Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Belluno, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 15
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Apoditticità della motivazione dell'Ufficio

    La Corte ha ritenuto che le indicazioni dell'Ufficio si risolvano in affermazioni apodittiche e di principio, prive di elementi concreti a sostegno.

  • Accolto
    Fallacia logica e fattuale dei parametri di riferimento offerti dall'amministrazione

    La Corte ha evidenziato come l'Ufficio abbia ignorato l'analisi peritale allegata dai ricorrenti e ha comparato l'immobile con altri situati in zone diverse e con caratteristiche differenti.

  • Accolto
    Incongruenza nella comparazione con fabbricato di fronte

    La Corte ha riscontrato che l'immobile di fronte, classificato A/3, presenta caratteristiche estrinseche e intrinseche superiori a quello dei ricorrenti, rendendo ingiustificata la diversa classificazione.

  • Accolto
    Inadeguatezza della parametrazione adottata dall'Ufficio

    La Corte ha ritenuto invalida la comparazione con un'unità immobiliare dello stesso edificio e con un altro edificio non chiaramente individuato e situato in zona differente.

  • Accolto
    Diritto del contribuente alla corretta valutazione catastale

    La Corte ha richiamato il principio del concorso alle spese pubbliche in ragione della reale capacità contributiva, come espresso dalla Costituzione e dalla giurisprudenza del Supremo Collegio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Belluno, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 15
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Belluno
    Numero : 15
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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