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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Belluno, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Belluno |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BELLUNO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TT AN, Presidente
CIRIOTTO EDOARDO, OR
GIACOMELLI UMBERTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 77/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Belluno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025BL0049881 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiarare nullo o in alternativa annullare l'avviso di accertamento catastale con nuova detrminazione di classamento e rendita nn.2025bl00439881 di data 6.6.2025, notificati in data 23.6.2025 e per l'effetto dichiarare valido ed efficace il classamento, con attribuzione di categoria e classe, così come proposti nel docfa 19.7.2024 presentato dai ricorrenti.. In ogni caso con vittoria di spese e onorari di causa
Resistente: rigettarsi il ricorso e condannarsi il ricoorente alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 24 settembre 2025 Ricorrente_2 e Ricorrente_1, comproprietari per un mezzo ciascuno di una unità immobiliare in comune di Domegge di Cadore, Indirizzo_1, censita al catasto fabbricati al Indirizzo_1, nata dalla fusione dei subalterni Indirizzo_1,collocata in un risalente edificio degli anni 40 del secolo scorso e contrassegnato all'attualità da condizioni generali precarie se non addirittura fatiscenti, premesso di avere presentato in data 19.7.2024 dichiarazione di variazione e aggiornamento catastale della predetta unità immobiliare con modificazione (declassamento) dalla categoria catastale A/2
(verosimilmente assegnata in occasione della prima attribuzione di rendita nel corso degli anni 50 del secolo scorso) nella proposta attribuzione alla unità de qua della categoria A/3; che la proposta di modificazione non era stata accolta dall'Ufficio che aveva ripristinato, col provvedimento oggetto di impugnazione, la precedente categoria catastale A/2, chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento catastale di data
6.6.2025, notificato in data 23.6.2025 e la dichiarazione di validità ed efficacia del classamento, con attribuzione di categoria e classe, così come proposti nel Docfa 19.7.2024 prodotto dai ricorrenti.
Il ricorso veniva affidato ai seguenti motivi : 1)apoditticità della motivazione adottata dall'Ufficio nell'avviso di accertamento;
2)fallacia logica e fattuale dei parametri di riferimento offerti dall'amministrazione per giustificare il ripristino del classamento dell'unità immobiliare quale A/2, anziché A/3 come proposto;
3) offerta di comparazione con altro fabbricato, collocato di fronte a quello dei ricorrenti, e sicuramente migliore per caratteristiche estrinseche e intrinseche al quale l'amministrazione aveva attribuito la categoria A/3 per tutti i suoi subalterni dal che l'incongruenza nella mancata conferma anche per l'unità immobiliare Indirizzo_1
della categoria proposta nel Docfa.
Si è costituito l'Ufficio , chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali sul presupposto dell'adeguatezza e piena legittimità del classamento dell'unità immobiliare oggetto di contestazione nella categoria catastale A/2, nel rispetto delle caratteristiche proprie della categoria suddetta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Non è affatto vero, come sostiene l'Ufficio, che l'unità immobiliare de qua presenti caratteristiche intrinseche ed estrinseche coerenti con la tipologia A/2, “ nonché pienamente in linea con le unità immobiliari limitrofe”, essendo l'immobile inserito in zona residenziale di buon livello, con adeguata dotazione di servizi, accessibilità e caratteristiche A/2 superiori a quelle tipiche della categoria A/3 (abitazioni economiche), rientrando per ciò a ragione nei parametri propri della categoria A/2 (abitazione di tipo residenziale civile).
Non solo non vengono offerti elementi concreti per ritenere fondate le indicazioni offerte, che si risolvono pertanto in affermazioni del tutto apodittiche e di principio, ma l'Ufficio fa la mostra di ignorare di fatto, pur menzionandola formalmente, la pregevole e condivisibile analisi compiuta dal p.i. Nom._1, allegata a supporto del Docfa del luglio 2024, e in specie le foto allegate alla perizia. Orbene, risulta da un tanto che il vetusto edificio, che risale agli anni 40 del secolo scorso, si trova intanto alla periferia dell'abitato di Domegge, luogo segnato da una residenzialità in regresso, distante un mezzo chilometro dal centro, lontano da municipio e attività commerciali, collegato al centro da una stretta strada municipale;
che il fabbricato si trova accanto ad una fabbrica dismessa, non ha autorimessa, il parcheggio è consentito solo nella corte comune, l'unità ha accesso dal retro, non vi sono parcheggi e servizi pubblici nei pressi. L'unità immobiliare poi, al netto del deperimento legato alla vetustà, si presenta in tutt'altro che edificanti condizioni abitative e di fruibilità, come emerge dalla documentazione fotografica allegata, risulta sprovvista di impianto idrico ed elettrico completi, di allacciamenti e del minimo occorrente per essere abitata, i serramenti sono quelli con un unico vetro sottilissimo, la pavimentazione è antiquata, i bagni improponibili per le esigenze del giorno d'oggi, le finiture esterne ordinarie, non certo migliori di quelle dell'edificio di fronte (classificato al Indirizzo_3) che pure l'amministrazione, al pari degli altri edifici contigui della stessa zona, ha classificato in categoria
A/3.Emerge,infatti, dal confronto con l'edificio di fronte (cfr. documentazione fotografica) che il medesimo presenta finiture esterne decisamente superiori a quelle dell'edificio in contestazione per intonaco, tamponature, serramenti;
il predetto edificio classificato in categoria A/3 è recintato, gode di giardino, a differenza dell'unità in contestazione, verosimilmente all'interno presenta caratteristiche di fruibilità neppure comparabili con quelle dell'edificio dei ricorrenti, e se si giustifica per l'uno l'attribuzione dl categoria A/3, non si coglie perché quello oggetto di ricorso, sicuramente inferiore al primo per caratteristiche estrinseche e verosimilmente intrinseche, possa attribuirsi una categoria catastale superiore. E ragionamento analogo vale per gli edifici contigui della stessa zona, immediatamente adiacente e contigui a quello in contestazione, che sono tutti classificati in categoria A/3, a dispetto di quanto sostenuto dall'Ufficio. Né certo è adeguata la parametrazione adottata dall'Ufficio nell'avviso di accertamento per giustificare l'attribuzione della categoria
A/2 all'unità immobiliare in contestazione. L'ufficio, infatti, ha preso a riferimento per la parametrazione i fabbricati in comune di Domegge Indirizzo_4, entrambi di categoria A/2, classe I. Orbene, la seconda unità presa a riferimento come parametro è un'unità insistente nello stesso edificio, di contitolarità della ricorrente Ricorrente_1 , che ha le stesse caratteristiche dell'unità oggetto di impugnazione per cui si è presentato il Docfa a luglio 2024, e che la Ricorrente_1 è in procinto di impugnare. Il primo edificio, proposto a comparazione, Indirizzo_4non è neppure individuato, giacchè si indica solo che si trova in Indirizzo_2 senza peraltro riferire a quale numero civico, così che si tratta d comparazione invalida che non mette gli odierni contribuenti in condizione di contraddire adeguatamente. Aggiungasi che Indirizzo_2 dista 700 metri da Indirizzo_1, quindi si è in tutt'altra zona di Domegge, prossima alla statale 51 bis di Alemagna e non già ai margini dell'abitato di Domegge, come è per l' unità immobiliare in contestazione, così che non pare neppure possibile proporre una affidabile comparazione tra edifici insistenti in zone così differenti.
In definitiva, del tutto coerente, per tutte le ragioni su espresse, l'attribuzione all'unità in discorso, in correlazione alla presentazione del Docfa nel luglio del 2024,della categoria A/3 posizionandola in una categoria e conseguentemente con una rendita maggiormente vicine alle sue reali ed effettive caratteristiche intrinseche ed estrinseche. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, che va dichiarato valido ed efficace il classamento, con attribuzione di categoria e classe, così come proposti dal Docfa 19.7.2024 presentato dai ricorrenti. Aggiungasi quali considerazioni finali che va tenuto conto del mutamento di condizioni rispetto a valutazioni adottate negli anni '40 del secolo scorso, della vetustà dell'edificio, della sua non rispondenza sotto il profilo della attribuzione della categoria A/2 alle esigenze attuali, se solo si pone mente che tutti gli edifici contigui godono di categoria A/3, con caratteristiche estrinseche e intrinseche -ripetesi- sicuramente migliori di quelle dell'edificio in contestazione. Del resto le nozioni di abitazione residenziale, popolare richiamano nozioni presenti nell'opinione generale, a cui corrispondono caratteristiche che possono mutare col tempo, sia sul piano della percezione dei consociati ( si pensi al maggiore rilievo che assume oggi nella mentalità dei consociati il numero e la qualità dei servizi igienici, la collocazione centrale o periferica di un edificio) sia sul piano oggettivo, per il naturale deperimento di un bene. E allo stesso modo, come condivisibilmente evidenziato dai ricorrenti, vanno valutate anche le situazioni di sopravvalutazione dei dati al tempo denunciati, con l'attribuzione di una rendita, non opposta a suo tempo, che oggi però non è sicuramente rispondente alle caratteristiche tipologiche del bene come individuate più di ottanta anni fa.
E al contribuente sicuramente pertiene il diritto ex art.53 della Costituzione di concorrere alle spese pubbliche in ragione della sua reale, effettiva capacità contributiva, siccome si esprime la stessa anche per il tramite della corretta applicazione dei criteri di valutazione catastale degli immobili, in sintonia con le ripetute sentenze in punto del Supremo Collegio (sentenze n.2296 e 2297 del 13.12.2015). Non pertinenti al caso di specie appaiono invece i riferimenti giurisprudenziali citati dall'Ufficio.
La particolarità della fattispecie e l'obiettiva controvertibilità delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
...La Corte accoglie il ricorso e dichiara valido ed efficace il classamento, con attribuzione di categoria e classe , così come proposti nel Docfa 19.07.2024 presentato dai ricorrenti. Spese compensate. Belluno,
20 gennaio 2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BELLUNO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TT AN, Presidente
CIRIOTTO EDOARDO, OR
GIACOMELLI UMBERTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 77/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Belluno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025BL0049881 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiarare nullo o in alternativa annullare l'avviso di accertamento catastale con nuova detrminazione di classamento e rendita nn.2025bl00439881 di data 6.6.2025, notificati in data 23.6.2025 e per l'effetto dichiarare valido ed efficace il classamento, con attribuzione di categoria e classe, così come proposti nel docfa 19.7.2024 presentato dai ricorrenti.. In ogni caso con vittoria di spese e onorari di causa
Resistente: rigettarsi il ricorso e condannarsi il ricoorente alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 24 settembre 2025 Ricorrente_2 e Ricorrente_1, comproprietari per un mezzo ciascuno di una unità immobiliare in comune di Domegge di Cadore, Indirizzo_1, censita al catasto fabbricati al Indirizzo_1, nata dalla fusione dei subalterni Indirizzo_1,collocata in un risalente edificio degli anni 40 del secolo scorso e contrassegnato all'attualità da condizioni generali precarie se non addirittura fatiscenti, premesso di avere presentato in data 19.7.2024 dichiarazione di variazione e aggiornamento catastale della predetta unità immobiliare con modificazione (declassamento) dalla categoria catastale A/2
(verosimilmente assegnata in occasione della prima attribuzione di rendita nel corso degli anni 50 del secolo scorso) nella proposta attribuzione alla unità de qua della categoria A/3; che la proposta di modificazione non era stata accolta dall'Ufficio che aveva ripristinato, col provvedimento oggetto di impugnazione, la precedente categoria catastale A/2, chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento catastale di data
6.6.2025, notificato in data 23.6.2025 e la dichiarazione di validità ed efficacia del classamento, con attribuzione di categoria e classe, così come proposti nel Docfa 19.7.2024 prodotto dai ricorrenti.
Il ricorso veniva affidato ai seguenti motivi : 1)apoditticità della motivazione adottata dall'Ufficio nell'avviso di accertamento;
2)fallacia logica e fattuale dei parametri di riferimento offerti dall'amministrazione per giustificare il ripristino del classamento dell'unità immobiliare quale A/2, anziché A/3 come proposto;
3) offerta di comparazione con altro fabbricato, collocato di fronte a quello dei ricorrenti, e sicuramente migliore per caratteristiche estrinseche e intrinseche al quale l'amministrazione aveva attribuito la categoria A/3 per tutti i suoi subalterni dal che l'incongruenza nella mancata conferma anche per l'unità immobiliare Indirizzo_1
della categoria proposta nel Docfa.
Si è costituito l'Ufficio , chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali sul presupposto dell'adeguatezza e piena legittimità del classamento dell'unità immobiliare oggetto di contestazione nella categoria catastale A/2, nel rispetto delle caratteristiche proprie della categoria suddetta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Non è affatto vero, come sostiene l'Ufficio, che l'unità immobiliare de qua presenti caratteristiche intrinseche ed estrinseche coerenti con la tipologia A/2, “ nonché pienamente in linea con le unità immobiliari limitrofe”, essendo l'immobile inserito in zona residenziale di buon livello, con adeguata dotazione di servizi, accessibilità e caratteristiche A/2 superiori a quelle tipiche della categoria A/3 (abitazioni economiche), rientrando per ciò a ragione nei parametri propri della categoria A/2 (abitazione di tipo residenziale civile).
Non solo non vengono offerti elementi concreti per ritenere fondate le indicazioni offerte, che si risolvono pertanto in affermazioni del tutto apodittiche e di principio, ma l'Ufficio fa la mostra di ignorare di fatto, pur menzionandola formalmente, la pregevole e condivisibile analisi compiuta dal p.i. Nom._1, allegata a supporto del Docfa del luglio 2024, e in specie le foto allegate alla perizia. Orbene, risulta da un tanto che il vetusto edificio, che risale agli anni 40 del secolo scorso, si trova intanto alla periferia dell'abitato di Domegge, luogo segnato da una residenzialità in regresso, distante un mezzo chilometro dal centro, lontano da municipio e attività commerciali, collegato al centro da una stretta strada municipale;
che il fabbricato si trova accanto ad una fabbrica dismessa, non ha autorimessa, il parcheggio è consentito solo nella corte comune, l'unità ha accesso dal retro, non vi sono parcheggi e servizi pubblici nei pressi. L'unità immobiliare poi, al netto del deperimento legato alla vetustà, si presenta in tutt'altro che edificanti condizioni abitative e di fruibilità, come emerge dalla documentazione fotografica allegata, risulta sprovvista di impianto idrico ed elettrico completi, di allacciamenti e del minimo occorrente per essere abitata, i serramenti sono quelli con un unico vetro sottilissimo, la pavimentazione è antiquata, i bagni improponibili per le esigenze del giorno d'oggi, le finiture esterne ordinarie, non certo migliori di quelle dell'edificio di fronte (classificato al Indirizzo_3) che pure l'amministrazione, al pari degli altri edifici contigui della stessa zona, ha classificato in categoria
A/3.Emerge,infatti, dal confronto con l'edificio di fronte (cfr. documentazione fotografica) che il medesimo presenta finiture esterne decisamente superiori a quelle dell'edificio in contestazione per intonaco, tamponature, serramenti;
il predetto edificio classificato in categoria A/3 è recintato, gode di giardino, a differenza dell'unità in contestazione, verosimilmente all'interno presenta caratteristiche di fruibilità neppure comparabili con quelle dell'edificio dei ricorrenti, e se si giustifica per l'uno l'attribuzione dl categoria A/3, non si coglie perché quello oggetto di ricorso, sicuramente inferiore al primo per caratteristiche estrinseche e verosimilmente intrinseche, possa attribuirsi una categoria catastale superiore. E ragionamento analogo vale per gli edifici contigui della stessa zona, immediatamente adiacente e contigui a quello in contestazione, che sono tutti classificati in categoria A/3, a dispetto di quanto sostenuto dall'Ufficio. Né certo è adeguata la parametrazione adottata dall'Ufficio nell'avviso di accertamento per giustificare l'attribuzione della categoria
A/2 all'unità immobiliare in contestazione. L'ufficio, infatti, ha preso a riferimento per la parametrazione i fabbricati in comune di Domegge Indirizzo_4, entrambi di categoria A/2, classe I. Orbene, la seconda unità presa a riferimento come parametro è un'unità insistente nello stesso edificio, di contitolarità della ricorrente Ricorrente_1 , che ha le stesse caratteristiche dell'unità oggetto di impugnazione per cui si è presentato il Docfa a luglio 2024, e che la Ricorrente_1 è in procinto di impugnare. Il primo edificio, proposto a comparazione, Indirizzo_4non è neppure individuato, giacchè si indica solo che si trova in Indirizzo_2 senza peraltro riferire a quale numero civico, così che si tratta d comparazione invalida che non mette gli odierni contribuenti in condizione di contraddire adeguatamente. Aggiungasi che Indirizzo_2 dista 700 metri da Indirizzo_1, quindi si è in tutt'altra zona di Domegge, prossima alla statale 51 bis di Alemagna e non già ai margini dell'abitato di Domegge, come è per l' unità immobiliare in contestazione, così che non pare neppure possibile proporre una affidabile comparazione tra edifici insistenti in zone così differenti.
In definitiva, del tutto coerente, per tutte le ragioni su espresse, l'attribuzione all'unità in discorso, in correlazione alla presentazione del Docfa nel luglio del 2024,della categoria A/3 posizionandola in una categoria e conseguentemente con una rendita maggiormente vicine alle sue reali ed effettive caratteristiche intrinseche ed estrinseche. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, che va dichiarato valido ed efficace il classamento, con attribuzione di categoria e classe, così come proposti dal Docfa 19.7.2024 presentato dai ricorrenti. Aggiungasi quali considerazioni finali che va tenuto conto del mutamento di condizioni rispetto a valutazioni adottate negli anni '40 del secolo scorso, della vetustà dell'edificio, della sua non rispondenza sotto il profilo della attribuzione della categoria A/2 alle esigenze attuali, se solo si pone mente che tutti gli edifici contigui godono di categoria A/3, con caratteristiche estrinseche e intrinseche -ripetesi- sicuramente migliori di quelle dell'edificio in contestazione. Del resto le nozioni di abitazione residenziale, popolare richiamano nozioni presenti nell'opinione generale, a cui corrispondono caratteristiche che possono mutare col tempo, sia sul piano della percezione dei consociati ( si pensi al maggiore rilievo che assume oggi nella mentalità dei consociati il numero e la qualità dei servizi igienici, la collocazione centrale o periferica di un edificio) sia sul piano oggettivo, per il naturale deperimento di un bene. E allo stesso modo, come condivisibilmente evidenziato dai ricorrenti, vanno valutate anche le situazioni di sopravvalutazione dei dati al tempo denunciati, con l'attribuzione di una rendita, non opposta a suo tempo, che oggi però non è sicuramente rispondente alle caratteristiche tipologiche del bene come individuate più di ottanta anni fa.
E al contribuente sicuramente pertiene il diritto ex art.53 della Costituzione di concorrere alle spese pubbliche in ragione della sua reale, effettiva capacità contributiva, siccome si esprime la stessa anche per il tramite della corretta applicazione dei criteri di valutazione catastale degli immobili, in sintonia con le ripetute sentenze in punto del Supremo Collegio (sentenze n.2296 e 2297 del 13.12.2015). Non pertinenti al caso di specie appaiono invece i riferimenti giurisprudenziali citati dall'Ufficio.
La particolarità della fattispecie e l'obiettiva controvertibilità delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
...La Corte accoglie il ricorso e dichiara valido ed efficace il classamento, con attribuzione di categoria e classe , così come proposti nel Docfa 19.07.2024 presentato dai ricorrenti. Spese compensate. Belluno,
20 gennaio 2026