Imp. Ponte ed altri). 3. Il ricorso di RI SU TA può essere esaminato nel merito ma è necessaria una preliminare operazione di delimitazione dell'ambito dello scrutinio che può essere condotto da questa Corte in materia di misure di prevenzione. 3.1 Deve in proposito innanzitutto ricordarsi che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art.4 legge 27 dicembre 1956, n.1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n.575 (oggi art. 10 comma 3 d. Igs. 159/2011); ne consegue che in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità tanto l'ipotesi di contraddittorietà quanto quella dell'illogicità manifesta di cui all'art.606 lett. e) cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dall'art. 4 comma 9 della citata legge 1423/56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (ex multis, Sez.1, n.6636 del 7 gennaio 2015, Imp. Pandico, Rv. 266365 o, con riferimento ad un precedente di questa Sezione, la sentenza n. 31549 del 6 giugno 2019, Simply Soc. Coop. ed altri, Rv.277225 - 07). Da quanto precede deriva la immediata censura di inammissibilità del secondo motivo di ricorso, che non è consentito in questa sede, coinvolgendo questioni attinenti al 'merito' della valutazione giudiziale ed all'esercizio della discrezionalità giudiziale e non alla sua radicale carenza. Infatti, nel motivo si contesta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione "a seguito e per effetto del travisamento di specifici atti del processo, già indicati nei motivi di gravame". Ciò si legge nella rubrica del motivo (pg.5 del ricorso); ed anche la parte argomentativa dello stesso è sulla stessa linea di critica al risultato del giudizio di merito (piuttosto che all'assenza di motivazione). In sostanza, si chiede a questa Corte una valutazione che ella non può condurre, cioè l'esercizio di un potere di scrutinio che si risolverebbe in una indebita esondazione dalle competenze istituzionali attribuite dalla legge alla Corte di Cassazione. 3.2 Così delimitato il perimetro del presente giudizio, la Corte osserva che il primo motivo contesta la riferibilità dell'acquisto della vettura Mercedes nella disponibilità della ricorrente nell'anno 2008 a denari originati da una qualche attività illecita conclusasi un decennio prima, secondo quanto indicato nella sentenza a suo carico. Tuttavia, l'argomento difensivo si scontra con la natura del giudizio di pericolosità qualificata formulato nei confronti della proposta in forza del precedente specifico ascritto a suo carico. Ciò a causa del fatto che nello stringato motivo si lamenta la violazione degli articoli 20 e 24 della disciplina speciale (d. Igs. 159/11) senza considerare il regime della confisca in relazione al profilo della riferibilità delle somme per il caso di pericolosità qualificata, come delineato dalla giurisprudenza di legittimità attraverso una evoluzione oramai consolidata. Si è infatti affermato che "in tema di confisca di prevenzione disposta nei confronti di un soggetto indiziato di appartenere ad un'associazione mafiosa, anche nel caso in cui la fattispecie concreta consenta di determinare il momento iniziale e finale della pericolosità qualificata, è legittimo disporre la misura ablativa su beni acquisiti in periodo successivo a quello di cessazione della pericolosità sociale, purché l'acquisto risulti effettuato attraverso il reimpiego dei frutti dell'attività illecita, da accertare sulla base di una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento dell'attività delittuosa (ex ceteris, Sez. 5, n.49479 del 13/11/2019 Imp. Caputo Rv.277909 - 01; Sez.6, n.36421 del 6/09/2021 Imp. Palmeri Rv.281990 - 01). Nel caso concreto, il provvedimento impugnato ha indicato e dimostrato ampiamente le tre circostanze salienti al fine di soddisfare lo standard probatorio richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, vale a dire l'origine illecita delle somme, la permanenza delle stesse in capo alla proposta anche nel periodo successivo alla cessazione del periodo di appartenenza all'associazione malavitosa, come contestato nella sentenza a suo carico nonché l'assenza di redditi in capo alla donna, tale da giustificare la condizione di possidenza dimostrata con la disponibilità economica predetta. zi Su questi aspetti, che connotano essenzialmente il giudizio sulla confiscabilità per prevenzione, soprattutto in relazione all'ipotesi di pericolosità qualificata, il ricorso nulla dice limitandosi ad osservare che a fronte di una pericolosità accertata fino al 1998 "va da sé" che non vi sia stato "buon governo degli artt.20 e 24 del D. Lgs. 159/2011". Si tratta, a giudizio di questa Corte, di uno sforzo argomentativo sostanzialmente assente, che rende il motivo generico e che non si sofferma nemmeno a riflettere sul distinguishing tra pericolosità generica e qualificata, con relative conseguenze probatorie in ordine alla relazione tra epoca di accumulo delle somme in seguito all'attività che si presume illecita ed acquisizione dei beni da sottoporre a sequestro e quindi a confisca. 4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 novembre 2023 Il Con gliere relatoi/ e La Presidente