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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 24/10/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 73/2025 rgl
Svolgimento del processo.
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(difeso dall'avv. Francesco Americo) a mezzo ricorso depositato il 29/1/2025
contro c.f. Controparte_1
P.IVA_1
difeso dai funzionari delegati, dott. Ernesto Nieri e dott. Francesco Ginanneschi
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, p. 10, letterali):
“1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a fruire del beneficio della riserva di posti per invalidi civili ex lege 68/99 in seno alle graduatorie di cui all'art. 554 del d.lgs. 297/1994 per il reclutamento del personale ATA - profilo professionale di Collaboratore Scolastico relativo alla provincia di Siena e per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente all'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del convenuto in qualità di Collaboratore scolastico con decorrenza dall'a.s. 2024/2025, e quindi dal 1-9-2024; 2) condannare l'amministrazione convenuta ad assumere in servizio il ricorrente con contratto a tempo indeterminato con profilo professionale di Collaboratore Scolastico nella provincia di Siena con decorrenza dall'a.s. 2024/2025, e quindi dal 1-9-2024;
1 3) Con vittoria di spese, onorari e competenze, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Parte convenuta – - si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della do da chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 10, letterali):
“respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con vittoria di spese di lite”.
*
All'udienza 4/4/2025 nella causa n. 73/2025 rgl sono comparsi: da remoto ex art. 127 bis cpc, per il ricorrente, l'avv. Francesco Americo;
in presenza non virtuale, per il Controparte_1
, il funzionario delegato Francesco Ginanneschi.
[...]
Il giudice sente le parti, che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 24/10/2025, ore 9:45 con termine per note al 14/9 per il ricorrente e al 14/10 per il . CP_1
All'udienza 24/10/2025 nella causa n. 73/2025 rgl sono comparsi da remoto ex art. 127 bis cpc: per il ricorrente, l'avv. Francesco Americo;
per il , il funzionario Controparte_1 delegato Ernesto Nieri.
Dato atto che è stato immesso in ruolo in data Parte_1
1°/9/2025, le parti te chiedono dichiararsi cessata la materia delo contendere, con spese integralmente compensate tra le parti.
2 Discussa oralmente la causa nei termini che precedono il giudice pronuncia sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione);
Motivi della decisione.
§ 1. Il lavoratore ricorrente e l'affermazione del diritto ad essere assunto a tempo indeterminato con decorrenza dal 01/09/2024.
1.1 è un collaboratore scolastico (personale ATA) Parte_1 che prestava servizio all'Istituto Superiore “Roncalli” di Poggibonsi (SI) con contratto a tempo determinato, supplenza annuale, con scadenza al 31.08.2025 (doc. 6 ric.).
1.2 Con decreto del , n. Controparte_1
55934 del 19/04/2024, veniva indetto in base all'art. 554 d.lgs. 1994/n. 297 e all'ordinanza ministeriale 23/2/2009, n. 21, un concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie per l'accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA – Indizione dei concorsi nell'anno scolastico 2023/2024, Graduatorie a.s. 2024/2025 (doc. 1 ric.).
1.3 Essendo in possesso dei requisiti prescritti dal bando, il ricorrente presentava domanda di partecipazione per la provincia di Siena, dichiarando tra altro di: a) aver maturato il servizio utile per l'inserimento (doc. 7 ric.) b) avere diritto al titolo di riserva in quanto invalido civile ex lege n. 68/1999 stante la sua invalidità pari al 50% (verbale della Commissione medica della ASL di Caserta UO Medicina Legale Invalidi Civili del 01/07/2008, docc. 4, 5 e 14 ric.); c) di non essere inserito negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 68/1999 stante il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la scuola statale.
1.4 Con decreto del Dirigente dell'ATP di Siena del 10/08/2024 veniva pubblicata la graduatoria definitiva della procedura (docc. 8
3 e 8a ric.) relativa alla provincia di Siena e valevole per l'a.s. 2024/2025.
1.5 Il ricorrente rilevava essere stato collocato nella posizione n. 133 con punti 20 e che, a suo dire, irragionevolmente l'Amministrazione non aveva tenuto conto della riserva escludendolo dalla immissione in ruolo (doc. 11 ric.).
1.6 Il 28/08/2024, su richiesta dell'ATP di Siena, provvedeva ad inviare l'attestazione dell'ultima iscrizione nelle liste di collocamento nonché il certificato di invalidità (docc. 3, 12 e 13 ric.).
1.7 Il ricorrente, tramite il suo legale, inviava diffida ad adempiere all'ATP di Siena (docc. 15 e 15a) rispetto alla quale l'ATP si sarebbe limitato a consegnare le domande di partecipazione dei candidati senza però motivare le ragioni che avevano determinato il mancato riconoscimento della riserva e quindi la sua esclusione dalla immissione in ruolo.
1.8 Dalla documentazione a lui pervenuta (doc. 20) il ricorrente ha potuto riscontrare, che altri candidati titolari nell'anno scolastico 2023/2024 di un contratto di lavoro con scadenza al 30/6 o al 31/8 agosto, diversamente da lui erano stati individuati per la immissione in ruolo (alle pp.
3-4 del ricorso l'elenco dei candidati individuati per l'immissione in ruolo, anche con punteggio inferiore). Sottolinea il ricorrente, che anche i candidati in comparazione, non risultavano iscritti al collocamento obbligatorio in quanto titolari di un contratto a tempo determinato alla data di scadenza del bando.
1.9 Pertanto il ricorrente rivendicava il proprio diritto ad ottenere l'immissione in ruolo a decorrere dal 01/09/2024 in forza del titolo di riserva posseduto, nell'ambito del concorso interessato.
*
§ 2. Le ragioni di opposizione del . CP_1
2.1 Senza mezzi termini, l'Amministrazione parla di
“un'ipotetica pretermissione del suo diritto in quanto suppostamente riservista ai sensi della Legge 68/1999”.
4 “Suppostamente riservista”. Infatti, il candidato ricorrente, “nel momento della procedura di assunzione era titolare di invalidità civile, ma non dello status di disabile disoccupato”.
2.2 Dall'analisi della documentazione acquisita agli atti, infatti, emerge per il , che il ricorrente ha prodotto un certificato di CP_1 invalidità risalente all'anno 2008 (doc. 3 )(ndgr: la CP_1 numerazione contenuta in calce alla memoria difensiva non compare poi nella produzione telematica, rendendo non agevole il suo reperimento, stante la sua sommaria o incompleta descrizione).
2.3 Nell'ambito dei controlli di cui al testo unico n. 445/2000, l'Amministrazione ha chiesto al Centro Impiego di Caserta certificato di collocamento mirato (del 28/8/2024) E l'ultimo certificato ha attestato la cancellazione del dipendente dalle liste di collocamento mirato il 21/2/2019 (doc. 4 Min.)(ndgr: la cancellazione procede “per avviamento”).
2.4 Inoltre, l'estratto contributivo prodotto (doc. 5 Pt_2 evidenzia l'inizio della contribuzione soltanto a partire dall'anno 2021, così come lo stato matricolare indica la prima supplenza con decorrenza dal 14 settembre 2021. Da ciò si può ragionevolmente presumere che il sig. sia stato convocato dalla III fascia nel Pt_1 triennio 2021-2024, rmità a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021. Tuttavia, alla data del 22 aprile 2021, termine ultimo per la presentazione delle domande di inserimento in III fascia del personale ATA, dagli atti in possesso del non risulta che il CP_1 candidato fosse iscritto alle liste del colloc irato, circostanza confermata dal Centro per l'Impiego di Caserta, il quale attesta che la cancellazione è avvenuta nel mese di 12/2019 (ndgr: 2/2019). Il candidato ha dichiarato di aver trasmesso la certificazione di invalidità nonché l'ultima attestazione di iscrizione alle liste del collocamento mirato il 28/8/2024; tuttavia, dagli accertamenti effettuati, non risulta alcuna traccia di tale comunicazione tra la documentazione ufficialmente pervenuta. Viceversa, dagli atti in possesso del Ministero, si rileva invece che il candidato ha trasmesso il certificato di invalidità il 22/6/2024 e l'ultima attestazione di iscrizione alle liste del collocamento mirato il 22/7/ 2024, sempre su esplicita richiesta.
5 Si osserva, altresì, che l'ultima iscrizione trasmessa dal candidato riporta una decorrenza risalente al 2/12/2008 (all. 5bis), elemento confermato dal Centro per l'Impiego di Caserta, il quale attesta l'iscrizione con decorrenza dal 2 dicembre 2008 e la successiva cancellazione in data 21 febbraio 2019 data a partire dalla quale cessava lo stato di disoccupazione avendo stipulato il primo contratto di lavoro con l'Istituto Paritario Padre Pio.
2.5 Alla luce di quanto sin qui esposto, risulterebbe evidente per il , che il lavoratore ricorrente, alla data di instaurazione CP_1 di qualsiasi rapporto di lavoro desumibile dall'estratto contributivo, non risultava iscritto alle liste di collocamento mirato, ma anzi ne risultava cancellato, né era inquadrato in un rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica, la cui prima decorrenza si registra nel mese di 9/2021.
2.6 Infine, dalla documentazione rilasciata dal Centro per l'Impiego di Caserta, emerge che il candidato avrebbe cessato il proprio contratto con l'Istituto paritario "Padre Pio" il 31/8/2020, sebbene tale rapporto di lavoro non risulti per il Ministero coperto da contribuzione.
Il successivo contratto risulta instaurato il 14/9/2021, circostanza che, in linea teorica, gli avrebbe consentito di procedere a una nuova iscrizione alle liste del collocamento mirato. Quindi, al momento dell'instaurazione del primo rapporto di lavoro con l'Amministrazione Scolastica, il ricorrente non avrebbe posseduto il requisito dell' iscrizione alla lista dei disabili disoccupati, essendo stato cancellato da oltre due anni, senza che si sia mai preoccupato di chiedere di nuovo l'iscrizione, pur avendo la possibilità di farlo;
addirittura - prosegue il - passa un anno CP_1 tra l' ultimo lavoro svolto dal ricorrente e il successivo primo impiego nell'Amministrazione scolastica, senza che l'interessato provveda a nuova iscrizione. Oltre a ciò, si evidenzia che, il ricorrente nella domanda 24 mesi (doc. 6 Min.), ha dichiarato come precedente iscrizione "ATA III FASCIA 2021", ma nella domanda di III fascia 2021 (doc. 7 Min.), non vi è tale dichiarazione in quanto egli ha indicato solo il titolo di preferenza, ma non la riserva. Quindi, era stato cancellato anni prima, ma, pur avendo astrattamente la possibilità di farlo, non si sarebbe mai più, iscritto in detta lista.
6 In conclusione, l'impossibilità di iscriversi non sarebbe stata determinata dall' assunzione, con contratto a tempo determinato, nell'ambito del lavoro scolastico, ma il ricorrente non si sarebbe iscritto, e non avrebbe quindi assunto lo status di disabile disoccupato per una sua precisa scelta e/o inerzia.
2.7 Nelle note difensive finali, il ha ulteriormente CP_1 sviluppato l'argomentazione, anzitutto richiamando la normativa da applicare. La norma vincolante da tenere presente è quella contenuta all'art. 8 (“Elenchi e graduatorie”) della legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo cui “
1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato, il quale può, comunque, iscriversi nell'elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto. Per ogni persona, il comitato tecnico di cui al comma 1-bis annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della disabilità e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro.
1-bis. Presso i servizi per il collocamento mirato opera un comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico-legale, con particolare riferimento alla materia della disabilità, con compiti di valutazione delle capacità lavorative, di definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e di predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.
2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati;
l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della
7 graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.
3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4.
5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.”
2.8 Tale disciplina, osserva il Ministero, è assolutamente cruciale e non può essere elusa, perché in base all'osservanza degli adempimenti richiesti all'aspirante si può portare al massimo grado la probabilità di inserimento mirato dello stesso nel mondo del lavoro e quindi realizzare il fine di protezione sociale e di successo professionale che il legislatore ha inteso perseguire. In sintesi, l'aspirante in cerca di lavoro è tenuto a dare seguito alla propria iscrizione presso gli uffici del collocamento mirato, gestori di elenchi di respiro territoriale. Questa condotta attiva è propedeutica alla fruizione di servizi personalizzati, dal momento che gli organi tecnici preposti si impegnano a mettere in contatto la domanda e l'offerta di lavoro sulla base di parametri relativi alle qualità personali e alla natura dei posti disponibili. Lo strumento attraverso cui si realizza il fine dell'inserimento e dell'integrazione è la riserva.
2.9 Ai sensi dell'art. 7, co. 2 “I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.”
8 2.10 Coordinando le due norme, argomenta il , si vede CP_1 come l'iscrizione agli elenchi del collocamento sia un'azione imprescindibile: permette ai servizi pubblici di essere calibrati sul profilo dell'aspirante che rientri nelle categorie protette ed è condizione necessaria per accedere alla quota di riserva per lavorare alle dipendenze di un datore pubblico.
2.11 Sul punto (ndgr): Cass. SL, sentenza n. 9953 del 23/04/2018: “In tema di collocamento obbligatorio, al fine di realizzare un efficace avviamento al lavoro del disabile, il sistema disegnato dalla l. n. 68 del 1999 - nella formulazione vigente "ratione temporis" prima delle modifiche di cui al d.lgs. n. 151 del 2015 - prevede una serie di obblighi positivi a carico dei Centri per l'impiego, che sono tenuti a verificare la presenza tra gli iscritti di aspiranti aventi la qualifica richiesta dal datore di lavoro, e, in mancanza, a concordare con il datore richiedente altra qualifica compatibile con le ridotte capacità lavorative del disabile individuato e con le esigenze dell'impresa, nell'ambito di un percorso nel quale l'ufficio pubblico ed il datore di lavoro congiuntamente valutano le possibilità alternative, tra le quali la disponibilità di lavoratori disabili aventi qualifiche simili rispetto a quelle richieste, che vanno avviati secondo l'ordine di graduatoria, previo addestramento o tirocinio”.
2.12 Come ampiamente mostrato dalla produzione documentale, il ricorrente non versava in questa condizione al momento della presentazione della domanda per la partecipazione al concorso. Infatti, sarebbe stata acquisita l'informazione dirimente che la cancellazione della relativa iscrizione dall'elenco tenuto presso il Centro per l'Impiego di Caserta era avvenuta in data 21/2/2019, quindi alcuni anni prima. Pertanto, la sequenza dei fatti procede secondo un ordine contrario a quello denunciato dal ricorrente: non vi è stata la caducazione dall'elenco del collocamento a seguito di accesso alle graduatorie ATA senesi, né la mancata concessione della riserva in ragione del pregresso stato di occupato, ma al contrario la fuoriuscita dalla platea dei beneficiari seguiti dai servizi per l'impiego di Caserta è stata largamente anteriore all'instaurarsi del primo rapporto con l'Amministrazione scolastica.
9 2.13 Se infatti, ribadisce il , sia imputabile all'inerzia o CP_1 all'omissione dell'interessato il mancato perfezionamento o ripristino dello status di iscritto negli elenchi del collocamento mirato territorialmente competente, non è ascrivibile alcuna censura all'operato della parte datoriale, che si è mossa nel solco della normativa vigente e delle corrette pratiche amministrative.
2.14 È poi necessario rendere edotto il giudice di un dato fondamentale: , a seguito di pedissequa iscrizione al Parte_1
Centro per l'Im che rappresenterebbe concretamente un'esplicita acquiescenza con le tesi dell'Amministrazione, e che si è realizzata in data 4/9/2024, è stato immesso in ruolo in data 1°/9/2025, come da documentazione sopravvenuta prodotta.
*
§ 3. La replica del lavoratore ricorrente.
3.1 chiarisce che, al momento della domanda di Parte_1 partecipazione concorsuale, non risultava iscritto negli elenchi del collocamento obbligatorio proprio perché già impiegato con contratto in corso nella scuola statale, circostanza che – come più volte chiarito dalla giurisprudenza – non potrebbe precludere il riconoscimento della riserva.
3.2 All'esito della procedura, con la pubblicazione della graduatoria definitiva relativa all'anno scolastico 2024/2025, il candidato ricorrente risultava collocato in posizione utile ma senza riserva e quindi veniva escluso dall'immissione in ruolo. Successivamente, su richiesta dell'Amministrazione, avrebbe fornita tutta la documentazione relativa sia all'iscrizione al collocamento sia alla propria invalidità.
3.3Nonostante ciò, l'Amministrazione non avrebbe evidenziato una motivazione specifica per il mancato riconoscimento della riserva, limitandosi a trasmettere le domande dei candidati senza un riscontro puntuale sulle ragioni dell'esclusione.
3.4 La circostanza sopravvenuta che il ricorrente sia stato immesso in ruolo solo dal 1°/9/2025 non potrebbe costituire, di per
10 sé, elemento a conferma della bontà dell'operato dell'Amministrazione. Al contrario, essa rappresenterebbe la diretta conseguenza dell'ingiusto diniego opposto per l'anno scolastico 2024/2025, nonostante la presenza dei presupposti di legge e la prassi amministrativa favorevole in situazioni identiche.
3.5 Il ricorrente avrebbe infatti dimostrato che altri candidati, pur nella medesima condizione (contratto a tempo determinato e mancata iscrizione al collocamento mirato al momento della scadenza del bando), erano stati ritenuti beneficiari della riserva e ammessi al ruolo già dal 2024/2025, a riprova dell'evidente disparità di trattamento subita. Cfr. sopra, § 1.8.
3.6 La giurisprudenza di merito e di legittimità, come ampiamente richiamato nelle sentenze prodotte, avrebbe affermato con chiarezza che la presenza di un contratto a tempo determinato non potrebbe essere d'ostacolo al riconoscimento della riserva. In particolare, si è ribadito che lo stato di disoccupazione, ai fini della legge 1968/n. 99, non viene meno per effetto di rapporti precari e che la finalità dell'inserimento stabile del soggetto protetto debba prevalere su ogni formalismo, con conseguente illegittimità di esclusione fondata unicamente sulla mancata iscrizione formale al collocamento mirato al momento della domanda: Ad es. Cass. SL 2014/n. 24723: “l'esercizio del diritto del disabile allo stabile inserimento nel mondo del lavoro, garantito con l'attribuzione della quota di riserva in riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato, non può essere denegato per effetto di una circostanza del tutto transitoria quale la pendenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato che, pur se tradotto in una supplenza di durata annuale, conserva, per la precarietà della condizione lavorativa in cui si traduce, la sua ontologica difformità rispetto ad una nozione di stabilità del rapporto. E che la situazione sottesa alla stipula di un contratto a tempo determinato non possa essere sussunta nella descritta nozione di stabilità di impiego, come puntualizzato dalla Corte distrettuale, trova riscontro specifico, nella circostanza che all'atto della possibile fruizione del beneficio, il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalla parte ricorrente, si era già concluso”
11 3.7 La cancellazione dalle liste, non sarebbe stata dovuta a una scelta volontaria del candidato, bensì alla normativa che prevede la sospensione dell'iscrizione durante i periodi di lavoro subordinato a tempo determinato, situazione tipica e non certo anomala per il personale ATA.
3.8 Secondo una corretta interpretazione, condivisa da giurisprudenza di merito e di legittimità, deve escludersi che la mera assenza di iscrizione formale al collocamento possa precludere il diritto alla riserva, laddove sussistano i requisiti sostanziali di invalidità e sia stata già in precedenza perfezionata l'iscrizione stessa.
3.9 Il ricorrente afferma di avere sempre prodotto tempestivamente, su richiesta dell'Amministrazione, sia il certificato di invalidità sia l'attestazione di iscrizione al collocamento mirato. Dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente ha trasmesso il certificato di invalidità in data 22 giugno 2024 e la certificazione relativa all'iscrizione al collocamento in data 22 luglio 2024, rispondendo puntualmente alle richieste istruttorie dell'ATP di Siena.
3.10 Alla luce di quanto sopra, deve escludersi che la mancata iscrizione formale alle liste del collocamento mirato al momento dell'inserimento in III fascia o dell'instaurazione del primo rapporto con l'Amministrazione scolastica possa costituire causa di decadenza o preclusione del diritto alla riserva, trattandosi di una conseguenza fisiologica dell'attività lavorativa stessa e non di una volontaria rinuncia da parte del ricorrente.
3.11 E deve escludersi che la mancata iscrizione formale alle liste del collocamento mirato al momento dell'inserimento in III fascia o dell'instaurazione del primo rapporto con l'Amministrazione scolastica possa costituire causa di decadenza o preclusione del diritto alla riserva, trattandosi di una conseguenza fisiologica dell'attività lavorativa stessa e non di una volontaria rinuncia da parte del ricorrente.
3.12 Il Ministero sottolinea inoltre che il lavoratore avrebbe cessato il proprio rapporto con l'istituto paritario “Padre Pio” il 31 agosto 2020 e che tale rapporto non risulta coperto da contribuzione, precisando poi che il successivo contratto con l'amministrazione
12 scolastica sarebbe iniziato il 14 settembre 2021. Si sostiene, pertanto, che il ricorrente avrebbe potuto e dovuto procedere a una nuova iscrizione alle liste del collocamento mirato tra il 2020 e il 2021 e che, non avendolo fatto, sarebbe privo del requisito dell'iscrizione tra i disabili disoccupati al momento dell'instaurazione del primo rapporto con la scuola statale. Tale ricostruzione, tuttavia, non tiene conto delle concrete dinamiche di gestione delle liste di collocamento mirato e della posizione soggettiva del lavoratore. Come già documentato agli atti, egli risultava iscritto nelle liste del collocamento mirato dal 2 dicembre 2008 e la cancellazione è intervenuta il 21 febbraio 2019. La cancellazione dalle liste, come più volte sottolineato, non è stata determinata da una scelta volontaria o da un comportamento omissivo, ma discende direttamente dalla normativa che prevede la sospensione dell'iscrizione in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato con la Pubblica Amministrazione. In tale situazione, l'iscrizione nelle liste non rappresenta un requisito statico, ma si collega strettamente alla condizione di disoccupazione, che viene meno durante i periodi di impiego. Ne consegue che, tra la cessazione del rapporto con l'istituto paritario e l'instaurazione del rapporto con la scuola statale, il sig. si è trovato in una Pt_1 situazione transitoria comune a molti lavoratori precari del comparto scuola, e non già in una posizione di colpevole inerzia. In particolare, va evidenziato che il sig. ha avuto Pt_1 contratti di lavoro con la Pubblica Amministrazione in modo ininterrotto dall'anno scolastico 2020/2021 al 2023/2024, tutti con scadenza al 31 agosto di ciascun anno;
tale circostanza comporta che, secondo la disciplina applicabile, l'iscrizione alle liste del collocamento mirato viene sospesa per tutta la durata del rapporto di lavoro.
*
4. Soluzione decisoria.
Sopravvenuta cessazione della materia del contendere (verbale udienza odierna, 25/10/2025).
P.Q.M.
13 dichiara cessata la materia del contendere tra le parti, il ricorrente e il convenuto, originariamente Parte_1 CP_1 resistente. Spese processuali integralmente compensate tra le parti.
Siena, 24/10/2025
il giudice Delio Cammarosano
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“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 73/2025 rgl
Svolgimento del processo.
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(difeso dall'avv. Francesco Americo) a mezzo ricorso depositato il 29/1/2025
contro c.f. Controparte_1
P.IVA_1
difeso dai funzionari delegati, dott. Ernesto Nieri e dott. Francesco Ginanneschi
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, p. 10, letterali):
“1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a fruire del beneficio della riserva di posti per invalidi civili ex lege 68/99 in seno alle graduatorie di cui all'art. 554 del d.lgs. 297/1994 per il reclutamento del personale ATA - profilo professionale di Collaboratore Scolastico relativo alla provincia di Siena e per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente all'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del convenuto in qualità di Collaboratore scolastico con decorrenza dall'a.s. 2024/2025, e quindi dal 1-9-2024; 2) condannare l'amministrazione convenuta ad assumere in servizio il ricorrente con contratto a tempo indeterminato con profilo professionale di Collaboratore Scolastico nella provincia di Siena con decorrenza dall'a.s. 2024/2025, e quindi dal 1-9-2024;
1 3) Con vittoria di spese, onorari e competenze, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Parte convenuta – - si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della do da chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 10, letterali):
“respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con vittoria di spese di lite”.
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All'udienza 4/4/2025 nella causa n. 73/2025 rgl sono comparsi: da remoto ex art. 127 bis cpc, per il ricorrente, l'avv. Francesco Americo;
in presenza non virtuale, per il Controparte_1
, il funzionario delegato Francesco Ginanneschi.
[...]
Il giudice sente le parti, che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 24/10/2025, ore 9:45 con termine per note al 14/9 per il ricorrente e al 14/10 per il . CP_1
All'udienza 24/10/2025 nella causa n. 73/2025 rgl sono comparsi da remoto ex art. 127 bis cpc: per il ricorrente, l'avv. Francesco Americo;
per il , il funzionario Controparte_1 delegato Ernesto Nieri.
Dato atto che è stato immesso in ruolo in data Parte_1
1°/9/2025, le parti te chiedono dichiararsi cessata la materia delo contendere, con spese integralmente compensate tra le parti.
2 Discussa oralmente la causa nei termini che precedono il giudice pronuncia sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione);
Motivi della decisione.
§ 1. Il lavoratore ricorrente e l'affermazione del diritto ad essere assunto a tempo indeterminato con decorrenza dal 01/09/2024.
1.1 è un collaboratore scolastico (personale ATA) Parte_1 che prestava servizio all'Istituto Superiore “Roncalli” di Poggibonsi (SI) con contratto a tempo determinato, supplenza annuale, con scadenza al 31.08.2025 (doc. 6 ric.).
1.2 Con decreto del , n. Controparte_1
55934 del 19/04/2024, veniva indetto in base all'art. 554 d.lgs. 1994/n. 297 e all'ordinanza ministeriale 23/2/2009, n. 21, un concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie per l'accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA – Indizione dei concorsi nell'anno scolastico 2023/2024, Graduatorie a.s. 2024/2025 (doc. 1 ric.).
1.3 Essendo in possesso dei requisiti prescritti dal bando, il ricorrente presentava domanda di partecipazione per la provincia di Siena, dichiarando tra altro di: a) aver maturato il servizio utile per l'inserimento (doc. 7 ric.) b) avere diritto al titolo di riserva in quanto invalido civile ex lege n. 68/1999 stante la sua invalidità pari al 50% (verbale della Commissione medica della ASL di Caserta UO Medicina Legale Invalidi Civili del 01/07/2008, docc. 4, 5 e 14 ric.); c) di non essere inserito negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 68/1999 stante il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la scuola statale.
1.4 Con decreto del Dirigente dell'ATP di Siena del 10/08/2024 veniva pubblicata la graduatoria definitiva della procedura (docc. 8
3 e 8a ric.) relativa alla provincia di Siena e valevole per l'a.s. 2024/2025.
1.5 Il ricorrente rilevava essere stato collocato nella posizione n. 133 con punti 20 e che, a suo dire, irragionevolmente l'Amministrazione non aveva tenuto conto della riserva escludendolo dalla immissione in ruolo (doc. 11 ric.).
1.6 Il 28/08/2024, su richiesta dell'ATP di Siena, provvedeva ad inviare l'attestazione dell'ultima iscrizione nelle liste di collocamento nonché il certificato di invalidità (docc. 3, 12 e 13 ric.).
1.7 Il ricorrente, tramite il suo legale, inviava diffida ad adempiere all'ATP di Siena (docc. 15 e 15a) rispetto alla quale l'ATP si sarebbe limitato a consegnare le domande di partecipazione dei candidati senza però motivare le ragioni che avevano determinato il mancato riconoscimento della riserva e quindi la sua esclusione dalla immissione in ruolo.
1.8 Dalla documentazione a lui pervenuta (doc. 20) il ricorrente ha potuto riscontrare, che altri candidati titolari nell'anno scolastico 2023/2024 di un contratto di lavoro con scadenza al 30/6 o al 31/8 agosto, diversamente da lui erano stati individuati per la immissione in ruolo (alle pp.
3-4 del ricorso l'elenco dei candidati individuati per l'immissione in ruolo, anche con punteggio inferiore). Sottolinea il ricorrente, che anche i candidati in comparazione, non risultavano iscritti al collocamento obbligatorio in quanto titolari di un contratto a tempo determinato alla data di scadenza del bando.
1.9 Pertanto il ricorrente rivendicava il proprio diritto ad ottenere l'immissione in ruolo a decorrere dal 01/09/2024 in forza del titolo di riserva posseduto, nell'ambito del concorso interessato.
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§ 2. Le ragioni di opposizione del . CP_1
2.1 Senza mezzi termini, l'Amministrazione parla di
“un'ipotetica pretermissione del suo diritto in quanto suppostamente riservista ai sensi della Legge 68/1999”.
4 “Suppostamente riservista”. Infatti, il candidato ricorrente, “nel momento della procedura di assunzione era titolare di invalidità civile, ma non dello status di disabile disoccupato”.
2.2 Dall'analisi della documentazione acquisita agli atti, infatti, emerge per il , che il ricorrente ha prodotto un certificato di CP_1 invalidità risalente all'anno 2008 (doc. 3 )(ndgr: la CP_1 numerazione contenuta in calce alla memoria difensiva non compare poi nella produzione telematica, rendendo non agevole il suo reperimento, stante la sua sommaria o incompleta descrizione).
2.3 Nell'ambito dei controlli di cui al testo unico n. 445/2000, l'Amministrazione ha chiesto al Centro Impiego di Caserta certificato di collocamento mirato (del 28/8/2024) E l'ultimo certificato ha attestato la cancellazione del dipendente dalle liste di collocamento mirato il 21/2/2019 (doc. 4 Min.)(ndgr: la cancellazione procede “per avviamento”).
2.4 Inoltre, l'estratto contributivo prodotto (doc. 5 Pt_2 evidenzia l'inizio della contribuzione soltanto a partire dall'anno 2021, così come lo stato matricolare indica la prima supplenza con decorrenza dal 14 settembre 2021. Da ciò si può ragionevolmente presumere che il sig. sia stato convocato dalla III fascia nel Pt_1 triennio 2021-2024, rmità a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021. Tuttavia, alla data del 22 aprile 2021, termine ultimo per la presentazione delle domande di inserimento in III fascia del personale ATA, dagli atti in possesso del non risulta che il CP_1 candidato fosse iscritto alle liste del colloc irato, circostanza confermata dal Centro per l'Impiego di Caserta, il quale attesta che la cancellazione è avvenuta nel mese di 12/2019 (ndgr: 2/2019). Il candidato ha dichiarato di aver trasmesso la certificazione di invalidità nonché l'ultima attestazione di iscrizione alle liste del collocamento mirato il 28/8/2024; tuttavia, dagli accertamenti effettuati, non risulta alcuna traccia di tale comunicazione tra la documentazione ufficialmente pervenuta. Viceversa, dagli atti in possesso del Ministero, si rileva invece che il candidato ha trasmesso il certificato di invalidità il 22/6/2024 e l'ultima attestazione di iscrizione alle liste del collocamento mirato il 22/7/ 2024, sempre su esplicita richiesta.
5 Si osserva, altresì, che l'ultima iscrizione trasmessa dal candidato riporta una decorrenza risalente al 2/12/2008 (all. 5bis), elemento confermato dal Centro per l'Impiego di Caserta, il quale attesta l'iscrizione con decorrenza dal 2 dicembre 2008 e la successiva cancellazione in data 21 febbraio 2019 data a partire dalla quale cessava lo stato di disoccupazione avendo stipulato il primo contratto di lavoro con l'Istituto Paritario Padre Pio.
2.5 Alla luce di quanto sin qui esposto, risulterebbe evidente per il , che il lavoratore ricorrente, alla data di instaurazione CP_1 di qualsiasi rapporto di lavoro desumibile dall'estratto contributivo, non risultava iscritto alle liste di collocamento mirato, ma anzi ne risultava cancellato, né era inquadrato in un rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica, la cui prima decorrenza si registra nel mese di 9/2021.
2.6 Infine, dalla documentazione rilasciata dal Centro per l'Impiego di Caserta, emerge che il candidato avrebbe cessato il proprio contratto con l'Istituto paritario "Padre Pio" il 31/8/2020, sebbene tale rapporto di lavoro non risulti per il Ministero coperto da contribuzione.
Il successivo contratto risulta instaurato il 14/9/2021, circostanza che, in linea teorica, gli avrebbe consentito di procedere a una nuova iscrizione alle liste del collocamento mirato. Quindi, al momento dell'instaurazione del primo rapporto di lavoro con l'Amministrazione Scolastica, il ricorrente non avrebbe posseduto il requisito dell' iscrizione alla lista dei disabili disoccupati, essendo stato cancellato da oltre due anni, senza che si sia mai preoccupato di chiedere di nuovo l'iscrizione, pur avendo la possibilità di farlo;
addirittura - prosegue il - passa un anno CP_1 tra l' ultimo lavoro svolto dal ricorrente e il successivo primo impiego nell'Amministrazione scolastica, senza che l'interessato provveda a nuova iscrizione. Oltre a ciò, si evidenzia che, il ricorrente nella domanda 24 mesi (doc. 6 Min.), ha dichiarato come precedente iscrizione "ATA III FASCIA 2021", ma nella domanda di III fascia 2021 (doc. 7 Min.), non vi è tale dichiarazione in quanto egli ha indicato solo il titolo di preferenza, ma non la riserva. Quindi, era stato cancellato anni prima, ma, pur avendo astrattamente la possibilità di farlo, non si sarebbe mai più, iscritto in detta lista.
6 In conclusione, l'impossibilità di iscriversi non sarebbe stata determinata dall' assunzione, con contratto a tempo determinato, nell'ambito del lavoro scolastico, ma il ricorrente non si sarebbe iscritto, e non avrebbe quindi assunto lo status di disabile disoccupato per una sua precisa scelta e/o inerzia.
2.7 Nelle note difensive finali, il ha ulteriormente CP_1 sviluppato l'argomentazione, anzitutto richiamando la normativa da applicare. La norma vincolante da tenere presente è quella contenuta all'art. 8 (“Elenchi e graduatorie”) della legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo cui “
1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato, il quale può, comunque, iscriversi nell'elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto. Per ogni persona, il comitato tecnico di cui al comma 1-bis annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della disabilità e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro.
1-bis. Presso i servizi per il collocamento mirato opera un comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico-legale, con particolare riferimento alla materia della disabilità, con compiti di valutazione delle capacità lavorative, di definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e di predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.
2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati;
l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della
7 graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.
3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4.
5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.”
2.8 Tale disciplina, osserva il Ministero, è assolutamente cruciale e non può essere elusa, perché in base all'osservanza degli adempimenti richiesti all'aspirante si può portare al massimo grado la probabilità di inserimento mirato dello stesso nel mondo del lavoro e quindi realizzare il fine di protezione sociale e di successo professionale che il legislatore ha inteso perseguire. In sintesi, l'aspirante in cerca di lavoro è tenuto a dare seguito alla propria iscrizione presso gli uffici del collocamento mirato, gestori di elenchi di respiro territoriale. Questa condotta attiva è propedeutica alla fruizione di servizi personalizzati, dal momento che gli organi tecnici preposti si impegnano a mettere in contatto la domanda e l'offerta di lavoro sulla base di parametri relativi alle qualità personali e alla natura dei posti disponibili. Lo strumento attraverso cui si realizza il fine dell'inserimento e dell'integrazione è la riserva.
2.9 Ai sensi dell'art. 7, co. 2 “I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.”
8 2.10 Coordinando le due norme, argomenta il , si vede CP_1 come l'iscrizione agli elenchi del collocamento sia un'azione imprescindibile: permette ai servizi pubblici di essere calibrati sul profilo dell'aspirante che rientri nelle categorie protette ed è condizione necessaria per accedere alla quota di riserva per lavorare alle dipendenze di un datore pubblico.
2.11 Sul punto (ndgr): Cass. SL, sentenza n. 9953 del 23/04/2018: “In tema di collocamento obbligatorio, al fine di realizzare un efficace avviamento al lavoro del disabile, il sistema disegnato dalla l. n. 68 del 1999 - nella formulazione vigente "ratione temporis" prima delle modifiche di cui al d.lgs. n. 151 del 2015 - prevede una serie di obblighi positivi a carico dei Centri per l'impiego, che sono tenuti a verificare la presenza tra gli iscritti di aspiranti aventi la qualifica richiesta dal datore di lavoro, e, in mancanza, a concordare con il datore richiedente altra qualifica compatibile con le ridotte capacità lavorative del disabile individuato e con le esigenze dell'impresa, nell'ambito di un percorso nel quale l'ufficio pubblico ed il datore di lavoro congiuntamente valutano le possibilità alternative, tra le quali la disponibilità di lavoratori disabili aventi qualifiche simili rispetto a quelle richieste, che vanno avviati secondo l'ordine di graduatoria, previo addestramento o tirocinio”.
2.12 Come ampiamente mostrato dalla produzione documentale, il ricorrente non versava in questa condizione al momento della presentazione della domanda per la partecipazione al concorso. Infatti, sarebbe stata acquisita l'informazione dirimente che la cancellazione della relativa iscrizione dall'elenco tenuto presso il Centro per l'Impiego di Caserta era avvenuta in data 21/2/2019, quindi alcuni anni prima. Pertanto, la sequenza dei fatti procede secondo un ordine contrario a quello denunciato dal ricorrente: non vi è stata la caducazione dall'elenco del collocamento a seguito di accesso alle graduatorie ATA senesi, né la mancata concessione della riserva in ragione del pregresso stato di occupato, ma al contrario la fuoriuscita dalla platea dei beneficiari seguiti dai servizi per l'impiego di Caserta è stata largamente anteriore all'instaurarsi del primo rapporto con l'Amministrazione scolastica.
9 2.13 Se infatti, ribadisce il , sia imputabile all'inerzia o CP_1 all'omissione dell'interessato il mancato perfezionamento o ripristino dello status di iscritto negli elenchi del collocamento mirato territorialmente competente, non è ascrivibile alcuna censura all'operato della parte datoriale, che si è mossa nel solco della normativa vigente e delle corrette pratiche amministrative.
2.14 È poi necessario rendere edotto il giudice di un dato fondamentale: , a seguito di pedissequa iscrizione al Parte_1
Centro per l'Im che rappresenterebbe concretamente un'esplicita acquiescenza con le tesi dell'Amministrazione, e che si è realizzata in data 4/9/2024, è stato immesso in ruolo in data 1°/9/2025, come da documentazione sopravvenuta prodotta.
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§ 3. La replica del lavoratore ricorrente.
3.1 chiarisce che, al momento della domanda di Parte_1 partecipazione concorsuale, non risultava iscritto negli elenchi del collocamento obbligatorio proprio perché già impiegato con contratto in corso nella scuola statale, circostanza che – come più volte chiarito dalla giurisprudenza – non potrebbe precludere il riconoscimento della riserva.
3.2 All'esito della procedura, con la pubblicazione della graduatoria definitiva relativa all'anno scolastico 2024/2025, il candidato ricorrente risultava collocato in posizione utile ma senza riserva e quindi veniva escluso dall'immissione in ruolo. Successivamente, su richiesta dell'Amministrazione, avrebbe fornita tutta la documentazione relativa sia all'iscrizione al collocamento sia alla propria invalidità.
3.3Nonostante ciò, l'Amministrazione non avrebbe evidenziato una motivazione specifica per il mancato riconoscimento della riserva, limitandosi a trasmettere le domande dei candidati senza un riscontro puntuale sulle ragioni dell'esclusione.
3.4 La circostanza sopravvenuta che il ricorrente sia stato immesso in ruolo solo dal 1°/9/2025 non potrebbe costituire, di per
10 sé, elemento a conferma della bontà dell'operato dell'Amministrazione. Al contrario, essa rappresenterebbe la diretta conseguenza dell'ingiusto diniego opposto per l'anno scolastico 2024/2025, nonostante la presenza dei presupposti di legge e la prassi amministrativa favorevole in situazioni identiche.
3.5 Il ricorrente avrebbe infatti dimostrato che altri candidati, pur nella medesima condizione (contratto a tempo determinato e mancata iscrizione al collocamento mirato al momento della scadenza del bando), erano stati ritenuti beneficiari della riserva e ammessi al ruolo già dal 2024/2025, a riprova dell'evidente disparità di trattamento subita. Cfr. sopra, § 1.8.
3.6 La giurisprudenza di merito e di legittimità, come ampiamente richiamato nelle sentenze prodotte, avrebbe affermato con chiarezza che la presenza di un contratto a tempo determinato non potrebbe essere d'ostacolo al riconoscimento della riserva. In particolare, si è ribadito che lo stato di disoccupazione, ai fini della legge 1968/n. 99, non viene meno per effetto di rapporti precari e che la finalità dell'inserimento stabile del soggetto protetto debba prevalere su ogni formalismo, con conseguente illegittimità di esclusione fondata unicamente sulla mancata iscrizione formale al collocamento mirato al momento della domanda: Ad es. Cass. SL 2014/n. 24723: “l'esercizio del diritto del disabile allo stabile inserimento nel mondo del lavoro, garantito con l'attribuzione della quota di riserva in riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato, non può essere denegato per effetto di una circostanza del tutto transitoria quale la pendenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato che, pur se tradotto in una supplenza di durata annuale, conserva, per la precarietà della condizione lavorativa in cui si traduce, la sua ontologica difformità rispetto ad una nozione di stabilità del rapporto. E che la situazione sottesa alla stipula di un contratto a tempo determinato non possa essere sussunta nella descritta nozione di stabilità di impiego, come puntualizzato dalla Corte distrettuale, trova riscontro specifico, nella circostanza che all'atto della possibile fruizione del beneficio, il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalla parte ricorrente, si era già concluso”
11 3.7 La cancellazione dalle liste, non sarebbe stata dovuta a una scelta volontaria del candidato, bensì alla normativa che prevede la sospensione dell'iscrizione durante i periodi di lavoro subordinato a tempo determinato, situazione tipica e non certo anomala per il personale ATA.
3.8 Secondo una corretta interpretazione, condivisa da giurisprudenza di merito e di legittimità, deve escludersi che la mera assenza di iscrizione formale al collocamento possa precludere il diritto alla riserva, laddove sussistano i requisiti sostanziali di invalidità e sia stata già in precedenza perfezionata l'iscrizione stessa.
3.9 Il ricorrente afferma di avere sempre prodotto tempestivamente, su richiesta dell'Amministrazione, sia il certificato di invalidità sia l'attestazione di iscrizione al collocamento mirato. Dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente ha trasmesso il certificato di invalidità in data 22 giugno 2024 e la certificazione relativa all'iscrizione al collocamento in data 22 luglio 2024, rispondendo puntualmente alle richieste istruttorie dell'ATP di Siena.
3.10 Alla luce di quanto sopra, deve escludersi che la mancata iscrizione formale alle liste del collocamento mirato al momento dell'inserimento in III fascia o dell'instaurazione del primo rapporto con l'Amministrazione scolastica possa costituire causa di decadenza o preclusione del diritto alla riserva, trattandosi di una conseguenza fisiologica dell'attività lavorativa stessa e non di una volontaria rinuncia da parte del ricorrente.
3.11 E deve escludersi che la mancata iscrizione formale alle liste del collocamento mirato al momento dell'inserimento in III fascia o dell'instaurazione del primo rapporto con l'Amministrazione scolastica possa costituire causa di decadenza o preclusione del diritto alla riserva, trattandosi di una conseguenza fisiologica dell'attività lavorativa stessa e non di una volontaria rinuncia da parte del ricorrente.
3.12 Il Ministero sottolinea inoltre che il lavoratore avrebbe cessato il proprio rapporto con l'istituto paritario “Padre Pio” il 31 agosto 2020 e che tale rapporto non risulta coperto da contribuzione, precisando poi che il successivo contratto con l'amministrazione
12 scolastica sarebbe iniziato il 14 settembre 2021. Si sostiene, pertanto, che il ricorrente avrebbe potuto e dovuto procedere a una nuova iscrizione alle liste del collocamento mirato tra il 2020 e il 2021 e che, non avendolo fatto, sarebbe privo del requisito dell'iscrizione tra i disabili disoccupati al momento dell'instaurazione del primo rapporto con la scuola statale. Tale ricostruzione, tuttavia, non tiene conto delle concrete dinamiche di gestione delle liste di collocamento mirato e della posizione soggettiva del lavoratore. Come già documentato agli atti, egli risultava iscritto nelle liste del collocamento mirato dal 2 dicembre 2008 e la cancellazione è intervenuta il 21 febbraio 2019. La cancellazione dalle liste, come più volte sottolineato, non è stata determinata da una scelta volontaria o da un comportamento omissivo, ma discende direttamente dalla normativa che prevede la sospensione dell'iscrizione in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato con la Pubblica Amministrazione. In tale situazione, l'iscrizione nelle liste non rappresenta un requisito statico, ma si collega strettamente alla condizione di disoccupazione, che viene meno durante i periodi di impiego. Ne consegue che, tra la cessazione del rapporto con l'istituto paritario e l'instaurazione del rapporto con la scuola statale, il sig. si è trovato in una Pt_1 situazione transitoria comune a molti lavoratori precari del comparto scuola, e non già in una posizione di colpevole inerzia. In particolare, va evidenziato che il sig. ha avuto Pt_1 contratti di lavoro con la Pubblica Amministrazione in modo ininterrotto dall'anno scolastico 2020/2021 al 2023/2024, tutti con scadenza al 31 agosto di ciascun anno;
tale circostanza comporta che, secondo la disciplina applicabile, l'iscrizione alle liste del collocamento mirato viene sospesa per tutta la durata del rapporto di lavoro.
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4. Soluzione decisoria.
Sopravvenuta cessazione della materia del contendere (verbale udienza odierna, 25/10/2025).
P.Q.M.
13 dichiara cessata la materia del contendere tra le parti, il ricorrente e il convenuto, originariamente Parte_1 CP_1 resistente. Spese processuali integralmente compensate tra le parti.
Siena, 24/10/2025
il giudice Delio Cammarosano
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