Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2003, n. 40332
CASS
Sentenza 8 ottobre 2003

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È illegittimo il sequestro conservativo, disposto a garanzia del pagamento della pena pecuniaria, quando in favore dell'interessato sia stata disposta la sospensione condizionale della pena stessa, posto che l'erario non vanta in questo caso un diritto di credito, ma una mera aspettativa subordinata alla condizione che il beneficio venga revocato in applicazione dell'art. 168 cod. pen.

Commentario1

  • 1La conversione del sequestro conservativo in pignoramento
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 aprile 2020

    (Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 320) Il fatto La Corte di appello di Cagliari respingeva l'opposizione proposta ex art. 667 c.p.p., comma 4, e, per l'effetto, confermava il provvedimento con cui, in sede esecutiva, era stata accertata la conversione in pignoramento, ai sensi dell'art. 320 c.p.p., del sequestro conservativo di un immobile, appartenente ad un legale in relazione al procedimento penale in cui questi era imputato di appropriazione indebita ai danni di una cliente. Il sequestro era stato eseguito dietro decreto di autorizzazione adottato dal G.i.p. nel corso del procedimento, contestualmente all'emissione del decreto penale di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2003, n. 40332
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40332
Data del deposito : 8 ottobre 2003

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