CASS
Sentenza 31 marzo 2023
Sentenza 31 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/03/2023, n. 13520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13520 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EN TR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13520 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 07/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. NT IE propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n. 17346 emessa il 17 febbraio 2022 deducendo, con unico motivo, erronea applicazione degli artt.581 e 591 cod. proc. pen. In dettaglio, il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello abbia ritenuto inammissibile l'impugnazione affermando che l'appellante avesse trascurato completamente le motivazioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione. 1.1. La difesa, con il primo motivo, aveva chiesto l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. riportando quanto asserito dal giudice di primo grado e citando giurisprudenza maggioritaria atta a sostenere una tesi contraria a quella sostenuta dal giudice di primo grado. Con il secondo motivo, aveva chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche allegando lo stato di salute dell'imputato quale elemento che il giudice avrebbe dovuto prendere in considerazione, citando anche le dichiarazioni rese da testimoni in udienza. 1.2. Secondo la difesa, l'inammissibilità non può discendere dal fatto che le censure siano state già esaminate e confutate dal giudice di primo grado in ragione dell'effetto devolutivo dei motivi di impugnazione, che giustifica la riproposizione delle medesime questioni prospettate e respinte in primo grado sollecitando una nuova valutazione degli elementi probatori ivi acquisiti. Il potere di critica, si assume, si identifica con la riproposizione degli argomenti disattesi dal primo giudice, al fine di ottenerne un nuovo apprezzamento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. La Corte territoriale ha puntualmente richiamato la prima doglianza, in base alla quale la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. sarebbe stata da escludere in quanto l'azione criminosa si era svolta sotto la continua sorveglianza dell'addetto alla sicurezza, rilevando come tale doglianza fosse meramente reiterativa di una questione già affrontata e superata in primo grado, senza che fosse stato addotto alcun argomento di novità. Con riferimento al secondo motivo di appello, la Corte ha richiamato l'ampia motivazione offerta dal giudice di primo grado a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando come l'appellante avesse omesso di confrontarsi con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. 2 3. Il provvedimento impugnato non presenta il vizio denunciato, posto che il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata. 4. La Corte territoriale non ha richiamato le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado per confermare nel merito la correttezza della decisione. Si tratta, piuttosto, di un richiamo dialettico mediante il quale il giudice investito del gravame ha fatto applicazione del criterio valutativo secondo il quale, data la necessaria correlazione tra struttura dell'argomentazione della sentenza e contenuto dell'atto di impugnazione, l'onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionalle alla specificità con cui le ragioni della decisione sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez U. n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). L'esame dell'articolata e dettagliata motivazione espressa dal giudice di primo grado, in parte richiamata nella pronuncia che qui si impugna, esclude dunque la fondatezza della censura. 5. Un altro profilo di censura, a mente del quale nel giudizio di appello sono 1,44 deducibili questioni già prospettate e disattese dal primo giudice, mal posta, posta, giacchè il giudice di appello si è limitato a rilevare che l'appellante aveva omesso di confrontarsi specificamente con la motivazione già espressa sul punto dal giudice di primo grado;
tale considerazione, unita al rilievo per cui in questa sede non risulta specificamente contestato che il Tribunale di Milano avesse motivatamente respinto le istanze, non consente alla Corte di legittimità la verifica della fondatezza del profilo di censura, con conseguente preclusione all'emissione di una pronuncia diversa dalla declaratoria di inammissibilità. Analoghe genericità e acriticità caratterizzano, dunque, per tale profilo, l'impugnazione di legittimità, avendo il ricorrente omesso di svolgere anche nel ricorso per cassazione il necessario scrutinio della portata dernolitoria dei motivi d'appello rispetto alla decisione censurata. 6. Il ricorso, per tali ragioni, va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. 3 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 marzo 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13520 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 07/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. NT IE propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n. 17346 emessa il 17 febbraio 2022 deducendo, con unico motivo, erronea applicazione degli artt.581 e 591 cod. proc. pen. In dettaglio, il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello abbia ritenuto inammissibile l'impugnazione affermando che l'appellante avesse trascurato completamente le motivazioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione. 1.1. La difesa, con il primo motivo, aveva chiesto l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. riportando quanto asserito dal giudice di primo grado e citando giurisprudenza maggioritaria atta a sostenere una tesi contraria a quella sostenuta dal giudice di primo grado. Con il secondo motivo, aveva chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche allegando lo stato di salute dell'imputato quale elemento che il giudice avrebbe dovuto prendere in considerazione, citando anche le dichiarazioni rese da testimoni in udienza. 1.2. Secondo la difesa, l'inammissibilità non può discendere dal fatto che le censure siano state già esaminate e confutate dal giudice di primo grado in ragione dell'effetto devolutivo dei motivi di impugnazione, che giustifica la riproposizione delle medesime questioni prospettate e respinte in primo grado sollecitando una nuova valutazione degli elementi probatori ivi acquisiti. Il potere di critica, si assume, si identifica con la riproposizione degli argomenti disattesi dal primo giudice, al fine di ottenerne un nuovo apprezzamento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. La Corte territoriale ha puntualmente richiamato la prima doglianza, in base alla quale la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. sarebbe stata da escludere in quanto l'azione criminosa si era svolta sotto la continua sorveglianza dell'addetto alla sicurezza, rilevando come tale doglianza fosse meramente reiterativa di una questione già affrontata e superata in primo grado, senza che fosse stato addotto alcun argomento di novità. Con riferimento al secondo motivo di appello, la Corte ha richiamato l'ampia motivazione offerta dal giudice di primo grado a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando come l'appellante avesse omesso di confrontarsi con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. 2 3. Il provvedimento impugnato non presenta il vizio denunciato, posto che il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata. 4. La Corte territoriale non ha richiamato le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado per confermare nel merito la correttezza della decisione. Si tratta, piuttosto, di un richiamo dialettico mediante il quale il giudice investito del gravame ha fatto applicazione del criterio valutativo secondo il quale, data la necessaria correlazione tra struttura dell'argomentazione della sentenza e contenuto dell'atto di impugnazione, l'onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionalle alla specificità con cui le ragioni della decisione sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez U. n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). L'esame dell'articolata e dettagliata motivazione espressa dal giudice di primo grado, in parte richiamata nella pronuncia che qui si impugna, esclude dunque la fondatezza della censura. 5. Un altro profilo di censura, a mente del quale nel giudizio di appello sono 1,44 deducibili questioni già prospettate e disattese dal primo giudice, mal posta, posta, giacchè il giudice di appello si è limitato a rilevare che l'appellante aveva omesso di confrontarsi specificamente con la motivazione già espressa sul punto dal giudice di primo grado;
tale considerazione, unita al rilievo per cui in questa sede non risulta specificamente contestato che il Tribunale di Milano avesse motivatamente respinto le istanze, non consente alla Corte di legittimità la verifica della fondatezza del profilo di censura, con conseguente preclusione all'emissione di una pronuncia diversa dalla declaratoria di inammissibilità. Analoghe genericità e acriticità caratterizzano, dunque, per tale profilo, l'impugnazione di legittimità, avendo il ricorrente omesso di svolgere anche nel ricorso per cassazione il necessario scrutinio della portata dernolitoria dei motivi d'appello rispetto alla decisione censurata. 6. Il ricorso, per tali ragioni, va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. 3 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 marzo 2023