CASS
Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/02/2025, n. 8092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8092 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: MA MA nato in [...] il [...] AL EL nato in [...] il [...] LO RY nato in [...] il [...] MA RT nato in [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d' appello di Bologna in data 19/1/2024 preso atto che i ricorrenti sono stati autorizzati alla trattazione orale in presenza;
udita la relazione del Consigliere Lucia Aielli udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv. Alessandro Cristofori per AL EL, MA MA e MA RT e avv. RI EL per LO RY i quali hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d' appello di Bologna, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento parziale disposto dalla Corte di cassazione con sentenza in data 22/10/2022, della sentenza della Corte Penale Sent. Sez. 2 Num. 8092 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 14/01/2025 d'appello di Bologna in data 3/12/2021 ha parzialmente riformato, per alcuni imputati ed in relazione ad alcune imputazioni, la sentenza del GUP del Tribunale di Bologna resa il 12/11/2020. La Corte d'appello con la sentenza impugnata ha assolto UR MN dal capo 16), ha riqualificato i reati contestati ai capi 30) e 32) nei confronti di VA EL ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/90 riducendo la pena a lui inflitta e, con riferimento agli imputati MA MA (capi 15 e 45), MA RT (capo 15), LO RY e AL EL (capo 45) ha confermato il giudizio di responsabilità. 1.1. Con ordinanza in data 10/4/2024, poi, la Corte d'appello di Bologna ha proceduto alla correzione dell'errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen., precisando che l'espressione "conferma nel resto", contenuta nel dispositivo della sentenza impugnata, doveva intendersi riferita alla sentenza della Corte di appello del 3/12/2021 "che aveva già riformato la sentenza di primo grado con riferimento alle pene, come anche disposto in sede di motivazione". 2. Avverso la sentenza del 19/1/2024, propongono ricorso per cassazione MA RT e MA MA. 2.1. Con un unico atto impugnatorio, intestato ad entrambi gli imputati, i ricorrenti eccepiscono, in relazione al capo 15), la nullità della sentenza di appello per contrasto tra dispositivo e motivazione e l'illegittimità dell'ordinanza di correzione di errore materiale emessa in data 10/4/2024. Ad avviso della difesa, la Corte di appello non poteva integrare il dispositivo della sentenza del 19/1/2024 con un'ordinanza ex art. 130 cod. proc. pen. vertendosi in tema non già di errore materiale, ma di nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo (in cui si fa riferimento genericamente alla conferma nel resto) e motivazione (in cui si chiarisce che il riferimento è alla sentenza di appello del 3/12/2021 che a sua volta aveva riformato quella del Tribunale). Pertanto, secondo la difesa, la statuizione "conferma nel resto" doveva intendersi riferita alla sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato MA MA alla pena di anni nove di reclusione, con la conseguenza che la sentenza impugnata avrebbe inflitto all'imputato MA MA una pena più grave ( anni nove di reclusione), rispetto a quella stabilita dalla sentenza di appello del 3/12/2021 ( anni otto, mesi tre e giorni dieci di reclusione). 2.2. Aggiungono i ricorrenti che la Corte di appello in riferimento al capo 15) ( art. 73 d.p.r. 309/90) avrebbe disatteso le indicazioni della sentenza rescindente omettendo di colmare le lacune motivazionali in quella sede rilevate, limitandosi rivalutare lo stesso quadro probatorio già preso in esame e valorizzando, ai fini della conferma della statuizione di condanna, elementi già presenti in atti che non avevano impedito alla Corte di cassazione di annullare la sentenza di appello (in particolare il coinvolgimento dell'imputato MA RT nell'episodio illecito di cui al capo 1); la considerazione che l'episodio di cui al capo 15) si inseriva nell'ambito di "un'intensa attività di traffico di cocaina portata avanti da MA"; la ritenuta eccentricità dell'argomento difensivo con il quale si assumeva che la detenzione poteva anche essere riferita a qualcosa di diverso dalla cocaina ed una conversazione intercorsa tra i fratelli 2 MA nella quale essi si interrogavano su dove si trovasse una certa cosa all'interno dell'autovettura condotta da RT, poi prelevata da MA). 2.3. Con autonomo ricorso MA MA /oltre ribadire l'eccezione di nullità della sentenza di appello per contrasto tra dispositivo e motivazione e l'illegittimità dell'ordinanza di correzione emessa ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., lamenta l'illogicità della motivazione per non avere la Corte di merito provveduto a colmare la lacuna motivazionale rilevata dalla sentenza rescindente limitandosi a valorizzare, quali indici dimostrativi dell'esistenza dell'associazione per delinquere ( art. 74 d.p.r. 309/90) di cui al capo 45),"il vasto giro" di affari illeciti in cui era coinvolto il ricorrente (in questo comprendendo anche il viaggio di Olanda del coimputato LO per l'acquisto della cocaina e le mire espansionistiche dello stesso), per ricavarne la prova dell'esistenza di un substrato organizzativo del quale farebbe parte MA MA. Secondo la prospettazione difensiva, quest'ultimo sarebbe estraneo all'accordo programmatico di fornitura e, al più, coinvolto in un singolo episodio di cessione, avulso dal momento genetico progettuale. Il difensore di MA MA, con una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore dei 3014212t< generaleVha puntualizzato che l'impugnazione riguarda anche il capo 45). 3. AL EL nel suo ricorso, contesta l'affermazione di penale responsabilità in ordine al delitto associativo di cui al capo 45) denunciando insufficienza e contraddittorietà della motivazione. La Corte di appello per superare le criticità rilevate dalla sentenza rescindente avrebbe valorizzato una conversazione ambientale nella quale LO rivolgendosi al correo SH, parlando di AL, gli riferiva che questi era allarmato e si informava in maniera petulante dell'esito del viaggio in Olanda dimenticando che essi "non tornavano mai vuoti". Da tale conversazione, secondo la difesa, potrebbe desumersi, al più, un'attività di AL di vendita dello stupefacente al minuto, ma non l'appartenenza dello stesso all'associazione dedita al narcotraffico posto che era rimasto indimostrato che AL conoscesse i programmi illeciti di LO. In sostanza, le condotte del AL si limitavano alla materiale consegna dello stupefacente e non dimostravano che egli conoscesse e partecipasse al programma criminoso. 4. LO RY nel ricorso a firma dell'avv. EL ripercorre, sia pure con diversi accenti, gli stessi rilevi censori dei due correi relativamente al capo 45). 4.1. Lamenta in particolare, violazione di legge ( art. 627, comma 3, cod. proc. pen. ) e illogicità della motivazione per avere la Corte di merito valorizzato a fini dimostrativi del reato associativo elementi quali le dimensioni del giro di affari asseritamente coltivato dal sodalizio criminoso, la presenza di autovetture dedicate al trasporto dello stupefacente, la predisposizione di dispositivi e utenze telefoniche dedicate ovverosia elementi che la sentenza rescindente aveva già considerato e ritenuto compatibili con un'attività di spaccio al minuto, non potendosi da essi inferire l'esistenza di una dimensione organizzativa caratterizzante il reato associativo. Anche la valorizzazione della pretesa gestione unitaria dei guadagni ricavati dal narcotraffico e delle conversazioni captate tra LO e SH in occasione del viaggio in 3 Olanda e in Belgio renderebbero la motivazione illogica posto che, con riferimento alla riscossione delle precedenti cessioni ed alla asserita rendicontazione da parte del MA al ricorrente, la sentenza rescindente aveva rilevato come potesse trattarsi di attività compatibile con le singole cessioni poste in essere dal MA, ora con AL, ora con LO, non sintomatiche dell'associazione e, quanto alle conversazioni intercettate, si tratterebbe di dialoghi relativi ad un'attività illecita futura, meramente ipotetica. Allo stesso modo, illogicamente, la Corte di appello avrebbe strumentalizzato la conversazione nella quale LO si lamentava con SH del fatto che EL ( AL) lo stesse tempestando di domande e non capiva che loro "non tornavano mai vuoti", per dedurne che tra loro esisteva una certo grado di fiducia e che intendessero perseguire uno scopo comune. Ad avviso della difesa si tratterebbe invece di circostanze compatibili con la tesi alternativa propugnata circa l'intenzione di realizzare singoli illeciti. A tali argomenti il ricorrente aggiunge ulteriori dati di fatto come ad esempio la mancanza di comuni canali di approvvigionamento della droga in relazione ai vari episodi di cessione, il carattere frastagliato delle varie cessioni, la mancanza di regole per la suddivisione dei proventi, la durata temporalmente limitata della contestata associazione, dati che la sentenza avrebbe ignorato e che escluderebbero l'esistenza della fattispecie associativa. 4.2. Con il successivo motivo il ricorrente contesta il ruolo di vertice dell'associazione a lui attribuito in sentenza. La Corte di appello, sul punto, avrebbe ignorato gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità secondo la quale per ritenere sussistente il ruolo di organizzatore è necessario che il soggetto svolga attività di coordinamento delle attività degli associati posto che nel caso esaminato ciascuno degli imputati agiva in autonomia e LO lungi dall'occuparsi solo dei rapporti con i fornitori, svolgeva anche mansioni esecutive. 5. Con separato ricorso a firma dell'avv. Fabrizio Merluzzi il ricorrente propone analoghi motivi di censura: la Corte di appello avrebbe valorizzato a fini dimostrativi della fattispecie associativa, elementi già valutati dalla sentenza rescindente (il vasto giro di affari illeciti, le autovetture dedicate, le conversazioni di LO in occasione del viaggio in Olanda e in Belgio) che aveva spiegato come quei dati fossero compatibili con singole transazioni per quantitativi e importi considerevoli, piuttosto che con la fattispecie associativa per la cui configurabilità occorreva un quid pluris. Aggiunge che la sentenza di appello sarebbe illogica e carente quanto alla giustificazione del ruolo di promotore o organizzatore attribuito al ricorrente essendo rimasta indimostrata una sua attività di coordinamento degli altri associati e priva di riscontri in fatto la presunta capacità dello stesso di espandere il proprio mercato, rivelatasi una millanteria. La Corte di appello avrebbe obliterato due circostanze evidenziate dalla difesa ai fini di escludere il ruolo di promotore di LO e cioè che nessuno degli altri imputati in occasione degli arresti lo aveva avvisato, come si conviene invece nel caso di capo e che i parenti degli arrestati non gli avevano chiesto di sostenere le spese necessarie per la loro difesa. La posizione di LO, sottolinea la difesa, risultava pari ordinata a quella degli altri imputati, in 4 particolare a quella di MA MA, per ciò che concerne lo svolgimento di attività esecutiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono proposti per motivi in parte manifestamente infondati, in parte fondati come di seguito illustrato. 2. Il motivo di ricorso comune a MA MA e di MA RT concernente la nullità della sentenza è manifestamente infondato. Non si rinviene alcun contrasto tra dispositivo e motivazione . La Corte di appello con l'ordinanza citata ha integrato il dispositivo della sentenza precisando che la conferma doveva intendersi riferita alla sentenza di appello del 3/12/2021 "che aveva già riformato la sentenza di primo grado con riferimento alle pene, come anche disposto in sede di motivazione". Tale intervento non ha dato luogo alla denunciata nullità posto che la conferma contenuta nel dispositivo doveva già intendersi riferita alla sentenza della Corte di appello ( e non a quella di primo grado) che aveva riconosciuto all'imputato un trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto al primo giudice. Da ciò discende che il ricorrente non ha interesse a dolersi della-a lui favorevole-correzione. 3. Il secondo motivo di ricorso relativo al capo 15) è infondato. 3.1. Va preliminarmente evidenziato come la giurisprudenza dilegittimità, in tema di annullamento per vizio di motivazione, abbia riconosciuto come il giudice di rinvio mantenga nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, nonché il potere di desumere - anche sulla base di elementi probatori prima trascurati - il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Suprema Corte e con l'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questione di diritto (Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Rv.259811). Si tratta di un principio fondamentale nel sistema delle impugnazioni, che scaturisce dalla natura del sindacato della Suprema Corte, che è sindacato di pura legittimità e non può riguardare il merito del giudizio di fatto. Il giudizio di fatto, invero, è riservato in via esclusiva ai giudici di merito, potendo su di esso la Corte di cassazione - quale mero giudice del diritto - svolgere solo un sindacato esterno e indiretto, tramite il controllo della motivazione nei limiti in cui tale controllo è consentito dalla legge ("nnancanza,contraddittorietà o manifesta illogicità": art. 606 cod. proc. pen., lett.e). Perciò, quando la sentenza è annullata per vizio della motivazione in fatto, la Corte di cassazione non può enunciare alcun principio o punto di vista o diversa lettura dei dati processuali o diversa valutazione dei fatti al quale il giudice di rinvio debba conformarsi. 5 5M Eventuali valutazioni in fatto contenute nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice di rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento per l'individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la nuova decisione sul fatto a lui demandata. Ciò vuol dire che, per il giudice di rinvio, non deriva alcun vincolo positivo dalla sentenza di annullamento per vizio della motivazione in facto, ma deriva solo un "vincolo di contenuto negativo", consistente nel divieto di adottare, nella sua pronuncia, la stessa motivazione che la Suprema Corte ha ritenuto viziata. Osservato tale divieto, ben può il giudice di rinvio replicare il dispositivo della sentenza cassata, in quanto - quale esclusivo giudice del fatto - è depositario di potere discrezionale sia in ordine all'esitoylel giudizio di fatto sia in ordine alla scelta di una motivazione diversa da quella ritenuta viziata. In questo senso, è stato deciso che "non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arrcchito rispetto a quello già censurato in sede di lo 1 legittimità" (Sez.2, n. 1726 del 05/12/2017,v Rv. 271696; Sez.3, n. 23140 del 26/03/2019, Rv. 276755; Sez. 4, n. 44644 del)18/10/2011,Rv. 251660). Ciò premesso, può passarsi all'esame del merito del ricorso. 3.2. La Corte di cassazione ha annullato la sentenza della Corte di appello con riferimento alla posizione di MA MA, e,per l'effetto estensivo dell'innpugnazione,anche a quella del coimputato MA RT, condannati per il delitto di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 ( capo 15) rilevando come nella sentenza di appello fossero presenti dei salti logici che andavano colmati "attraverso una rilettura del complessivo compendio istruttorio, o comunque, mediante un supplemento di motivazione". Ritiene il ‘ollegio che il giudice del rinvio, nella sentenza impugnata, abbia provveduto a colmare le lacune motivazionali rilevate dalla sentenza rescindente procedendo ad una rivalutazione del compendio indiziario che, letto in chiave unitaria e non parcellizzata ha consentito di ritenere accertata al di là di ogni ragionevole dubbio e cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana, l'ipotesi d'accusa. In particolare a pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha sottolineato che l'attività di collaborazione nell'attività di spaccio dei due fratelli, definitivamente accertata con riferimento al capo 1) :acquisto e detenzione a fini di spaccio di tre chili di cocaina occultata in auto e in abitazioni, ceduta nell'ordine di un chilo in due precedenti distinte occasioni, costituiva un dato rilevante al fine di ritenere provato il reato di cui al capo 15 ( cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina del chilo residuo). Detto episodio, infatti, ha rimarcato logicamente la Corte territoriale, si inseriva in un contesto di plurime ravvicinate cessioni di cocaina in cui i due collaboravano sistematicamente 6 .4A Inoltre, sia il passaggio dell'auto (la Mercedes condotta da RT che veniva poi prelevata da MA), sia la conversazione intercorsa tra i due fratelli ( in cui essi si interrogavano su dove fosse stato posizionato "qualcosa" all'interno dell'auto) hanno fatto ragionevolmente ritenere al giudice del merito che i due imputati parlassero di qualcosa di illecito e che si trattasse proprio di cocaina in ragione di tale pregressa, cronologicamente ravvicinata attività di spaccio. La Corte di appello ha anche spiegato le ragioni per le quali doveva ritenersi che l'involucro citato nella conversazione contenesse una non modica quantità di sostanza stupefacente, dando risalto sia alla consistenza della sostanza che seppure presente in quantità elevate, poteva essere facilmente occultata all'interno della autovettura, sia alle precedenti cessioni sempre per cocaina poste in essere dagli imputati in quantità non modiche. La valutazione complessiva e non parcellizzata del compendio indiziario ha dunque portato, legittimamente, la Corte di merito a ritenere raggiunta la prova della attività criminosa contestata dovendosi considerare che, in presenza di una attività continuativa di traffico di sostanze stupefacenti protrattasi per un congruo periodo di tempo con cessioni periodiche e monitorata attraverso servizi di intercettazione di conversazioni il cui contenuto sia ritenuto univoco circa l'attività di spaccio (con riferimento al capo 1); la Corte di appello ha rilevato che L vi erano video riprese rappresentative della cessione a terzi di un chilo di cocaina ì doveva ritenersi raggiunta la prova della attività criminosa essendo state dimostrate alcune singole cessioni, collegate probatoriamente a quella contestata, senza necessità di dover riscontrare tutti i singoli episodi di rifornimento e di successiva cessione, soprattutto al cospetto di fatti della stessa natura e tra loro avvinti da continuità cronologica ed intercorsi tra le medesime (cfr. pag. 5 e segg. della sentenza) (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020,v Rv. 281138; Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014Mv. 263043). 4. Fondate appaiono, invece, le doglianze difensive relative al capo 45) avanzate da MA MA, AL EL e LO RY. 4.1. Va anzitutto precisato che l'elemento differenziale tra l'ipotesi associativa ex art. 74 d.p.r. 309/1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.p.r. cit., secondo quanto affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, risiede soprattutto nell'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un quid pluris, che si sostanzia nella predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione di delitti e in un contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo illecito. In altri termini, è il particolare allarme sociale derivante dalla struttura organizzativa che giustifica la previsione di un'autonoma figura di reato contrassegnata, sul piano delle finalità repressive perseguite dall'ordinamento, dal pericolo per l'ordine pubblico per il cui concretizzarsi la legge non richiede, a differenza di quanto accade per l'accordo, che i delitti per la commissione dei quali la societas sceleris è stata costituita vengano effettivamente 7 realizzati (Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Rv. 270396; Sez. 4, n. 27517 del 12/04/2024, Rv. 286738). E' stato condivisibilnnente precisato che per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2,\n. 19146 del 20/02/2019, Rv. 275583;Sez. 6, n. 2394 del 12/10/2021, Rv. 282677). 4.2. La Corte territoriale non si è attenuta ai suddetti principi trascurando di approfondire l'indagine circa la tipologia di rapporto sussistente tra MA, AL e LO che solo in quanto "collaborazione coordinata e continuativa", evidentemente sintomatica dell'esistenza di un organizzazione di fondo, avrebbe consentito di ipotizzare la fattispecie associativa piuttosto che dar luogo ad un contributo personale occasionale per il perseguimento un proprio interesse personale. La presenza defilata e "ad intermittenza" del AL, la mancanza di una specifica valutazione della posizione degli originari coimputati separatamente giudicati e la composizione, secondo l'imputazione, ristretta dell'associazione, rappresentavano secondo quanto già rilevato dalla Corte di legittimità, dati certi da quali il giudice di rinvio non poteva prescindere;
pertanto r non appare corretto ricavare elementi di convincimento sull'esistenza dell'associazione dall'intercettazione tra LO ed SH in cui quest'ultimo riferisce al primo che AL lo stava tempestando di telefonate e che " EL non capisce mai che noi non torniamo mai vuoti", deducendo da ciò che AL fosse intraneo all'associazione. Si tratta, invero, di una conclusione fondata su un dato, quello che l'informazione fosse prodromica alla successiva commercializzazione della cocaina, meramente congetturale dal quale non è consentito desumere che il rapporto tra LO, MA e AL si atteggiasse a collaborazione coordinata e continuativa. La Corte di appello in questo caso ha replicato la stessa motivazione ritenuta viziata, senza provvedere al supplemento di motivazione richiesto dalla sentenza rescindente dando rilievo, ai fini della sussistenza dell'ipotesi associativa, agli stessi indici presuntivi ( la pluralità degli episodi delittuosi;
la consistenza dei quantitativi di droga trattati per importi molto consistenti;
la disponibilità di un'autovettura e di utenze dedicate, le cc.dd. triangolazioni telefoniche;
le informazioni rinvenienti dai contatti intrattenuti da LO durante un viaggio in Olanda alla ricerca di contatti) che "non possono considerarsi marcatori specifici di un fenomeno associativo" ( così pag. 12 della sentenza rescindente) potendo essi, allo stesso modo, giustificare un semplice concorso di persone nel reato continuato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990. La sentenza va dunque annullata in parte qua dovendosi ribadire che la Corte di Cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica dell'adempimento dell'obbligo della 8 motivazione ed alla quaestio iuris così giudicata è tenuto ad uniformarsi il giudice del rinvio, così come è tenuto a fare, a mente dell'art. 627 cod. proc. pen., comma 3, in ogni altro caso di annullamento (Sez. 1, n. 26274 del 6/5/2004, Rv. 228913). 5. La totale inammissibilità del ricorso di MA RT comporta la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma indicata in dispositivo e ritenuta equa in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AL EL, di LO RY e di MA MA limitatamente al capo 45) con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna;
dichiara inammissibile il ricorso di MA RT e di MA MA in relazione al capo 15). ON MA RT al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/1/2025
udita la relazione del Consigliere Lucia Aielli udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv. Alessandro Cristofori per AL EL, MA MA e MA RT e avv. RI EL per LO RY i quali hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d' appello di Bologna, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento parziale disposto dalla Corte di cassazione con sentenza in data 22/10/2022, della sentenza della Corte Penale Sent. Sez. 2 Num. 8092 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 14/01/2025 d'appello di Bologna in data 3/12/2021 ha parzialmente riformato, per alcuni imputati ed in relazione ad alcune imputazioni, la sentenza del GUP del Tribunale di Bologna resa il 12/11/2020. La Corte d'appello con la sentenza impugnata ha assolto UR MN dal capo 16), ha riqualificato i reati contestati ai capi 30) e 32) nei confronti di VA EL ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/90 riducendo la pena a lui inflitta e, con riferimento agli imputati MA MA (capi 15 e 45), MA RT (capo 15), LO RY e AL EL (capo 45) ha confermato il giudizio di responsabilità. 1.1. Con ordinanza in data 10/4/2024, poi, la Corte d'appello di Bologna ha proceduto alla correzione dell'errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen., precisando che l'espressione "conferma nel resto", contenuta nel dispositivo della sentenza impugnata, doveva intendersi riferita alla sentenza della Corte di appello del 3/12/2021 "che aveva già riformato la sentenza di primo grado con riferimento alle pene, come anche disposto in sede di motivazione". 2. Avverso la sentenza del 19/1/2024, propongono ricorso per cassazione MA RT e MA MA. 2.1. Con un unico atto impugnatorio, intestato ad entrambi gli imputati, i ricorrenti eccepiscono, in relazione al capo 15), la nullità della sentenza di appello per contrasto tra dispositivo e motivazione e l'illegittimità dell'ordinanza di correzione di errore materiale emessa in data 10/4/2024. Ad avviso della difesa, la Corte di appello non poteva integrare il dispositivo della sentenza del 19/1/2024 con un'ordinanza ex art. 130 cod. proc. pen. vertendosi in tema non già di errore materiale, ma di nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo (in cui si fa riferimento genericamente alla conferma nel resto) e motivazione (in cui si chiarisce che il riferimento è alla sentenza di appello del 3/12/2021 che a sua volta aveva riformato quella del Tribunale). Pertanto, secondo la difesa, la statuizione "conferma nel resto" doveva intendersi riferita alla sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato MA MA alla pena di anni nove di reclusione, con la conseguenza che la sentenza impugnata avrebbe inflitto all'imputato MA MA una pena più grave ( anni nove di reclusione), rispetto a quella stabilita dalla sentenza di appello del 3/12/2021 ( anni otto, mesi tre e giorni dieci di reclusione). 2.2. Aggiungono i ricorrenti che la Corte di appello in riferimento al capo 15) ( art. 73 d.p.r. 309/90) avrebbe disatteso le indicazioni della sentenza rescindente omettendo di colmare le lacune motivazionali in quella sede rilevate, limitandosi rivalutare lo stesso quadro probatorio già preso in esame e valorizzando, ai fini della conferma della statuizione di condanna, elementi già presenti in atti che non avevano impedito alla Corte di cassazione di annullare la sentenza di appello (in particolare il coinvolgimento dell'imputato MA RT nell'episodio illecito di cui al capo 1); la considerazione che l'episodio di cui al capo 15) si inseriva nell'ambito di "un'intensa attività di traffico di cocaina portata avanti da MA"; la ritenuta eccentricità dell'argomento difensivo con il quale si assumeva che la detenzione poteva anche essere riferita a qualcosa di diverso dalla cocaina ed una conversazione intercorsa tra i fratelli 2 MA nella quale essi si interrogavano su dove si trovasse una certa cosa all'interno dell'autovettura condotta da RT, poi prelevata da MA). 2.3. Con autonomo ricorso MA MA /oltre ribadire l'eccezione di nullità della sentenza di appello per contrasto tra dispositivo e motivazione e l'illegittimità dell'ordinanza di correzione emessa ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., lamenta l'illogicità della motivazione per non avere la Corte di merito provveduto a colmare la lacuna motivazionale rilevata dalla sentenza rescindente limitandosi a valorizzare, quali indici dimostrativi dell'esistenza dell'associazione per delinquere ( art. 74 d.p.r. 309/90) di cui al capo 45),"il vasto giro" di affari illeciti in cui era coinvolto il ricorrente (in questo comprendendo anche il viaggio di Olanda del coimputato LO per l'acquisto della cocaina e le mire espansionistiche dello stesso), per ricavarne la prova dell'esistenza di un substrato organizzativo del quale farebbe parte MA MA. Secondo la prospettazione difensiva, quest'ultimo sarebbe estraneo all'accordo programmatico di fornitura e, al più, coinvolto in un singolo episodio di cessione, avulso dal momento genetico progettuale. Il difensore di MA MA, con una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore dei 3014212t< generaleVha puntualizzato che l'impugnazione riguarda anche il capo 45). 3. AL EL nel suo ricorso, contesta l'affermazione di penale responsabilità in ordine al delitto associativo di cui al capo 45) denunciando insufficienza e contraddittorietà della motivazione. La Corte di appello per superare le criticità rilevate dalla sentenza rescindente avrebbe valorizzato una conversazione ambientale nella quale LO rivolgendosi al correo SH, parlando di AL, gli riferiva che questi era allarmato e si informava in maniera petulante dell'esito del viaggio in Olanda dimenticando che essi "non tornavano mai vuoti". Da tale conversazione, secondo la difesa, potrebbe desumersi, al più, un'attività di AL di vendita dello stupefacente al minuto, ma non l'appartenenza dello stesso all'associazione dedita al narcotraffico posto che era rimasto indimostrato che AL conoscesse i programmi illeciti di LO. In sostanza, le condotte del AL si limitavano alla materiale consegna dello stupefacente e non dimostravano che egli conoscesse e partecipasse al programma criminoso. 4. LO RY nel ricorso a firma dell'avv. EL ripercorre, sia pure con diversi accenti, gli stessi rilevi censori dei due correi relativamente al capo 45). 4.1. Lamenta in particolare, violazione di legge ( art. 627, comma 3, cod. proc. pen. ) e illogicità della motivazione per avere la Corte di merito valorizzato a fini dimostrativi del reato associativo elementi quali le dimensioni del giro di affari asseritamente coltivato dal sodalizio criminoso, la presenza di autovetture dedicate al trasporto dello stupefacente, la predisposizione di dispositivi e utenze telefoniche dedicate ovverosia elementi che la sentenza rescindente aveva già considerato e ritenuto compatibili con un'attività di spaccio al minuto, non potendosi da essi inferire l'esistenza di una dimensione organizzativa caratterizzante il reato associativo. Anche la valorizzazione della pretesa gestione unitaria dei guadagni ricavati dal narcotraffico e delle conversazioni captate tra LO e SH in occasione del viaggio in 3 Olanda e in Belgio renderebbero la motivazione illogica posto che, con riferimento alla riscossione delle precedenti cessioni ed alla asserita rendicontazione da parte del MA al ricorrente, la sentenza rescindente aveva rilevato come potesse trattarsi di attività compatibile con le singole cessioni poste in essere dal MA, ora con AL, ora con LO, non sintomatiche dell'associazione e, quanto alle conversazioni intercettate, si tratterebbe di dialoghi relativi ad un'attività illecita futura, meramente ipotetica. Allo stesso modo, illogicamente, la Corte di appello avrebbe strumentalizzato la conversazione nella quale LO si lamentava con SH del fatto che EL ( AL) lo stesse tempestando di domande e non capiva che loro "non tornavano mai vuoti", per dedurne che tra loro esisteva una certo grado di fiducia e che intendessero perseguire uno scopo comune. Ad avviso della difesa si tratterebbe invece di circostanze compatibili con la tesi alternativa propugnata circa l'intenzione di realizzare singoli illeciti. A tali argomenti il ricorrente aggiunge ulteriori dati di fatto come ad esempio la mancanza di comuni canali di approvvigionamento della droga in relazione ai vari episodi di cessione, il carattere frastagliato delle varie cessioni, la mancanza di regole per la suddivisione dei proventi, la durata temporalmente limitata della contestata associazione, dati che la sentenza avrebbe ignorato e che escluderebbero l'esistenza della fattispecie associativa. 4.2. Con il successivo motivo il ricorrente contesta il ruolo di vertice dell'associazione a lui attribuito in sentenza. La Corte di appello, sul punto, avrebbe ignorato gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità secondo la quale per ritenere sussistente il ruolo di organizzatore è necessario che il soggetto svolga attività di coordinamento delle attività degli associati posto che nel caso esaminato ciascuno degli imputati agiva in autonomia e LO lungi dall'occuparsi solo dei rapporti con i fornitori, svolgeva anche mansioni esecutive. 5. Con separato ricorso a firma dell'avv. Fabrizio Merluzzi il ricorrente propone analoghi motivi di censura: la Corte di appello avrebbe valorizzato a fini dimostrativi della fattispecie associativa, elementi già valutati dalla sentenza rescindente (il vasto giro di affari illeciti, le autovetture dedicate, le conversazioni di LO in occasione del viaggio in Olanda e in Belgio) che aveva spiegato come quei dati fossero compatibili con singole transazioni per quantitativi e importi considerevoli, piuttosto che con la fattispecie associativa per la cui configurabilità occorreva un quid pluris. Aggiunge che la sentenza di appello sarebbe illogica e carente quanto alla giustificazione del ruolo di promotore o organizzatore attribuito al ricorrente essendo rimasta indimostrata una sua attività di coordinamento degli altri associati e priva di riscontri in fatto la presunta capacità dello stesso di espandere il proprio mercato, rivelatasi una millanteria. La Corte di appello avrebbe obliterato due circostanze evidenziate dalla difesa ai fini di escludere il ruolo di promotore di LO e cioè che nessuno degli altri imputati in occasione degli arresti lo aveva avvisato, come si conviene invece nel caso di capo e che i parenti degli arrestati non gli avevano chiesto di sostenere le spese necessarie per la loro difesa. La posizione di LO, sottolinea la difesa, risultava pari ordinata a quella degli altri imputati, in 4 particolare a quella di MA MA, per ciò che concerne lo svolgimento di attività esecutiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono proposti per motivi in parte manifestamente infondati, in parte fondati come di seguito illustrato. 2. Il motivo di ricorso comune a MA MA e di MA RT concernente la nullità della sentenza è manifestamente infondato. Non si rinviene alcun contrasto tra dispositivo e motivazione . La Corte di appello con l'ordinanza citata ha integrato il dispositivo della sentenza precisando che la conferma doveva intendersi riferita alla sentenza di appello del 3/12/2021 "che aveva già riformato la sentenza di primo grado con riferimento alle pene, come anche disposto in sede di motivazione". Tale intervento non ha dato luogo alla denunciata nullità posto che la conferma contenuta nel dispositivo doveva già intendersi riferita alla sentenza della Corte di appello ( e non a quella di primo grado) che aveva riconosciuto all'imputato un trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto al primo giudice. Da ciò discende che il ricorrente non ha interesse a dolersi della-a lui favorevole-correzione. 3. Il secondo motivo di ricorso relativo al capo 15) è infondato. 3.1. Va preliminarmente evidenziato come la giurisprudenza dilegittimità, in tema di annullamento per vizio di motivazione, abbia riconosciuto come il giudice di rinvio mantenga nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, nonché il potere di desumere - anche sulla base di elementi probatori prima trascurati - il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Suprema Corte e con l'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questione di diritto (Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Rv.259811). Si tratta di un principio fondamentale nel sistema delle impugnazioni, che scaturisce dalla natura del sindacato della Suprema Corte, che è sindacato di pura legittimità e non può riguardare il merito del giudizio di fatto. Il giudizio di fatto, invero, è riservato in via esclusiva ai giudici di merito, potendo su di esso la Corte di cassazione - quale mero giudice del diritto - svolgere solo un sindacato esterno e indiretto, tramite il controllo della motivazione nei limiti in cui tale controllo è consentito dalla legge ("nnancanza,contraddittorietà o manifesta illogicità": art. 606 cod. proc. pen., lett.e). Perciò, quando la sentenza è annullata per vizio della motivazione in fatto, la Corte di cassazione non può enunciare alcun principio o punto di vista o diversa lettura dei dati processuali o diversa valutazione dei fatti al quale il giudice di rinvio debba conformarsi. 5 5M Eventuali valutazioni in fatto contenute nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice di rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento per l'individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la nuova decisione sul fatto a lui demandata. Ciò vuol dire che, per il giudice di rinvio, non deriva alcun vincolo positivo dalla sentenza di annullamento per vizio della motivazione in facto, ma deriva solo un "vincolo di contenuto negativo", consistente nel divieto di adottare, nella sua pronuncia, la stessa motivazione che la Suprema Corte ha ritenuto viziata. Osservato tale divieto, ben può il giudice di rinvio replicare il dispositivo della sentenza cassata, in quanto - quale esclusivo giudice del fatto - è depositario di potere discrezionale sia in ordine all'esitoylel giudizio di fatto sia in ordine alla scelta di una motivazione diversa da quella ritenuta viziata. In questo senso, è stato deciso che "non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arrcchito rispetto a quello già censurato in sede di lo 1 legittimità" (Sez.2, n. 1726 del 05/12/2017,v Rv. 271696; Sez.3, n. 23140 del 26/03/2019, Rv. 276755; Sez. 4, n. 44644 del)18/10/2011,Rv. 251660). Ciò premesso, può passarsi all'esame del merito del ricorso. 3.2. La Corte di cassazione ha annullato la sentenza della Corte di appello con riferimento alla posizione di MA MA, e,per l'effetto estensivo dell'innpugnazione,anche a quella del coimputato MA RT, condannati per il delitto di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 ( capo 15) rilevando come nella sentenza di appello fossero presenti dei salti logici che andavano colmati "attraverso una rilettura del complessivo compendio istruttorio, o comunque, mediante un supplemento di motivazione". Ritiene il ‘ollegio che il giudice del rinvio, nella sentenza impugnata, abbia provveduto a colmare le lacune motivazionali rilevate dalla sentenza rescindente procedendo ad una rivalutazione del compendio indiziario che, letto in chiave unitaria e non parcellizzata ha consentito di ritenere accertata al di là di ogni ragionevole dubbio e cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana, l'ipotesi d'accusa. In particolare a pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha sottolineato che l'attività di collaborazione nell'attività di spaccio dei due fratelli, definitivamente accertata con riferimento al capo 1) :acquisto e detenzione a fini di spaccio di tre chili di cocaina occultata in auto e in abitazioni, ceduta nell'ordine di un chilo in due precedenti distinte occasioni, costituiva un dato rilevante al fine di ritenere provato il reato di cui al capo 15 ( cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina del chilo residuo). Detto episodio, infatti, ha rimarcato logicamente la Corte territoriale, si inseriva in un contesto di plurime ravvicinate cessioni di cocaina in cui i due collaboravano sistematicamente 6 .4A Inoltre, sia il passaggio dell'auto (la Mercedes condotta da RT che veniva poi prelevata da MA), sia la conversazione intercorsa tra i due fratelli ( in cui essi si interrogavano su dove fosse stato posizionato "qualcosa" all'interno dell'auto) hanno fatto ragionevolmente ritenere al giudice del merito che i due imputati parlassero di qualcosa di illecito e che si trattasse proprio di cocaina in ragione di tale pregressa, cronologicamente ravvicinata attività di spaccio. La Corte di appello ha anche spiegato le ragioni per le quali doveva ritenersi che l'involucro citato nella conversazione contenesse una non modica quantità di sostanza stupefacente, dando risalto sia alla consistenza della sostanza che seppure presente in quantità elevate, poteva essere facilmente occultata all'interno della autovettura, sia alle precedenti cessioni sempre per cocaina poste in essere dagli imputati in quantità non modiche. La valutazione complessiva e non parcellizzata del compendio indiziario ha dunque portato, legittimamente, la Corte di merito a ritenere raggiunta la prova della attività criminosa contestata dovendosi considerare che, in presenza di una attività continuativa di traffico di sostanze stupefacenti protrattasi per un congruo periodo di tempo con cessioni periodiche e monitorata attraverso servizi di intercettazione di conversazioni il cui contenuto sia ritenuto univoco circa l'attività di spaccio (con riferimento al capo 1); la Corte di appello ha rilevato che L vi erano video riprese rappresentative della cessione a terzi di un chilo di cocaina ì doveva ritenersi raggiunta la prova della attività criminosa essendo state dimostrate alcune singole cessioni, collegate probatoriamente a quella contestata, senza necessità di dover riscontrare tutti i singoli episodi di rifornimento e di successiva cessione, soprattutto al cospetto di fatti della stessa natura e tra loro avvinti da continuità cronologica ed intercorsi tra le medesime (cfr. pag. 5 e segg. della sentenza) (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020,v Rv. 281138; Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014Mv. 263043). 4. Fondate appaiono, invece, le doglianze difensive relative al capo 45) avanzate da MA MA, AL EL e LO RY. 4.1. Va anzitutto precisato che l'elemento differenziale tra l'ipotesi associativa ex art. 74 d.p.r. 309/1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.p.r. cit., secondo quanto affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, risiede soprattutto nell'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un quid pluris, che si sostanzia nella predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione di delitti e in un contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo illecito. In altri termini, è il particolare allarme sociale derivante dalla struttura organizzativa che giustifica la previsione di un'autonoma figura di reato contrassegnata, sul piano delle finalità repressive perseguite dall'ordinamento, dal pericolo per l'ordine pubblico per il cui concretizzarsi la legge non richiede, a differenza di quanto accade per l'accordo, che i delitti per la commissione dei quali la societas sceleris è stata costituita vengano effettivamente 7 realizzati (Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Rv. 270396; Sez. 4, n. 27517 del 12/04/2024, Rv. 286738). E' stato condivisibilnnente precisato che per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2,\n. 19146 del 20/02/2019, Rv. 275583;Sez. 6, n. 2394 del 12/10/2021, Rv. 282677). 4.2. La Corte territoriale non si è attenuta ai suddetti principi trascurando di approfondire l'indagine circa la tipologia di rapporto sussistente tra MA, AL e LO che solo in quanto "collaborazione coordinata e continuativa", evidentemente sintomatica dell'esistenza di un organizzazione di fondo, avrebbe consentito di ipotizzare la fattispecie associativa piuttosto che dar luogo ad un contributo personale occasionale per il perseguimento un proprio interesse personale. La presenza defilata e "ad intermittenza" del AL, la mancanza di una specifica valutazione della posizione degli originari coimputati separatamente giudicati e la composizione, secondo l'imputazione, ristretta dell'associazione, rappresentavano secondo quanto già rilevato dalla Corte di legittimità, dati certi da quali il giudice di rinvio non poteva prescindere;
pertanto r non appare corretto ricavare elementi di convincimento sull'esistenza dell'associazione dall'intercettazione tra LO ed SH in cui quest'ultimo riferisce al primo che AL lo stava tempestando di telefonate e che " EL non capisce mai che noi non torniamo mai vuoti", deducendo da ciò che AL fosse intraneo all'associazione. Si tratta, invero, di una conclusione fondata su un dato, quello che l'informazione fosse prodromica alla successiva commercializzazione della cocaina, meramente congetturale dal quale non è consentito desumere che il rapporto tra LO, MA e AL si atteggiasse a collaborazione coordinata e continuativa. La Corte di appello in questo caso ha replicato la stessa motivazione ritenuta viziata, senza provvedere al supplemento di motivazione richiesto dalla sentenza rescindente dando rilievo, ai fini della sussistenza dell'ipotesi associativa, agli stessi indici presuntivi ( la pluralità degli episodi delittuosi;
la consistenza dei quantitativi di droga trattati per importi molto consistenti;
la disponibilità di un'autovettura e di utenze dedicate, le cc.dd. triangolazioni telefoniche;
le informazioni rinvenienti dai contatti intrattenuti da LO durante un viaggio in Olanda alla ricerca di contatti) che "non possono considerarsi marcatori specifici di un fenomeno associativo" ( così pag. 12 della sentenza rescindente) potendo essi, allo stesso modo, giustificare un semplice concorso di persone nel reato continuato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990. La sentenza va dunque annullata in parte qua dovendosi ribadire che la Corte di Cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica dell'adempimento dell'obbligo della 8 motivazione ed alla quaestio iuris così giudicata è tenuto ad uniformarsi il giudice del rinvio, così come è tenuto a fare, a mente dell'art. 627 cod. proc. pen., comma 3, in ogni altro caso di annullamento (Sez. 1, n. 26274 del 6/5/2004, Rv. 228913). 5. La totale inammissibilità del ricorso di MA RT comporta la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma indicata in dispositivo e ritenuta equa in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AL EL, di LO RY e di MA MA limitatamente al capo 45) con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna;
dichiara inammissibile il ricorso di MA RT e di MA MA in relazione al capo 15). ON MA RT al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/1/2025