Sentenza 21 maggio 2012
Massime • 1
L'esimente dell'esercizio del diritto non può trovare applicazione quando il diritto è dubbio o oggetto di una controversia giuridica non ancora definita in sede amministrativa o giurisdizionale. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'esimente in relazione al delitto di interruzione di pubblico servizio per non avere i dipendenti di una scuola compiuto gli atti di ufficio, sul presupposto che non rientrassero nelle loro mansioni, avendo essi richiesto, in via giurisdizionale, il riconoscimento di quelle superiori)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2012, n. 28110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28110 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 21/05/2012
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 885
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 37852/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN ON, n. a Palermo il 27.5.1946;
PL LO, n. a Palermo il 9.6.1951;
contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo, emessa il 3.3.2010;
- visti i ricorsi e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dr. F. Ippolito;
- letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Galasso Aurelio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. In accoglimento dell'impugnazione proposta da pubblico ministero e in riforma della sentenza di primo grado, la Corte d'appello di Palermo ha condannato NA ON e AN LO alla pena (condonata) di due mesi di reclusione per il reato di cui all'art.110 c.p., art. 61 c.p., n. 9 e art. 340 c.p., perché, in concorso tra loro, rifiutandosi di prestare il servizio di pulizia e vigilanza dei locali scolastici nel circolo didattico Perez di Palermo, cagionavano l'interruzione e, comunque, turbavano la regolarità del servizio pubblico (svolgimento dell'attività scolastica e pulizie nella scuola).
2. Si evince dalla sentenza impugnata che gli imputati rifiutarono, con condotta protratto, nel tempo, di eseguire il servizio di pulizia dei locali del plesso scolastico, inerente al profilo professionale di collaboratore, ai medesimi attribuito in seguito al trasferimento dagli originari ruoli di dipendenti comunali a quelli statali, sostenendo che nell'amministrazione di provenienza avevano conseguito la qualifica superiore di assistente tecnico.
Ha ritenuto la Corte territoriale che, in assenza di un riconoscimento formale della diversa qualifica da parte dell'amministrazione di appartenenza, rivendicata dai dipendenti, nessuna rilevanza può attribuirsi al fatto che un ricorso volto a ottenere la qualifica superiore, presentato al giudice del lavoro da due colleghi degli imputati, era stato nel frattempo accolto in primo grado dal giudice del lavoro.
3. Ricorrono per cassazione i due imputati, con separati ma identici ricorsi, personalmente sottoscritti, con cui deducono violazione ed erronea applicazione degli artt. 340 e 51 c.p. e vizio di motivazione, e invocano l'esimente, almeno putativo, riconosciuto dalla stessa Corte d'appello di Palermo in casi analoghi e in altri procedimento penali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che, per l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato previsto dall'art. 340 c.p., è irrilevante che l'interruzione sia stata temporanea o che si sia trattato di un mero turbamento, purché oggettivamente apprezzabile, della regolarità dell'ufficio o del servizio nel regolare svolgimento dell'ufficio o del servizio, atteso che la fattispecie incriminatrice tutela non solo l'effettivo funzionamento di un ufficio, ovvero di un servizio pubblico o di pubblica necessità, ma anche il suo ordinato e regolare svolgimento (ex plurimis, Cass. n. 36253/2011, Rv. 250810).
2. Quanto all'elemento psicologico, per integrare il delitto in esame basta il dolo eventuale, ossia è sufficiente che il soggetto attivo sia consapevole che il proprio comportamento possa determinare l'interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, accettando ed assumendosi il relativo rischio (Cass. n. 8996/2010, Rv. 246411).
3. In applicazione di tali principi di diritto, più volti enunciati da questa Corte, i giudici d'appello hanno addebitato agli imputati il reato previsto dall'art. 340 c.p.. In effetti, neppure i ricorrenti contestano la sussistenza degli elementi, oggettivi e soggettivi, che costituiscono la fattispecie penale di cui sono stati dichiarati responsabili. Essi invocano l'esistenza di una causa di giustificazione, l'esercizio di un diritto, ossia il riconoscimento del profilo professionale che avevano conseguito nell'amministrazione comunale di provenienza, mentre l'amministrazione scolastica statale, al momento del passaggio di amministrazione, li aveva inquadrati nel profilo di collaboratore.
4. Osserva innanzitutto il Collegio che i motivi che indussero gli imputati a realizzare la condotta incriminata e le finalità da essi perseguite potevano semmai essere presi in considerazioni quali circostanze attenuanti, ma non possono essere considerati ai fini della valutazione circa la consumazione del reato, giacché motivi della condotta e finalità dell'agente nel volere cagionare l'interruzione o il turbamento del servizio pubblico sono del tutto irrilevanti ai fini dell'integrazione del reato.
5. Correttamente la Corte d'appello ha escluso che nel caso in esame possa ritenersi sussistente l'esimente dell'esercizio del diritto (art. 51 c.p.), in quanto l'obbligo di effettuare la pulizia dei locali scolastici era inerente al profilo professionale degli imputati ne' questi potevano pretendere di esercitare le mansioni della qualifica superiore prima del riconoscimento da parte dell'amministrazione scolastica o da parte del giudice, all'esito del procedimento giudiziario da loro promosso o nel quale fossero eventualmente intervenuti, giacché l'inquadramento in un determinato profilo è atto specifico riferito ad ogni singolo dipendente.
6. Per la sussistenza della scriminante dell'esercizio di un diritto occorre che il fatto penalmente illecito sia stato determinato dall'esercizio un diritto soggettivo. L'art. 51 c.p. non può trovare applicazione quando il diritto è dubbio o ancora oggetto di controversia giuridica, non ancora definita in sede amministrativa o giurisdizionale.
7. La scriminante non può trovare applicazione neppure sotto il profilo putativo per la mancanza dell'essenziale condizione dell'esistenza del diritto. L'esimente non può applicarsi a chi, erroneamente, supponga esistente a proprio favore un diritto inesistente o non ancora esistente, ma soltanto a chi, per la falsa rappresentazione di una situazione di fatto, cada in errore sull'esercizio di un diritto esistente.
D'altronde, riconoscere in casi siffatti l'esercizio putativo del diritto verso il datore di lavoro pubblico su questioni di mansionario equivarrebbe ad attribuire al dipendente della pubblica amministrazione il potere di realizzare direttamente la pretesa giuridica rivendicata, una sorta di legittimazione della "ragion fattasi", il cui presupposto è una contesa tra due soggetti privati in cui l'uno contesta il diritto affermato dall'altro, situazione improponibile nei rapporti tra dipendenti e pubblica amministrazione, ove il primato della tutela spetta al servizio pubblico da garantire ai cittadini, la cui interruzione determina non soltanto un danno della controparte, ma anche e soprattutto degli utenti del servizio.
8. A ben vedere, più che esercitare o ritenere di esercitare il diritto di non pulire i locali scolastici, secondo il mansionario relativo al profilo superiore in cui i dipendenti rivendicavano essere collocati, l'azione degli imputati e dei loro colleghi costituì un mezzo di pressione collettiva per raggiungere l'esito agognato.
Neppure sotto tale profilo può riconoscersi l'invocata esimente, giacché finanche l'esercizio di diritti costituzionali (come quello di sciopero, garantito dall'art. 40 Cost., o quello di riunione e di manifestazione del pensiero, garantiti dagli artt. 17 e 21 Cost.) cessano di essere legittimi quando travalichino nella lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, come quanto si concretino in un comportamento integrante la fattispecie di cui all'art. 340 c.p., con modalità di condotta che esorbitino dal fisiologico esercizio di quelli diritti (cfr. Cass. n. 7822/1999, Manganelli).
9. In conclusione, il ricorso va rigettato per infondatezza e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012