Sentenza 8 ottobre 2003
Massime • 1
È illegittimo il sequestro conservativo, disposto a garanzia del pagamento della pena pecuniaria, quando in favore dell'interessato sia stata disposta la sospensione condizionale della pena stessa, posto che l'erario non vanta in questo caso un diritto di credito, ma una mera aspettativa subordinata alla condizione che il beneficio venga revocato in applicazione dell'art. 168 cod. pen.
Commentario • 1
- 1. La conversione del sequestro conservativo in pignoramentoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 aprile 2020
(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 320) Il fatto La Corte di appello di Cagliari respingeva l'opposizione proposta ex art. 667 c.p.p., comma 4, e, per l'effetto, confermava il provvedimento con cui, in sede esecutiva, era stata accertata la conversione in pignoramento, ai sensi dell'art. 320 c.p.p., del sequestro conservativo di un immobile, appartenente ad un legale in relazione al procedimento penale in cui questi era imputato di appropriazione indebita ai danni di una cliente. Il sequestro era stato eseguito dietro decreto di autorizzazione adottato dal G.i.p. nel corso del procedimento, contestualmente all'emissione del decreto penale di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2003, n. 40332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40332 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2003 |
Testo completo
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Pasquale Troiano Presidente
Dott. Francesco Romano Consigliere
Dott. Felice Saverio Mannino Consigliere
Dott. Antonio Stefano Agrò Consigliere
Dott. Nicola Milo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OB OV
contro l'ordinanza 10 dicembre 2002 del Tribunale del riesame di Milano. Udita la relazione del Consigliere Antonio Stefano Agrò. Udito il P.G. Mario Fraticelli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con l'ordinanza in epigrafe: il Tribunale del riesame di Milano confermava la conversione del sequestro probatorio della somma di 750 Euro in danno di OB OV in sequestro conservativo.
2. Ricorre il OV il quale lamenta l'illegittimità dell'ordinanza, in quanto il procedimento penale per il quale era stato disposto il sequestro probatorio, s'era concluso, a seguito di patteggiamento, con la sospensione condizionale della pena. In tal modo anche la condanna alla pena pecuniaria di 700 Euro era stata sospesa, talché attualmente non sussisteva alcun periculum in mora per il credito dello Stato.
Considerato in diritto
1. Secondo il Tribunale il sequestro in esame è stato legittimamente disposto a garanzia del pagamento della multa di 700 Euro cui il OV (che non gode di lecite fonti di reddito in quanto licenziatosi) era stato condannato. Tale condanna è generatrice di un obbligo a carico del ricorrente, nonostante la sospensione condizionale della pena, perché l'estinzione del reato - e dunque il venir meno dell'obbligo - è subordinata al comportamento futuro del condannato, ossia al fatto che non commetta altro delitto nell'arco di cinque anni.
2. La tesi non può condividersi.
La condanna a pena pecuniaria condizionalmente sospesa, in conformità ai principi generali sulle obbligazioni, non produce a favore dell'erario un diritto di credito e correlativamente un obbligo a carico del condannato, ma semmai un'aspettativa, destinata a trasformarsi in diritto con il realizzarsi della condizione.
3. Ora è vero che anche l'aspettativa è situazione giuridica soggettiva per la quale possono essere disposti atti conservativi, ma a tale tutela, strumentale al soddisfacimento del futuro diritto di credito, può ricorrersi quando vi sia una situazione che renda attuale la possibilità dell'avveramento della condizione. Sennonché, col concedere la sospensione condizionale della pena, il giudice presume che il condannato si asterrà nel futuro dal commettere ulteriori reati. In questo caso e in altri termini s'è dinanzi ad una presunzione che la condizione di cui si parla non sarà avverata, situazione che rende incompatibile, in assenza di elementi sopravvenuti, l'adozione della misura cautelare.
4. Ne consegue quanto espresso nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il sequestro conservativo 19 novembre 2002 del Tribunale di Milano ed ordina la restituzione della somma sequestrata all'avente diritto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 OTTOBRE 2003.